Articolo 1 della Legge 20 dicembre 1954, n. 1220
Articolo 2
Versione
11 gennaio 1955
Art. 1.
E' autorizzata la corresponsione ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti (secondo rateo), dal 1 luglio 1947 al 1 luglio 1948, prevista dall'ultimo comma dell' art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 , in combinazione con gli articoli 122 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 , e 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538 .
Entrata in vigore il 11 gennaio 1955