Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6716
CASS
Sentenza 1 luglio 1999

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A norma dell'art. 13 legge n. 218 del 1952, come sostituito dall'art. 22 legge n. 903 del 1961, l'assegno vitalizio in favore dei figli superstiti maggiorenni di pensionati e assicurati, purché universitari e infraventiseienni, spetta, fino al compimento dei ventisei anni, per tutta e non oltre la durata legale del corso di laurea prescelto, indipendentemente dall'epoca di inizio degli studi universitari, dovendosi perciò escludere che la durata massima del corso legale di studi possa computarsi solo a partire dal compimento dei ventuno anni, epoca fino alla quale la suddetta previdenza spetterebbe ad altro titolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6716
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6716
    Data del deposito : 1 luglio 1999

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