Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 13 legge n. 218 del 1952, come sostituito dall'art. 22 legge n. 903 del 1961, l'assegno vitalizio in favore dei figli superstiti maggiorenni di pensionati e assicurati, purché universitari e infraventiseienni, spetta, fino al compimento dei ventisei anni, per tutta e non oltre la durata legale del corso di laurea prescelto, indipendentemente dall'epoca di inizio degli studi universitari, dovendosi perciò escludere che la durata massima del corso legale di studi possa computarsi solo a partire dal compimento dei ventuno anni, epoca fino alla quale la suddetta previdenza spetterebbe ad altro titolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6716 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Gaetano Buccarelli - Presidente
" Fabrizio Miani Canevari - Consigliere
" Bruno Battimiello "
" Pasquale Picone " rel.
" Maura La Terza "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SA NE, elettivamente domiciliata in Roma, via Po, n. 24, int. 7, presso l'avv. Giorgio Rossi, che, unitamente all'avv. Vincenzo Martorana, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Andrea Barbuto e Gabriella Pescosolido, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
- costituito mediante procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Rieti n^ 44 in data 10 febbraio 1995 (R.G. 2156/94)
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.1.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale doti Domenico Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento dei processo
Il Tribunale di Rieti ha ritenuto fondato l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza dei Pretore della stessa sede che aveva accolto la domanda di NE NT, di condanna dell'istituto previdenziale al pagamento dell'assegno vitalizio (revocatole con decorrenza 1^ novembre 1991) fino al 30 ottobre 1992. Al rigetto della domanda della NT il Tribunale è pervenuto osservando che, ai sensi dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n.903, il beneficio dell'assegno vitalizio spetta al figlio dell'assicurato che non abbia compiuto i ventisei anni e frequenti un istituto universitario per tutta la durata dei corso legale degli studi;
che, nella specie, la NT si era iscritta ad un corso di laurea di durata quadriennale nell'anno accademico 1987/1988, sicché il beneficio era scaduto al compimento del quarto anno, nessuna rilevanza potendo attribuirsi alla circostanza dei successivo passaggio ad altra Facoltà universitaria.
La cassazione della sentenza è domandata da NE NT per un unico motivo, L'Inps resiste con il deposito di procura ai difensori.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma terzo, della legge 21 luglio 1965, n. 903, con riferimento alla legge 8 marzo 1975, n. 39 e all'art. 2 del codice civile - la ricorrente deduce che il Tribunale non ha considerato che il diritto all'assegno vitalizio le competeva fino al compimento del ventunesimo anno di età (10 giugno 1989) per il suo essere minorenne, orfana di madre dipendente statale deceduta in attività di servizio;
limitatamente al periodo successivo, il diritto alla prestazione previdenziale le competeva perché studentessa universitaria e solo dal compimento del ventunesimo anno di età poteva essere computato il periodo dei corso legale degli studi fino al conseguimento della laurea.
Il ricorso è infondato.
La prestazione previdenziale di cui si discute trova la sua regolamentazione nell'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, come sostituito dall'art. 22 legge 21 luglio 1965, n. 903,
che, per quanto interessa, dispone: "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte dei pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni... Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di età, qualora frequentino l'Università...". Nella fattispecie, era stato liquidato dal Fondo di previdenza, a norma dell'art. 27 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, l'assegno vitalizio spettante agli orfani minorenni di dipendente statale deceduto in attività di servizio, successivamente posto a carico dell'Inps a seguito dei trasferimento al fondo sociale degli assegni vitalizi, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e degli art. 10. 11, 12 e 13, della legge 20 marzo 1980, 75. Nessun dubbio, inoltre, sul fatto che - ai sensi dell'art. 23 1. 8 marzo 1975 n. 39, secondo cui i diritti previdenziali, assistenziali o pensionistici, riconosciuti da particolari disposizioni in favore di soggetti di età minore di 21 anni, non sono modificati dall'entrata in vigore dei nuovo art. 2 dei codice civile, con il quale la maggiore età è stata fissata al compimento del diciottesimo anno - e la prestazione spettasse alla ricorrente, indipendentemente dall'iscrizione a corsi di studi, fino al compimento del ventunesimo anno.
Ma la tesi giuridica sostenuta dalla NT, secondo la quale prima dei compimento del ventunesimo anno di età non dovrebbe tenersi conto della durata dei corso legale degli studi universitaria, è destituita di fondamento.
È sufficiente considerare che la pretesa è stata limitata in concreto al 30 ottobre 1992 solo perché a tale epoca non sussisteva più la qualità di studentessa universitaria a seguito del conseguimento della laurea, altrimenti, coerentemente con la tesi sostenuta, la durata massima legale del corso di studi avrebbe dovuto in ogni caso computarsi a decorrere dal compimento del ventunesimo anno di età.
La Corte giudica l'interpretazione non giustificata dal significato della disposizione legislativa, che assicura il diritto alla prestazione oltre il compimento della maggiore età agli studenti che siano iscritti a corsi universitari per la sola durata del corso legale e non oltre i 26 anni. In altri termini, se è vero che non rileva la qualità di studente fino a quando permane il titolo alla prestazione costituito dalla minore età, nel momento stesso in cui tale titolo cessa e subentra l'altro, fondato sulla qualità di studente universitario, è necessario che non sia stata superata la durata massima del corso di studi indipendentemente dall'epoca di inizio degli studi stessi.
Pertanto, il rigetto della domanda della NT da parte del Tribunale di Rieti è conforme a legge perché alla data del 1^ novembre 1991 costei si trovava nella situazione di iscritta ad un corso universitario per il quale era stata superata la durata legale degli studi.
In ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, in forza dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994 n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2^, dei d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438), non
è consentita la condanna dell'assicurata soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara non tenuta la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio nei confronti dell'ente resistente. Così deciso in Roma, il 2 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999