Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/05/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4111/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Rosa Di Caprio Parte_1
-attore-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Brunella Calianno CP_1
-convenuta-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio chiedendo: lo scioglimento della comunione legale Parte_1 CP_1 relativa ad Appartamento in Taranto-Talsano via Tiziano n. 5 con annessa cantinola, immobili censiti in catasto al foglio 307 particella n. 40 sub 11 e particella 40 sub 13 e di altri beni mobili appartenenti alla comunione;
la condanna della al pagamento di un'indennità di occupazione dal momento in cui CP_1 era cessata l'assegnazione della casa coniugale a suo favore;
la condanna della al pagamento CP_1 della metà del valore di una Fiat 500 L utilizzata da lei in via esclusiva.Si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo della loro infondatezza.In diritto, vanno decise
[...] con sentenza tutte le contestazioni insorte tra i comproprietari ed che riguardano: la Pt_1 CP_1 proponibilità della divisione;
le modalità con cui devono essere eseguite le operazioni divisionali poiché le stesse influiscono sulla formazione delle quote da dividere (in tal senso Cass. civ. n. 19947/2024) e la determinazione dei diritti di comunione spettanti a ciascuno dei condividendi.Infatti, per un verso l'attore deduce la divisibilità dell'immobile in natura, per altro verso la deduce la non divisibilità in CP_1 pendenza di assegnazione a proprio favore e contesta l'attribuzione all'attore della quota della metà degli immobili.Quanto alla proponibilità del giudizio di divisione, va rilevato che effettivamente è ancora efficace, a favore della , un provvedimento giudiziale di assegnazione a suo favore degli immobili CP_1 per cui è causa.Detta assegnazione è stata disposta con provvedimento presidenziale adottato nel giudizio
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1892/2022 che ha implicitamente confermato il provvedimento di assegnazione in favore della CP_1 laddove, a pag. 4 della motivazione, nel liquidare l'assegno di mantenimento a favore della , ha CP_1 motivato la relativa liquidazione considerando il fatto che la casa coniugale rimaneva assegnata alla moglie convivente con figlia non autosufficiente a cui favore veniva confermato altro assegno di mantenimento.La richiamata sentenza, atteso il tenone della sua motivazione, non impugnata in parte qua dal ha Pt_1 effetto di cosa giudicata tra le parti in lite (art. 2909 c.c.) circa il riconoscimento a favore della , CP_1 anche in sede di giudizio divorzile, del diritto di godimento esclusivo della casa coniugale in virtù di assegnazione.Le questioni poste dal circa l'attuale ricorrenza delle condizioni perché tale Pt_1 assegnazione possa perdurare, segnatamente riferite alla autosufficienza della figlia, alla residenza altrove della stessa, ed al fatto che la stessa non potrebbe più godere del mantenimento, esulano dall'oggetto del presente giudizioEsse, infatti, vanno poste nell'unica sede funzionalmente competente, ossia dinanzi al
Tribunale che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili confermando l'assegnazione della casa coniugale alla , e vanno poste con l'apposito procedimento di modifica delle condizioni di
CP_1 divorzio.Fino a che tali condizioni non vengano modificate, peraltro con effetto solo dal momento della proposizione del ricorso per modifica, rimane efficace l'assegnazione a favore della della casa
CP_1 coniugale.Tale assegnazione crea un diritto di godimento opponibile anche ai terzi nel limiti del novennio se non trascritto e senza limiti temporali ove, come nella specie accaduto, sia stato trascritto.Tuttavia, diversamente da quanto sostiene la , il provvedimento di assegnazione non costituisce affatto
CP_1 ostacolo allo scioglimento della comunione giudiziale dell'immobile adibito a casa coniugale ma incide esclusivamente sul valore da assegnare allo stesso poiché, nel caso in cui la divisione debba farsi tramite vendita all'incanto a terzi, il prezzo di alienazione dovrà essere determinato sottraendo al valore venale quello riferito al diritto di godimento esclusivo discendente dall'assegnazione ad uno dei condividenti (in tal senso Cass. civ. n. 18641/2023).Quanto ai diritti di comunione, anch'essi oggetto di contestazione da parte della , deve ritenersi che effettivamente le quote di partecipazione alla comproprietà degli
CP_1 immobili per cui è causa non sono paritarie, come sostiene il ma l'attore è titolare dei 7/18, mentre la Pt_1
è titolare dei residui 11/18 in base ai titoli di provenienza.Sul punto il nominato CTU, accogliendo CP_1 pertinente osservazione del consulente di parte convenuta, ha accertato che le parti in lite hanno acquistato in comunione dei beni la sola quota di 7/9 della casa di abitazione e pertinente cantinola, mentre la convenuta aveva già acquisito la quota di 2/9 degli stessi in epoca precedente per successione mortis causa alla genitrice.Lo scioglimento della comunione dei beni per cui è causa va, quindi, compiuto secondo le quote rispettivamente di 11/18 a favore della convenuta e di 7/18 a favore dell'attore.Infine, va respinta la domanda di divisione in natura degli immobili in comproprietà.Il nominato CTU ha concluso per la indivisibilità dell'immobile in due quote fondando tale affermazione sulle particolarità costruttive degli immobili tali da rendere impossibile la creazione di un secondo accesso, necessario per dare vita a due unità immobiliari autonome ed indipendenti.Lo scioglimento della comunione va, quindi, compiuto mediante la vendita all'incanto di detti immobili.Tuttavia, essendo ancora gli stessi gravati da vincolo di assegnazione in godimento esclusivo alla convenuta, non risultando proposto, né accolto, ricorso per revoca di detta assegnazione al Tribunale che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prima di disporre per il prosieguo delle operazioni divisionali è necessario procedere ad integrazione della CTU al fine di rideterminare il valore di mercato dei due immobili detraendo dal valore accertato dal CTU quello corrispondente alla presenza di vincolo, da presumersi temporaneo attesa l'età avanzata della figlia maggiorenne ritenuta ancora non autosufficiente in sede di divorzio, di assegnazione in godimento esclusivo alla convenuta.Quanto ai beni mobili di cui si chiede la divisione va rilevato che il
CTU, senza richiamare in perizia un elenco dei beni rinvenuti nell'abitazione e senza prima espletare
2 indagini presso venditori di arredi usati al fine di acquisire informazioni circa la vendibilità e l'eventuale valore, ha concluso apoditticamente per l'assenza di valore.Anche sul punto, la CTU va integrata con appositi chiarimenti.Infine, quanto alla vettura Fiat acquistata in costanza di matrimonio seppur intestata alla convenuta, va ritenuto che la stessa rientri nella comunione tra coniugi e debba, quindi, ricomprendersi nei beni comuni da dividere o attraverso la vendita a terzi o con assegnazione ad una delle parti in lite che ne faccia istanza, trattandosi chiaramente di bene non divisibile.Tale vettura non può essere certo sottratta alla divisione per il mero fatto che tra i beni comuni rientri altra auto in uso all'attore poiché ciò consentirebbe la sottoposizione anche di detto veicolo alle operazioni divisionali ma non impedirebbe certo la divisione dell'altra auto.Poichè la convenuta non ha proposto riconvenzionale di estensione della domanda di divisione ad altri beni, oltre quelli indicati dall'attore, non appartiene all'oggetto del presente giudizio lo scioglimento della comunione relativa ad altra auto in uso all'attore.La CTU va, quindi, integrata con la determinazione del valore dell'auto Fiat intestata alla convenuta.Le spese di lite della presente fase contenziosa possono compensarsi tra le parti per reciproca soccombenza (art. 92 comma 2 c.p.c.)
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe,
così provvede:
1) Determina nella quota di 7/18 il diritto reale di comproprietà dell'attore sui beni immobili descritti in motivazione ed in 11/18 la quota di comproprietà degli stessi in titolarità della convenuta;
2) Dichiara divisibili i beni immobili descritti in motivazione attraverso la modalità della vendita all'incanto essendo indivisibili in natura in due quote;
3) Dichiara appartenente alla comunione legale anche l'autovettura Fiat descritta nella fattura n.
2/2016 prodotta dall'attore;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite della presente fase;
5) dispone per il prosieguo del procedimento di divisione come da separata ordinanza.
Taranto, 12/5/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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