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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2024, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art 127 ter cpc, termine ultimo deposito note dello 09 febbraio 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1810/2022 R.G. lavoro
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Michele De Lorenzo e da questo Parte_1
elett.te domiciliato in Lioni (AV) alla via P.S. Bernardino n. 19, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo e da questo elett.te domiciliato in Avellino alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe impugna i provvedimenti di CP_ indebito dello 04.07.2016 e del 19.07.2016 per la somma rispettivamente di €#9.228,15# (novemiladuecentoventotto,15) ed
€#3.394,89# (tremilatrecentonovantaquattro,89).
Parte resistente si è costituita.
Le richieste recano la medesima motivazione a giustificare l'indebito: Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti. È stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”.
Il ricorso va rigettato. La richiesta è adeguatamente motivata, con riferimento alla motivazione indicata, rispetto alla quale parte ricorrente non eccepisce alcunchè.
L'unico rilievo mosso è quello relativo alla indicazione, nei due provvedimenti, di cifre differenti, circostanza che però non può incidere , di per sé, sull'obbligo di restituzione di quanto effettivamente percepito in assenza di diritto, fermo che la seconda missiva, in cui la somma è inferiore a quella riportata nella prima, fa riferimento ad una terzo missiva con data
11 luglio 2016 che non viene prodotta.
Non viene mossa alcuna altra contestazione.
Le spese di lite vanno compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1810/2022 R.G. Lavoro, e proposta da Parte_1
CP_ nei confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 18 aprile 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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