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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11954 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 20172/2023 r.g.a
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott.Mario De Simone Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 27.11.2025, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20172 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione speciale, vertente TRA nato in [...], il [...], c.f.: cui: Parte_1 CodiceFiscale_1
, con domicilio eletto in Napoli, piazza Cavour 139, presso l'avv. Luigi C.F._2
LI ( - , che C.F._3 Email_1 lo rappresenta e difende per allegata procura RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 CP_3
n persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale dello
[...]
Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe avanzava opposizione avverso il provvedimento del Questore di Napoli avverso il decreto del Questore di Napoli Cat.A12/2023/Imm/1^Sez/Din/IV^/391, adottato il 24.07.2023, notificato mezzo pec il 05.09.2023, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/98 ed su istanza del 17.11.2022 ed ogni atto presupposto, conseguente o connesso. Il convenuto si costituiva in giudizio deducendo che l'istante si è avvalso della facoltà di attivare il procedimento finalizzato a conseguire la protezione speciale pur avendo in corso una procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Inoltre, il Tribunale di Napoli, ha definito il giudizio n.24957/2019 r.g. riconoscendo al ricorrente “il diritto a protezione speciale ex art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008… e disposto la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza” a seguito di istanza del 4.9.2023, ex art. 7quinquies D.L. n. 20/202. L'Ufficio, ha convocato l'interessato in data 5 giugno 2025. In tale circostanza lo straniero ha formalizzato l'istanza di soggiorno, poi effettivamente consegnato al medesimo in data 28 luglio 2025, con validità estesa al 5 giugno 2027.. pagina 1 di 2 In via preliminare, va rilevato che la controversia in esame rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha come oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1. e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, e che tale organo ha CP_4 rigettato, basandosi sul parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, mentre la seconda controversia definita con decreto n.13469/2023 del 20.11.2023 è disciplinata dall'art. 35-bis d.lgs. 25\2008, perché ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento, rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25., con il quale la p.a. si è pronunciata, non riconoscendo, il diritto alla protezione internazionale, le cui fattispecie sono previste dal d.lgs. 251\2007, attuativa della direttiva cd. qualifiche 2004\83 CE, ed accogliendo la domanda di protezione speciale disciplinato dagli artt. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i. e 32, comma 3, d.lgs. 25 cit., peraltro in essa espressamente richiamati. Risulta evidente, dunque, che in entrambi i giudizi si discute dello stesso diritto alla protezione speciale. A seguito dell'avvenuto riconoscimento, in favore dell'attore, del diritto alla protezione speciale (cfr. decreto del 20.11.2023 rg.24957\19), si può dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti in merito alla domanda relativa, formulata in questa sede. Infatti, è venuta meno, dopo l'introduzione della lite, la ragione di contrasto sul punto esistente tra le parti. In ordine alle spese processuali si procede ad una loro compensazione essendo la carenza di interesse sopraggiunta in corso di giudizio, riservando ogni ulteriore valutazione in sede di liquidazione del gratuito patrocinio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento del diritto alla protezione speciale;
compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 12.12.2025. IL PRESIDENTE Dr.Marida Corso
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott.Mario De Simone Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 27.11.2025, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20172 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione speciale, vertente TRA nato in [...], il [...], c.f.: cui: Parte_1 CodiceFiscale_1
, con domicilio eletto in Napoli, piazza Cavour 139, presso l'avv. Luigi C.F._2
LI ( - , che C.F._3 Email_1 lo rappresenta e difende per allegata procura RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 CP_3
n persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale dello
[...]
Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe avanzava opposizione avverso il provvedimento del Questore di Napoli avverso il decreto del Questore di Napoli Cat.A12/2023/Imm/1^Sez/Din/IV^/391, adottato il 24.07.2023, notificato mezzo pec il 05.09.2023, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/98 ed su istanza del 17.11.2022 ed ogni atto presupposto, conseguente o connesso. Il convenuto si costituiva in giudizio deducendo che l'istante si è avvalso della facoltà di attivare il procedimento finalizzato a conseguire la protezione speciale pur avendo in corso una procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Inoltre, il Tribunale di Napoli, ha definito il giudizio n.24957/2019 r.g. riconoscendo al ricorrente “il diritto a protezione speciale ex art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008… e disposto la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza” a seguito di istanza del 4.9.2023, ex art. 7quinquies D.L. n. 20/202. L'Ufficio, ha convocato l'interessato in data 5 giugno 2025. In tale circostanza lo straniero ha formalizzato l'istanza di soggiorno, poi effettivamente consegnato al medesimo in data 28 luglio 2025, con validità estesa al 5 giugno 2027.. pagina 1 di 2 In via preliminare, va rilevato che la controversia in esame rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha come oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1. e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, e che tale organo ha CP_4 rigettato, basandosi sul parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, mentre la seconda controversia definita con decreto n.13469/2023 del 20.11.2023 è disciplinata dall'art. 35-bis d.lgs. 25\2008, perché ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento, rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25., con il quale la p.a. si è pronunciata, non riconoscendo, il diritto alla protezione internazionale, le cui fattispecie sono previste dal d.lgs. 251\2007, attuativa della direttiva cd. qualifiche 2004\83 CE, ed accogliendo la domanda di protezione speciale disciplinato dagli artt. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i. e 32, comma 3, d.lgs. 25 cit., peraltro in essa espressamente richiamati. Risulta evidente, dunque, che in entrambi i giudizi si discute dello stesso diritto alla protezione speciale. A seguito dell'avvenuto riconoscimento, in favore dell'attore, del diritto alla protezione speciale (cfr. decreto del 20.11.2023 rg.24957\19), si può dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti in merito alla domanda relativa, formulata in questa sede. Infatti, è venuta meno, dopo l'introduzione della lite, la ragione di contrasto sul punto esistente tra le parti. In ordine alle spese processuali si procede ad una loro compensazione essendo la carenza di interesse sopraggiunta in corso di giudizio, riservando ogni ulteriore valutazione in sede di liquidazione del gratuito patrocinio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento del diritto alla protezione speciale;
compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 12.12.2025. IL PRESIDENTE Dr.Marida Corso
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