Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 agosto 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 novembre 2024 |
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Giurisprudenza • 181
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 674Provvedimento: Pubblicato il 27/01/2026 N. 00674/2026REG.PROV.COLL. N. 07904/2025 REG.RIC. N. 08183/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7904 del 2025, proposto da Go Internet S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Valli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, …Leggi di più...
- giurisdizione giudice amministrativo·
- art. 35 d.lgs. 259/2003·
- art. 88 c.p.a.·
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- art. 96 c.p.a.·
- art. 2 d.lgs. 261/1999·
- art. 28 d.lgs. 259/2003·
- art. 105 c.p.a.
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci
- Art. 1. Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive:
a) il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 6 febbraio 1978, recante «Norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1978;
b) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo 1992, recante «Revisione del decreto ministeriale 6 febbraio 1978, concernente le norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992;
c) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per il servizio sperimentale di televideo, obbligo della presa di peritelevisione e modalita' per l'immissione in commercio dei televisori per televideo», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;
d) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per la trasmissione con suono stereofonico in televisione e disposizioni per l'immissione in commercio di televisori stereofonici», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;
e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 29 marzo 1985, recante «Autorizzazione alla immissione sul mercato nazionale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle trasmissioni televisive stereofoniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 1985.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
- Art. 2. Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE 1. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , e' abrogato.
Note all'art. 2:
Il testo dell' articolo 36 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 36 (Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero). - 1. Il comma 9 dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , e' sostituito dal seguente:
«9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto possono continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell' articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni».
2. All' articolo 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 , recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» dopo le parole «il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti», sono inserite le seguenti: «limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall' articolo 52 del Codice della Navigazione ».
3. All' articolo 57, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ,» sostituire le parole «eventualmente previsti» con le seguenti «previsti dalla legislazione ambientale», e sostituire le parole «centottanta giorni» con le seguenti «novanta giorni». (174)
4. All'articolo 57, dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
«15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti".».
5. Dopo l' articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , e' inserito il seguente articolo aggiuntivo:
«Art. 57-bis (Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e impianti per la fornitura di servizi essenziali). - 1. Le periodicita' di cui alle Tabelle A e B del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonche' a quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di applicazione dell' articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e integrazioni. Sotto la responsabilita' dell'utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la sostenibilita' della diversa periodicita' in relazione alla situazione esistente presso l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora le condizioni di sicurezza accertate lo consentano, potra' essere utilizzata una periodicita' incrementale non superiore ad anni 3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione di accertamento deve essere conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.
2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai sensi dell' articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239 , per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di pubblica utilita' o servizio essenziale, in presenza di difetti che possono pregiudicare la continuita' di esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilita' dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a mantenere la stabilita' strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste ai sensi dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 , o norme tecniche internazionali riconosciute».
6. (abrogato).
7. All' articolo 276, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 , dopo le parole «ove producano emissioni in atmosfera» sono aggiunte le seguenti «e non risultino adeguati alle prescrizioni di cui all'allegato VII alla parte quinta del presente decreto».".
La legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , recante misure urgenti per la crescita del Paese), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187, S.O.