Art. 110.
(Registri provvisori).
Ogni unita' diversa da quella preveduta dal precedente articolo, temporaneamente distaccata, tiene, per iscrivervi gli atti di morte e di nascita, due registri provvisori, i quali, quando l'unita' cessa di essere distaccata, sono uniti a quelli tenuti dai comandi, corpi, reparti e servizi dai quali essa dipende.
(Registri provvisori).
Ogni unita' diversa da quella preveduta dal precedente articolo, temporaneamente distaccata, tiene, per iscrivervi gli atti di morte e di nascita, due registri provvisori, i quali, quando l'unita' cessa di essere distaccata, sono uniti a quelli tenuti dai comandi, corpi, reparti e servizi dai quali essa dipende.