Art. 43.
L' articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , e' sostituito dal seguente:
"L'importo dei mutui non puo' essere superiore al 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano".
L' articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , e' sostituito dal seguente:
"L'importo dei mutui non puo' essere superiore al 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano".