Articolo 43 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 42Articolo 44
Versione
31 ottobre 1971
Art. 43.

L' articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , e' sostituito dal seguente:
"L'importo dei mutui non puo' essere superiore al 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano".
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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