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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3733 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11218/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9 ottobre 2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Cossar presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Molfino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 20 maggio 2006 (anno 2006, atto n. 0324, Reg. 01, Parte 2, Serie A) In separazione dei beni.
pagina 1 di 7 con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori che assumeranno insieme tutte le scelte Per_1 lui afferenti.
3) manterrà la residenza anagrafica presso la casa coniugale, in comproprietà tra Per_1 coniugi ed assegnata in godimento alla signora Il signor che ora tiene con sé Pt_2 Pt_1 per i pernotti presso l'immobile sito in via Appennini n. 35, si impegna a informare la Per_1 moglie qualora dovesse cambiare abitazione quando il figlio è con lui, e viceversa.
4) I genitori si impegnano a concordare anche insieme a eventuali deroghe al Per_1 seguente calendario di frequentazione genitori/figlio: i due genitori frequenteranno il figlio a fine settimana alternati (dal venerdì sera alla Per_1 domenica sera, precisando che il padre, nel fine settimana di sua spettanza, riporterà il ragazzo a casa della madre alla domenica sera entro le ore 19.00). Il padre inoltre, terrà con sé il figlio anche nelle giornate infrasettimanali del lunedì e del giovedì di tutte le settimane come da schema qui riportato:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Settimana Papà Mamma Mamma Papà Mamma Mamma Mamma 1
Settimana Papà Mamma Mamma Papà Papà Papà Papà 2
/Mamma
5) Ciascun genitore si impegna a non interferire nelle giornate in cui il ragazzo è o dovrà essere con l'altro genitore proponendo attività alternative, creandogli così un conflitto psicologico per la scelta del genitore. Eventuali eccezioni alla regola dovranno essere previamente discusse e concordate tra genitori.
6) Periodi di vacanza:
- vacanze natalizie: in via tendenziale, trascorrerà tutti i Natali (giornata della Per_1
Vigilia e giorno di Natale fino all'ora di cena) con la madre mentre si recherà dal padre per la cena del 25 dicembre ed ivi permarrà fino alle ore 19 del giorno 26 dicembre. Il restante periodo verrà così suddiviso: dal 27 dicembre all'1 gennaio sarà con un genitore e Per_1 dall'1 gennaio (ore serali) al 6 gennaio compreso, con l'altro, ad anni alterni, fermo il riaccompagnamento il 6 gennaio presso l'immobile già casa familiare entro l'ora di cena. Il tutto salvi diversi accordi tra genitori, da perfezionarsi entro il 15 novembre di ogni anno, per iscritto (e-mail o pagina 2 di 7 chat whatsapp).
- carnevale alternato a Pasqua;
- vacanze estive: trascorrerà 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre nel Per_1 mese di agosto. I genitori si accorderanno in merito ai rispettivi periodi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo tra genitori, trascorrerà con Per_1 un genitore il periodo dall'1 al 15 agosto e con l'altro il periodo dal 16 al 31 agosto;
- ponti ed altre festività del calendario scolastico di suddivisi tra genitori al Per_1
50% e comunque di spettanza del genitore che avrebbe con sé il figlio nel week-end o nella giornata più prossima alla festività. In ogni caso i genitori si impegnano a rispettare, per quanto possibile, il criterio dell'alternanza, concordando deroghe con il giusto preavviso.
7) Il signor contribuirà nel mantenimento del figlio versando alla madre, con esso Pt_1 convivente, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di 250 euro oltre Istat.
8) I genitori suddivideranno al 50% tra loro tutte le spese extra-assegno di così come Per_1 dettagliate e disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano così come licenziate a giugno 2025 e di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base
o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pagina 3 di 7 prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nel caso in cui entrambi i genitori, dopo essersi confrontati ritenessero utile per la sua crescita l'avvio di un percorso Per_1 psicologico, sceglieranno insieme un professionista che seguirà il figlio e suddivideranno tra loro, al 50%, i relativi costi. 9) I signori e si sono già accordati in merito alla gestione degli animali domestici: la Pt_1 Pt_2 signora provvederà al mantenimento ordinario degli stessi, mentre le spese straordinarie Pt_2
(es. visite del veterinario, medicine, pensione dei gatti nel periodo estivo, Natalizio, , Per_2 ponti/festività, o eventi straordinari quali ad esempio cambio/manutenzione reti messe alle finestre) continueranno ad essere suddivise al 50% fra le parti. 10) Assegno Unico INPS: verrà percepito al 100% dalla madre.
PRENDA ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI tra coniugi:
a) il signor a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del ricorso, verserà Pt_1 alla moglie, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'ulteriore somma di 250 euro a titolo di contribuzione nella rata di mutuo, che la signora si accollerà integralmente e la Pt_2 cui quota del signor ammonta a 385 euro mensili, con un maggior esborso complessivo Pt_1 per la signora di 135 euro;
Pt_2
b) a regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali e tenuto conto che la signora Pt_2 verserà una quota del mutuo del marito, il signor si obbliga a cedere alla moglie, che Pt_1 accetta, il 10% della proprietà della casa coniugale, a titolo di composizione familiare, considerando quale corrispettivo l'accollo del residuo mutuo, che verrà corrisposto direttamente alla Banca, cosicché, perfezionata l'operazione avanti Notaio scelto dalla signora ed Pt_2 entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, il signor risulterà Pt_1 proprietario del 25% dell'immobile e la signora del 75%. Le spese notarili saranno a Pt_2 pagina 4 di 7 carico della sola signora Per tale atto di trasferimento, poiché connesso alla Pt_2 separazione, le parti chiedono di avvalersi dei benefici fiscali indicati nella sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999 nonché all'art. 19 L. 74/1987. I coniugi inoltre, si faranno parte attiva presso l'Istituto bancario che ha erogato il mutuo e si confronteranno con il funzionario di Banca in merito alla questione afferente l'assicurazione accesa al momento della stipula dell'atto di mutuo;
c) autovetture: la vettura Quashqai, intestata alla signora verrà ceduta al signor al Pt_2 Pt_1 prezzo di € 6.000 e la vettura Punto, intestata al signor verrà ceduta alla signora Pt_1 Pt_2 senza corrispettivo, il tutto entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione. I coniugi si occuperanno insieme delle relative pratiche.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Milano il 20 maggio 2006
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 5 di 7 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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