Sentenza 21 marzo 2002
Massime • 1
L'attività di apertura e coltivazione di cava non richiede il preventivo rilascio della concessione edilizia, non essendo subordinata al preventivo controllo dell'autorità comunale, ma la stessa deve svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in difetto, ovvero in caso di svolgimento della stessa in zona non consentita, la violazione dell'art. 20 lett. a) della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2002, n. 26140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26140 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 21/03/2002
1. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - N. 476
3. Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 940/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ID EN, n. a Celle di Bulgheria l'1.11.1946
avverso l'ordinanza 28.11.2001 del Tribunale per il riesame di Salerno
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. W. DE NUNZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 28.11.2001 il Tribunale di Salerno rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di DA EN avverso il provvedimento 24.10.2001 con cui il G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania - in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt.: 20, lett. c), della legge n. 47/1985; 151 e 163 D.Lgs. n.490/1999; 734 cod. pen.; 13 e 30 legge n. 394/1991 - aveva disposto il sequestro preventivo di un fondo, sito in località "Cuppara" del Comune di Roccagloriosa, compresa nel perimetro del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, interessato da esercizio abusivo di cava con disboscamento dell'area e realizzazione di piste per il transito di mezzi meccanici.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il DA, il quale ha eccepito:
- la nullità del decreto di sequestro, per non essere stato preceduto dall'informazione di garanzia e dalle prescritte informazioni sul diritto di difesa (artt. 369 e 369 bis c.p.p.);
- la insussistenza dei reati ipotizzati, in quanto l'attività di cava non deve essere assentita da concessione edilizia e tutti gli interventi posti in essere nel fondo erano stati eseguiti - senza distruzione o deturpamento delle bellezze naturali - in piena conformità alle autorizzazioni rilasciate dalla Comunità montana, Lambro e Mingardo di Futani, dal presidente del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, dalla Commissione edilizia integrata comunale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.
1. Quanto alla prima doglianza, già il Tribunale ha correttamente evidenziato che le comunicazioni prescritte dagli artt.369 e 369 bis c.p.p. sono state notificate all'indagato (in data
25.10.2001) contestualmente al provvedimento con cui il G.I.P. ha convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria e disposto autonomamente la misura di cautela reale.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema,
l'informazione di garanzia non deve necessariamente precedere le perquisizioni ed i sequestri, tipici atti a sorpresa, che ne potrebbero restare seriamente pregiudicati.
In occasione del sequestro operato il 19.10.2001 dalla polizia giudiziaria, nella situazione di urgenza prevista dall'art. 321, comma 3 bis, c.p.p. (provvedimento autonomo rispetto a quello emesso dal G.I.P.) il DA era stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e vi aveva espressamente rinunciato.
L'art. 97, 3^ comma, c.p.p., come novellato dalla legge 6.3.2001, n. 60, prescrive che anche la polizia giudiziaria - qualora debba compiere un atto per il quale "è prevista l'assistenza del difensore" (nella specie non si tratta di assistenza necessaria, poiché il difensore ha solo facoltà di assistere) e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi - deve dare avviso dell'atto al difensore di ufficio il cui nominativo è comunicato, attraverso "linee telefoniche dedicate" dall'ufficio centralizzato, predisposto dai Consigli dell'Ordine forense di ciascun distretto secondo la disciplina posta dal novellato art. 29 delle Disposizioni di attuazione.
A parte ogni considerazione circa la concreta istituzione dell'ufficio centralizzato, della procedura informatica e delle "linee telefoniche dedicate", resta il fatto che, nella specie, all'indagato non venne comunque nominato alcun difensore di ufficio. Ogni eventuale profilo di nullità dell'atto urgente di polizia giudiziaria deve ritenersi, comunque, assolutamente ininfluente in seguito all'autonomo provvedimento di sequestro disposto dal G.I.P. e dalla rituale osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 369 e 369 bis c.p.p., una volta venuta ad esaurirsi l'esigenza preclusiva connessa alla "sorpresa" (vedi Cass., Sez. Unite 23.2.2000, n. 7, Mariano).
2. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte Suprema, con le specificazioni indicate dalle Sezioni Unite con la sentenza 29.1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale.
Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae", così da determinare una non-consentita preventiva verifica della fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento.
L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.
Il Tribunale del riesame, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.
3. Nella fattispecie in esame il Tribunale di Salerno risulta essersi correttamente attenuto a tali principi, dal momento che quei giudici - valutando specificamente le prospettazioni difensive - hanno evidenziato che le autorizzazioni rilasciate all'indagato riguardavano esclusivamente l'esecuzione di lavori di miglioramento fondiario per la messa a dimora di piante di olivo e la costruzione di un pozzo, con divieto di modifica del profilo naturale del terreno ed obbligo di preservare una fascia di rispetto lungo il vallone "Grande ".
L'indagato invece - per quanto risulta allo stato - ha eseguito lavori di escavazione e attività estrattiva, taglio verticale della roccia e lavorazione della pietra in sito, con imballaggio per la successiva commercializzazione, non preservando la prescritta fascia di rispetto ed apportando modifiche sostanziali al profilo originario del terreno. Ha realizzato, altresì, ml. 500 di piste, con taglio e sdradicamento di ceppaie in un bosco di leccio.
Sussiste ad evidenza, pertanto, il "fumus" dei reati di cui agli artt.: 151 e 163 D.Lgs. n. 490/1999; 734 cod. pen.; 13 e 30 legge n.394/1991. 4. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, invece, l'attività di apertura e coltivazione di cava non è subordinata al potere di controllo edilizio comunale, cioè a concessione edilizia (vedi: Corte Cost., sentenza n. 221/1988 - Cass.: Sez. Unite, 18.6.1993, n. 11, Antonelli;
Sez. 3^, 3.2.1998, n. 1087; Sez. 3^, 9.9.1996, n. 2864, Scacco;
Sez. 3^ 17.1.1996, n. 460, P.M. in proc. Mazzocco;
Sez. 6^, 20.10 1992, n. 3112, Nenni - Cons. Stato: Ad. plen. 12.10,1991, n. 8; Sez. 2^ 10.9.1997, parere n. 468/1997). Essa deve comunque svolgersi nel rispetto della pianificazione comunale, potendosi configurare, in ipotesi di violazione delle previsioni di piano (attività di cava svolta in zona ove la stessa non è consentita), la contravvenzione di cui all'art. 20, lett. a), della legge n. 47/1985.
5. L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ai giudici del merito ma, allo stato, a fronte dei prospettati elementi di segno positivo, della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le contrarie affermazioni del ricorrente non valgono certo ad escludere la configurabilità del "fumus" dei reati ambientali ipotizzati.
6. A norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 500,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro cinquecento/00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2002