Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 12/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1687/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1687 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Nicoletta Martone e Mariantonietta Masiello, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Martone sito in SS, via Gorizia n. 12
- attore -
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 (C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. Nicola Cerulli, giusta procura in C.F._3 atti, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in SS, via Roma n. 94
-convenute -
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Vicente, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bari, via De Rossi n. 66
- convenuta -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 12.10.2022 conveniva dinanzi al Parte_1 Tribunale di SS , e la Controparte_1 Controparte_2 [...]
affinché fossero condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da Controparte_3 lui subiti a seguito del violento investimento occorso il 20.02.2018 in Contrada Colle delle Api, a SS, causato dall'autovettura targata CW165FW, condotta dalla e di CP_2 proprietà della , assicurata con polizza n. 102650608 sottoscritta con la CP_1 [...]
Controparte_3
L'attore assumeva di aver provveduto ad inoltrare alla apposita Controparte_3 diffida, volta ad ottenere il ristoro dei nocumenti patiti, e che la stessa, riscontrando positivamente la sua richiesta risarcitoria, gli aveva corrisposto l'importo complessivo di euro 63.000,00.
Ritenendo di aver subito un danno maggiore rispetto a quello riconosciuto dalla compagnia assicurativa parte attrice, dopo aver invitato senza esito gli odierni convenuti a sottoscrivere un
1
accordo di negoziazione assistita, adiva l'intestato Tribunale, rappresentando di aver riportato un danno biologico permanente pari al 20/21%, e un'invalidità temporanea variamente articolata (assoluta per novanta giorni, al 75% per trenta giorni, al 50% per venti giorni, al 25% per ulteriori venti giorni).
Chiedeva pertanto il riconoscimento di un ristoro commisurato in euro 150.000,00, somma comprensiva delle spese mediche sostenute, del danno morale e della maggiorazione dovuta a titolo di personalizzazione, previa detrazione dell'importo già corrisposto dalla Controparte_3
Si costituivano in giudizio ed che, in via preliminare, Controparte_1 Controparte_2 chiedevano di essere estromesse dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e, nel merito, insistevano per il rigetto della domanda attorea, chiedendo, in via subordinata, di essere manlevate dalla in caso di soccombenza. Controparte_3
Si costituiva in giudizio anche la che contestava la proponibilità Controparte_3 della domanda attorea, rappresentando che la diffida del 2.05.2018 e la successiva missiva del
14.02.2022 non erano contenutisticamente complete.
Nel merito, insisteva per il suo rigetto, assumendo che la pretesa creditoria del danneggiato fosse già stata integralmente soddisfatta.
La causa veniva istruita, oltre che in via documentale, anche mediante una consulenza tecnica d'ufficio.
Al termine dell'istruttoria la causa veniva rinviata all'udienza del 23.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti, e quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
I. Sulla proponibilità della domanda attorea
In merito all'asserita improponibilità della domanda attorea, eccepita da Controparte_3
si osserva quanto segue.
[...]
In base al combinato disposto degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005 l'azione per il risarcimento dei danni alla persona causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere proposta decorsi novanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia inoltrato all'impresa di assicurazione la richiesta risarcitoria, contenente “l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”.
Interpretando le richiamate disposizioni normative, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145
c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare
l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cass. n. 15445/2021; Cass. n. 19354/2016).
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Ciò premesso sul piano teorico, si osserva che nel caso di specie la richiesta risarcitoria del
2.05.2018, inoltrata alla da , contiene un'accurata esposizione Controparte_3 Parte_1 della dinamica del sinistro, nonché la puntuale descrizione dei danni dallo stesso subiti;
elementi sufficienti ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'assicurato e della stima del danno, tra l'altro tempestivamente liquidato dall'assicuratore, che a suo tempo nulla eccepì in ordine al contenuto della diffida.
Di conseguenza, ritenuto che per le ragioni suesposte la richiesta risarcitoria inoltrata alla abbia raggiunto lo scopo cui era diretta, l'eccezione dalla stessa sollevata non Controparte_3 può trovare accoglimento, siccome destituita di fondamento.
II. Sulla legittimazione passiva di e di Controparte_1 Controparte_2
In merito all'asserito difetto di legittimazione passiva, eccepito da e da Controparte_1
, si osserva quanto segue. Controparte_2
La perimetrazione della legitimatio ad causam muove dalla prospettazione operata dalla parte che agisce per il tramite della domanda formulata, sicché le questioni attinenti all'effettività del rapporto controverso, concernendo il merito, trascendono ogni valutazione inerente alla regolarità del contraddittorio, rientrando nell'onere probatorio delle parti in causa.
Come osservato anche dalla Suprema Corte “la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo
e probatorio dei soggetti in lite (…)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017).
Ebbene, la pretesa azionata dall'attore trae origine, secondo la prospettazione dallo stesso fornita, dal sinistro causato dalla vettura di proprietà di e condotta da Controparte_1 [...]
. CP_2
Sussiste certamente, pertanto, la legittimazione passiva delle due convenute.
Invero, la circostanza per cui la sia tenuta a manlevare l'assicurato non incide Controparte_3 sulla legittimazione passiva della e della , ed è dunque questione di CP_1 CP_2 merito, che non riguarda la regolare instaurazione del contraddittorio.
Sulla questione si tornerà pertanto infra.
III. Sul merito della domanda attorea
La domanda risarcitoria formulata da è infondata e non merita accoglimento, Parte_1 per le seguenti ragioni.
Rilevato che le parti controvertono esclusivamente sulla quantificazione del danno lamentato dall'attore, essendo incontestata la responsabilità di e di Controparte_1 [...]
rispetto ai fatti oggetto di causa, si osserva quanto segue. CP_2
Parte attrice ha dedotto di avere subìto un danno biologico, con una percentuale di invalidità permanente del 20/21%; un danno da invalidità temporanea totale per novanta giorni;
un danno da invalidità temporanea al 75% per trenta giorni, al 50% per venti giorni e al 25% per ulteriori venti giorni.
Inoltre, ha riferito che le lesioni riportate sono state foriere di sofferenze interiori, tali da giustificare la personalizzazione del danno, nonché di aver subito un danno che può definirsi dinamico-relazionale, in quanto asseritamente relativo a limitazioni negli spostamenti (non avendo potuto condurre il proprio autoveicolo nei primi mesi dopo l'incidente), nella sua attività lavorativa di avvocato e Vice Procuratore Onorario presso il Tribunale di Vasto (non avendo potuto partecipare alle udienze ed alla formazione prevista presso la Scuola Superiore della
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Magistratura), nonché nella possibilità di dedicarsi ad attività come battute di caccia, esposizioni canine e gare dilettantistiche e non.
Infine, ha domandato il rimborso delle spese mediche sostenute.
Insistendo per il rigetto della domanda attorea, ha rappresentato che il danno Controparte_3 biologico subìto dal danneggiato è quantificabile nella sola misura del 17%, cui aggiungere un'invalidità biologica temporanea assoluta per quaranta giorni, al 75% per cinquanta giorni, al 50% per trenta giorni e al 25% per ulteriori trenta giorni.
Ha inoltre contestato la ricorrenza del pregiudizio morale lamentato dall'attore, opponendosi altresì alla invocata personalizzazione del danno.
Quanto al danno biologico occorre premettere che, sul piano descrittivo, si definisce tale “la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” (art. 138 d. lgs. 209/05).
Occorre precisare che il danno alla salute coincide di norma con il danno dinamico-relazionale, ragion per cui quest'ultimo sarà risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale solo se sia consistito non in una lesione comune e normale, ma se si sia accompagnato a conseguenze particolari che abbiano reso il danno patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi simili, ossia quando il danno sia consistito in una conseguenza straordinaria. Ad ogni modo tale danno è risarcibile solo se specificamente allegato e provato dall'attore.
A tal proposito anche la Suprema Corte si è così espressa: “in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018).
Si cita sul punto anche altra nota pronuncia della Suprema Corte, per cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del
27/03/2018).
Ebbene, nel caso di specie il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che l'attore ha riportato
“esiti di trauma cervicale con frattura della faccetta articolare di C7 con anterolistesi C6-C7 di I° grado trattata con microdiscectomia e stabilizzazione mediante cage e placca con persistente deficit funzionale dei movimenti del collo ed ipoestesie ed ipostenia dell'arto superiore sinistro. Esiti di trauma contusivo al ginocchio destro sede di pregresso traumatismo”, ritenendo che la descritta condizione clinica concretizzi un danno biologico permanente da valutare nella misura
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del 18%, cui addizionare un periodo di inabilità temporanea assoluta di sessanta giorni, parziale al 75% di quaranta giorni, al 50% di quaranta giorni e al 25% di ulteriori trenta giorni.
Ebbene, l'attore ha prodotto a tal proposito ampia e completa documentazione medica, esaminata anche dal CTU nominato nel presente giudizio, che ha fornito completa ed esaustiva risposta ai quesiti posti dal giudice, operando valutazioni condotte con metodo scientifico e risultanti da una approfondita indagine, posta in essere anche sulla persona del danneggiato. Non vi è pertanto ragione di discostarsi dalle conclusioni dallo stesso operate in tema di danno biologico, che è risultato adeguatamente documentato e provato.
Alcuna prova è stata invece fornita dal danneggiato relativamente alla presenza di eventuali conseguenze dannose del sinistro del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili, attinenti alla sua sfera dinamico-relazionale.
Non sussistono dunque i presupposti giustificanti l'invocata personalizzazione del danno, non avendo parte attrice soddisfatto il relativo onere probatorio.
Invero, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge
o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. n. 31681/2024; cfr. Cass. n. 5865/2021; Cass. 28988/2019).
Nel caso di specie non è stata offerta alcuna prova della ricorrenza di danni eccezionali, costituendo un pregiudizio comune a qualunque danneggiato con la medesima invalidità e nelle medesime condizioni il mutamento in senso negativo della vita di relazione e, in particolare, la limitazione dello svolgimento dell'attività lavorativa e della coltivazione di attività ludiche.
ha altresì chiesto il risarcimento del danno morale. Parte_1
A tal riguardo giova considerare che il pregiudizio de quo consiste in uno stato d'animo di sofferenza transeunte, prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e per definizione insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno biologico
(cfr. ex multis Cass. Civ. n. 4878/2019; Cass. Civ. 9006/2022).
Si osserva che la Suprema Corte, con la nota ordinanza n. 7513/2018, ha chiarito che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, “non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.”.
Ancora, conformemente agli insegnamenti espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità, si osserva che, in applicazione delle già richiamate Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno biologico, quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari, in quanto essi contemplano entrambi i profili di danno (cfr. Cass. Civ. n. 15733 del 17/05/2022;
Cass. Civ. n. 5119/2023).
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E' stato sul punto di recente chiarito che “in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione
e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (cfr. Cass. Civ. n.
19922 del 12/07/2023).
Ebbene, nel caso di specie il pregiudizio morale lamentato da non è stato Parte_1 provato e non può essere dunque risarcito.
A ben vedere, l'attore si è infatti limitato ad asserire genericamente che il danno de quo afferirebbe “alla sorpresa e alla paura per il violento investimento stradale che ebbe a comportare urto, caricamento e proiezione al suolo della vittima, al dolore per le lesioni e per le loro preoccupanti conseguenze”, ma non ha offerto alcuna prova della sua consistenza.
Né può ritenersi risarcibile la sofferenza patita in ragione dell'intervento neurochirurgico affrontato, della relativa convalescenza e dei problemi disfunzionali residuati, essendo tali pregiudizi ricompresi nel ristoro del danno biologico.
Ugualmente infondata è la domanda volta ad ottenere il ristoro delle spese mediche sostenute.
In merito giova premettere che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale è subordinato alla prova rigorosa, gravante sul danneggiato, del concreto pregiudizio economico dallo stesso subìto.
Il consulente tecnico d'ufficio, rispondendo allo specifico quesito formulato sul punto, ha riferito che le spese mediche sostenute dal danneggiato sono quantificabili nella misura complessiva di euro 796,25.
Ebbene, dalle deduzioni attoree è emerso che tale voce di danno è già stata liquidata dalla avendo la stessa provveduto a corrispondere a la somma di Controparte_3 Parte_1 euro 880,00, pari alle spese mediche dallo stesso documentate.
Di conseguenza, rilevato che il danno emergente lamentato dall'attore è già stato integralmente ristorato dalla compagnia assicurativa, la domanda non può essere accolta.
IV. Conclusioni
Per tutto quanto sinora esposto, facendo applicazione dei criteri tabellari elaborati dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano (ed. 2024), il pregiudizio subito dall'attore deve essere monetizzato come segue:
- euro 13.512,5 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute, di cui euro 6.900,00 a titolo di risarcimento dell'ITT ed euro
6.612,5 a titolo di risarcimento dell'ITP (euro 115,00 per ogni giorno di i.t. assoluta;
euro
86,25 per ogni giorno di i.t. relativa al 75%; euro 57,5 per ogni giorno di i.t. relativa al 50%; euro 28,75 per ogni giorno di i.t. relativa al 25%);
- euro 47.556,00 a titolo di ristoro del danno biologico permanente, avendo riguardo all'età del danneggiato al tempo del sinistro (53 anni) e alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta (pari al 18%).
L'importo complessivamente dovuto a titolo di ristoro del danno biologico subito dall'attore è dunque pari ad euro 61.068,5.
Orbene, considerato che la somma già corrisposta all'attore dalla in via Controparte_3 stragiudiziale è pari ad euro 63.000,00 (somma comprensiva anche delle spese mediche), ed è
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dunque superiore a quella che è risultata dovuta all'attore stesso all'esito del presente giudizio, la domanda proposta da deve essere rigettata. Parte_1
Il rigetto della domanda attorea rende superfluo l'esame della domanda di manleva formulata da e da , che pertanto deve ritenersi assorbita. Controparte_1 Controparte_2
V. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo i parametri previsti per il corrispondente scaglione tabellare ed applicando i valori minimi per ciascuna fase, attesa la non rilevante complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dell'attore, stante il rigetto integrale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
2. DICHIARA assorbita la domanda di manleva formulata da ed Controparte_1 ; Controparte_2
3. CONDANNA al pagamento in favore di ed Parte_1 Controparte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per CP_2 compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%;
5. PONE definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Così deciso in SS, in data 11.02.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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