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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/12/2025, n. 4246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4246 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2221/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Cristiana Satta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 2221 /2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
IN DE e dall'avv. CENTI VALENTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Empoli al VIALE GIOTTO 25;
- APPELLANTE -
CONTRO
- GIA' , Controparte_1 Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. SANTARELLI LUCA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, alla via Giotto n. 2;
-APPELLATA –
E
Controparte_3
-APPELLATO CONTUMACE-
•
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di responsabilità extracontrattuale Conclusioni: come alle note ex art. 127 ter per l'udienza del 1.12.25
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello del 16/2/2023 Parte_1 impugnava la sentenza pronunciata dal giudice di pace di Empoli con cui veniva accertata la responsabilità concorsuale tra l'appellante ed il convenuto in relazione al sinistro avvenuto CP_3 il 25/2/2017 e per l'effetto condannati i convenuti e la
[...] al pagamento di euro 1.811,13 con interessi Controparte_2 legali dalla messa in mora al saldo, quale somma corrispondente al
50% dell'importo quantificato dal CTU a titolo di danni conseguenti al sinistro.
A fondamento dell'appello deduceva l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in quanto i testimoni sentiti all'udienza del 12 gennaio 2021 avrebbero confermato la dinamica del sinistro come narrata dall'odierno appellante, ossia che il ciclista era fermo nella sua corsia per svoltare verso sinistra quando è stato scaraventato dall'auto condotta dal convenuto che invadeva la sua corsia, urtandolo frontalmente e facendolo volare su un'auto ferma dietro di lui .
Alla luce di ciò chiedeva. la riforma dell'impugnata sentenza e la condanna al pagamento in proprio favore dell'importo di euro
3.822,26 a titolo risarcimento del danno materiale occorso alla bicicletta in occasione del sinistro oltre interessi legali e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio .
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si è costituita la sola
(già la quale ha Controparte_1 Controparte_2 eccepito in via preliminare la nullità della citazione per erronea indicazione della vocatio in ius e per erronea indicazione dei dati della sentenza impugnata. Ha poi eccepito l'inammissibilità della domanda e, nel merito, l'infondatezza della stessa per avere il giudice di pace correttamente argomentato il concorso di colpa
2 dell'appellante nel sinistro per cui è causa, in conformità alle risultanze istruttorie.
La causa, documentalmente istruita, dopo un rinvio per la notifica e per acquisizione del fascicolo di primo grado è stata rinviata per la discussione orale al 27.11.2025, udienza poi differita al 1.12.2025 nelle forme della trattazione scritta e riservata in decisione con provvedimento del 27.12.25.
***
L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Prima di passare all'esame del merito si osserva come le eccezioni in rito inerenti la nullità della citazione per l'erronea vocatio in ius e per l'erronea identificazione della sentenza impugnata sono prive di pregio.
Quanto alla vocatio in ius l'appellante ha indicato la data del 12 giugno 2021 in luogo del 12 giugno 2023. Orbene, secondo il costante orientamento della Suprema corte pienamente condiviso dal giudicante, la nullità della citazione per omessa od erronea vocatio in ius si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida (cfr. ex plurimis Cass. 709/2021).
Ritiene il giudicante che l'erronea indicazione del solo anno di rinvio in un atto notificato nel mese di febbraio 2023, ben consentiva agli appellati con un minimo di diligenza di individuare quale corretta data di comparizione quella del 12.6.2023, ovvero dell'anno della notifica. In ogni caso, alla prima udienza è stato altresì concesso
3 termine per rinotificare l'atto e, pertanto, l'eccezione deve ritenersi superata.
Ugualmente priva di pregio è l'eccezione inerente l'errata individuazione della sentenza impugnata, considerato che all'atto di citazione è stata allegata l'effettiva sentenza impugnata, identificata nell'atto di citazione in modo chiaro con riferimento al numero del procedimento (r.g. n. 178/2019) e con la sola erronea indicazione dell'anno di pubblicazione della sentenza (90/20 anziché 90/22), circostanza che non inficia in alcun modo l'impugnazione che deve correttamente ritenersi riferita alla sentenza n. 90/2022 allegata all'atto introduttivo.
Ciò chiarito, passando al merito, osserva il giudicante in punto di diritto che in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 comma 2 c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di attribuire le effettive responsabilità del sinistro e di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054 comma 1 c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista. (Cass. n. 12884-2021).
La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 comma 2
c.c., avente – come detto - carattere sussidiario, opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due
4 conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. (cass. n. 23300-2022).
Orbene, ciò premesso in punto di diritto, ritiene il tribunale in punto di fatto che il giudice di pace abbia erroneamente valutato il materiale istruttorio in atti.
Osserva in particolare il giudicante che dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso, quanto alla ricostruzione del sinistro, che l'odierno appellante era fermo al momento dell'impatto, come dichiarato dal teste che ha assistito all'incidente mentre transitava Tes_1 sulla strada. A ciò si aggiunga -per quanto di rilievo- che dalle dichiarazioni dell'ulteriore teste escusso, -che si Testimone_2 trovava in bicicletta circa 20 m dietro l'odierno appellante- emerge come sia stata l'auto condotta dall'appellato ad Controparte_3 invadere la corsia opposta ove si trovava il sig. . Parte_1
Così ricostruita la dinamica del sinistro, considerato che lo stesso per ammissione delle parti è avvenuto in prossimità di un incrocio semaforico, appare evidente come non possa operare la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 comma secondo c.c., considerato che le testimonianze hanno consentito la ricostruzione del sinistro ed in particolare hanno consentito di accertare che al momento dell'impatto la bicicletta condotta dal ciclista Parte_1 non era in movimento e che l'incidente è stato causato dal
[...] veicolo condotto dal signor che ha invaso, durante la marcia, CP_3 la corsia opposta, così impattando nella bicicletta ferma in attesa di svoltare a sinistra.
Irrilevanti a riguardo le conclusioni di cui alla perizia disposta in primo grado, considerato che il CTU si è limitato ad indicare l'impatto sui mezzi coinvolti ( che non sono contestati e, peraltro sono pienamente coincidenti con quanto affermato dai testi, considerato che l'auto ha riportato danni sul lato anteriore sinistro che è la parte del veicolo con cui ha invaso la corsia opposta ove si trovava il ciclista impattando contro la bicicletta) ma che nel
5 ricostruire la dinamica si è semplicemente rifatto al verbale della polizia municipale ed all'asserita responsabilità concorsuale che sarebbe confermata dalla circostanza che avverso entrambi i conducenti sarebbe stata elevata contravvenzione per le infrazioni commesse.
L'affermazione del CTU secondo cui il comportamento del ciclista avrebbe concorso a causare il danno in quanto lo stesso non avrebbe usato la cautela necessaria per svoltare a sinistra impegnando l'intersezione, è un'asserzione fondata su un'erronea interpretazione del materiale in atti ed in particolare del verbale della polizia stradale e che non trova riscontro né nelle testimonianze dei soggetti presenti né in quanto si rileva dalle dichiarazioni del conducente del veicolo “C” di cui al verbale della polizia municipale. A tale riguardo si osserva che la polizia municipale è intervenuta in un momento successivo al sinistro, avendo dunque provveduto ad una mera ricostruzione postuma dell'accaduto, in quanto non era presente al momento del verificarsi dell'evento dannoso. Dalla lettura del verbale emerge come il conducente del veicolo “C” coinvolto nel sinistro quale veicolo sul quale il ciclista è atterrato dopo esser stato sbalzato dall'impatto con la Clio del ha affermato “mi sono fermato CP_3 perché un signore davanti a me in bicicletta aveva messo la mano sinistra per svoltare su via L. Da Vinci. Subito il ciclista mi è sbattuto sul parabrezza”. Tale ricostruzione corrobora quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali, considerato che a norma del codice della strada il braccio viene sollevato prima di procedere alla svolta. La circostanza che subito dopo che il ciclista, odierno appellante, ha alzato il braccio, lo stesso sia stato sbalzato sul parabrezza del veicolo retrostante, conferma quanto dichiarato dai testi escussi, ovvero che lo stesso era fermo e che l'incidente è stato causato dall'invasione della corsia opposta di marcia da parte del CP_3 conducente della Clio.
6 La stessa teste , sentita anche nell'immediatezza del Tes_3 fatto ha affermato che il ciclista si trovava nella sua corsia.
L'espressione riportata nel verbale della polizia municipale secondo cui il “ stava transitando nella sua corsia” non deve Parte_1 ritenersi contrastante con quanto affermato in giudizio, ove ha dichiarato che il ciclista era fermo, in quanto ben può essere interpretata nel senso che il ciclista si trovava nella corsia opposta all'interno della stessa, sulla quale evidentemente transitava fino a quando non si è fermato in attesa di svoltare.
Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, accertata la dinamica del sinistro come sopra ricostruita, l'appello va pertanto accolto con conseguente accertamento dell'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del danno. Controparte_3
A ciò consegue che gli appellati devono esser condannati al pagamento in favore dell'appellante dell'integrale importo di cui alla c.t.u. espletata in primo grado e non contestata nel quantum (che ha quantificato il danno in € 3.822,26) detratto quanto già corrisposto in esecuzione della predetta sentenza appellata, oltre interessi dalla data odierna al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
• accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, accerta l'esclusiva responsabilità del sig. CP_3 nella causazione dell'evento per cui è causa;
• condanna ed in solido Controparte_3 Controparte_1 tra loro, al pagamento in favore del sig. del Parte_1 complessivo importo di € 3822,26, detratte le somma già corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata ed oltre
7 interessi e rivalutazione come per legge dalla messa in mora al saldo;
• condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2915,00, oltre spese generali al
15% ed accessori come per legge da distrarsi in favore dell'avv.
NC e dell'avv. Centi dichiaratisi antistatari.
Così deciso il 27.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Cristiana Satta
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Cristiana Satta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 2221 /2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
IN DE e dall'avv. CENTI VALENTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Empoli al VIALE GIOTTO 25;
- APPELLANTE -
CONTRO
- GIA' , Controparte_1 Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. SANTARELLI LUCA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, alla via Giotto n. 2;
-APPELLATA –
E
Controparte_3
-APPELLATO CONTUMACE-
•
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di responsabilità extracontrattuale Conclusioni: come alle note ex art. 127 ter per l'udienza del 1.12.25
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello del 16/2/2023 Parte_1 impugnava la sentenza pronunciata dal giudice di pace di Empoli con cui veniva accertata la responsabilità concorsuale tra l'appellante ed il convenuto in relazione al sinistro avvenuto CP_3 il 25/2/2017 e per l'effetto condannati i convenuti e la
[...] al pagamento di euro 1.811,13 con interessi Controparte_2 legali dalla messa in mora al saldo, quale somma corrispondente al
50% dell'importo quantificato dal CTU a titolo di danni conseguenti al sinistro.
A fondamento dell'appello deduceva l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in quanto i testimoni sentiti all'udienza del 12 gennaio 2021 avrebbero confermato la dinamica del sinistro come narrata dall'odierno appellante, ossia che il ciclista era fermo nella sua corsia per svoltare verso sinistra quando è stato scaraventato dall'auto condotta dal convenuto che invadeva la sua corsia, urtandolo frontalmente e facendolo volare su un'auto ferma dietro di lui .
Alla luce di ciò chiedeva. la riforma dell'impugnata sentenza e la condanna al pagamento in proprio favore dell'importo di euro
3.822,26 a titolo risarcimento del danno materiale occorso alla bicicletta in occasione del sinistro oltre interessi legali e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio .
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si è costituita la sola
(già la quale ha Controparte_1 Controparte_2 eccepito in via preliminare la nullità della citazione per erronea indicazione della vocatio in ius e per erronea indicazione dei dati della sentenza impugnata. Ha poi eccepito l'inammissibilità della domanda e, nel merito, l'infondatezza della stessa per avere il giudice di pace correttamente argomentato il concorso di colpa
2 dell'appellante nel sinistro per cui è causa, in conformità alle risultanze istruttorie.
La causa, documentalmente istruita, dopo un rinvio per la notifica e per acquisizione del fascicolo di primo grado è stata rinviata per la discussione orale al 27.11.2025, udienza poi differita al 1.12.2025 nelle forme della trattazione scritta e riservata in decisione con provvedimento del 27.12.25.
***
L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Prima di passare all'esame del merito si osserva come le eccezioni in rito inerenti la nullità della citazione per l'erronea vocatio in ius e per l'erronea identificazione della sentenza impugnata sono prive di pregio.
Quanto alla vocatio in ius l'appellante ha indicato la data del 12 giugno 2021 in luogo del 12 giugno 2023. Orbene, secondo il costante orientamento della Suprema corte pienamente condiviso dal giudicante, la nullità della citazione per omessa od erronea vocatio in ius si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida (cfr. ex plurimis Cass. 709/2021).
Ritiene il giudicante che l'erronea indicazione del solo anno di rinvio in un atto notificato nel mese di febbraio 2023, ben consentiva agli appellati con un minimo di diligenza di individuare quale corretta data di comparizione quella del 12.6.2023, ovvero dell'anno della notifica. In ogni caso, alla prima udienza è stato altresì concesso
3 termine per rinotificare l'atto e, pertanto, l'eccezione deve ritenersi superata.
Ugualmente priva di pregio è l'eccezione inerente l'errata individuazione della sentenza impugnata, considerato che all'atto di citazione è stata allegata l'effettiva sentenza impugnata, identificata nell'atto di citazione in modo chiaro con riferimento al numero del procedimento (r.g. n. 178/2019) e con la sola erronea indicazione dell'anno di pubblicazione della sentenza (90/20 anziché 90/22), circostanza che non inficia in alcun modo l'impugnazione che deve correttamente ritenersi riferita alla sentenza n. 90/2022 allegata all'atto introduttivo.
Ciò chiarito, passando al merito, osserva il giudicante in punto di diritto che in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 comma 2 c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di attribuire le effettive responsabilità del sinistro e di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054 comma 1 c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista. (Cass. n. 12884-2021).
La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 comma 2
c.c., avente – come detto - carattere sussidiario, opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due
4 conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. (cass. n. 23300-2022).
Orbene, ciò premesso in punto di diritto, ritiene il tribunale in punto di fatto che il giudice di pace abbia erroneamente valutato il materiale istruttorio in atti.
Osserva in particolare il giudicante che dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso, quanto alla ricostruzione del sinistro, che l'odierno appellante era fermo al momento dell'impatto, come dichiarato dal teste che ha assistito all'incidente mentre transitava Tes_1 sulla strada. A ciò si aggiunga -per quanto di rilievo- che dalle dichiarazioni dell'ulteriore teste escusso, -che si Testimone_2 trovava in bicicletta circa 20 m dietro l'odierno appellante- emerge come sia stata l'auto condotta dall'appellato ad Controparte_3 invadere la corsia opposta ove si trovava il sig. . Parte_1
Così ricostruita la dinamica del sinistro, considerato che lo stesso per ammissione delle parti è avvenuto in prossimità di un incrocio semaforico, appare evidente come non possa operare la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 comma secondo c.c., considerato che le testimonianze hanno consentito la ricostruzione del sinistro ed in particolare hanno consentito di accertare che al momento dell'impatto la bicicletta condotta dal ciclista Parte_1 non era in movimento e che l'incidente è stato causato dal
[...] veicolo condotto dal signor che ha invaso, durante la marcia, CP_3 la corsia opposta, così impattando nella bicicletta ferma in attesa di svoltare a sinistra.
Irrilevanti a riguardo le conclusioni di cui alla perizia disposta in primo grado, considerato che il CTU si è limitato ad indicare l'impatto sui mezzi coinvolti ( che non sono contestati e, peraltro sono pienamente coincidenti con quanto affermato dai testi, considerato che l'auto ha riportato danni sul lato anteriore sinistro che è la parte del veicolo con cui ha invaso la corsia opposta ove si trovava il ciclista impattando contro la bicicletta) ma che nel
5 ricostruire la dinamica si è semplicemente rifatto al verbale della polizia municipale ed all'asserita responsabilità concorsuale che sarebbe confermata dalla circostanza che avverso entrambi i conducenti sarebbe stata elevata contravvenzione per le infrazioni commesse.
L'affermazione del CTU secondo cui il comportamento del ciclista avrebbe concorso a causare il danno in quanto lo stesso non avrebbe usato la cautela necessaria per svoltare a sinistra impegnando l'intersezione, è un'asserzione fondata su un'erronea interpretazione del materiale in atti ed in particolare del verbale della polizia stradale e che non trova riscontro né nelle testimonianze dei soggetti presenti né in quanto si rileva dalle dichiarazioni del conducente del veicolo “C” di cui al verbale della polizia municipale. A tale riguardo si osserva che la polizia municipale è intervenuta in un momento successivo al sinistro, avendo dunque provveduto ad una mera ricostruzione postuma dell'accaduto, in quanto non era presente al momento del verificarsi dell'evento dannoso. Dalla lettura del verbale emerge come il conducente del veicolo “C” coinvolto nel sinistro quale veicolo sul quale il ciclista è atterrato dopo esser stato sbalzato dall'impatto con la Clio del ha affermato “mi sono fermato CP_3 perché un signore davanti a me in bicicletta aveva messo la mano sinistra per svoltare su via L. Da Vinci. Subito il ciclista mi è sbattuto sul parabrezza”. Tale ricostruzione corrobora quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali, considerato che a norma del codice della strada il braccio viene sollevato prima di procedere alla svolta. La circostanza che subito dopo che il ciclista, odierno appellante, ha alzato il braccio, lo stesso sia stato sbalzato sul parabrezza del veicolo retrostante, conferma quanto dichiarato dai testi escussi, ovvero che lo stesso era fermo e che l'incidente è stato causato dall'invasione della corsia opposta di marcia da parte del CP_3 conducente della Clio.
6 La stessa teste , sentita anche nell'immediatezza del Tes_3 fatto ha affermato che il ciclista si trovava nella sua corsia.
L'espressione riportata nel verbale della polizia municipale secondo cui il “ stava transitando nella sua corsia” non deve Parte_1 ritenersi contrastante con quanto affermato in giudizio, ove ha dichiarato che il ciclista era fermo, in quanto ben può essere interpretata nel senso che il ciclista si trovava nella corsia opposta all'interno della stessa, sulla quale evidentemente transitava fino a quando non si è fermato in attesa di svoltare.
Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, accertata la dinamica del sinistro come sopra ricostruita, l'appello va pertanto accolto con conseguente accertamento dell'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del danno. Controparte_3
A ciò consegue che gli appellati devono esser condannati al pagamento in favore dell'appellante dell'integrale importo di cui alla c.t.u. espletata in primo grado e non contestata nel quantum (che ha quantificato il danno in € 3.822,26) detratto quanto già corrisposto in esecuzione della predetta sentenza appellata, oltre interessi dalla data odierna al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
• accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, accerta l'esclusiva responsabilità del sig. CP_3 nella causazione dell'evento per cui è causa;
• condanna ed in solido Controparte_3 Controparte_1 tra loro, al pagamento in favore del sig. del Parte_1 complessivo importo di € 3822,26, detratte le somma già corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata ed oltre
7 interessi e rivalutazione come per legge dalla messa in mora al saldo;
• condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2915,00, oltre spese generali al
15% ed accessori come per legge da distrarsi in favore dell'avv.
NC e dell'avv. Centi dichiaratisi antistatari.
Così deciso il 27.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Cristiana Satta
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