Sentenza 12 ottobre 2011
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L'inosservanza del termine dilatorio di tre giorni previsto per la notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza nel procedimento di riesame integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale soggetta alle preclusioni e alle sanatorie previste per tale tipo di nullità. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto intempestiva la deduzione della nullità in questione nel ricorso per cassazione da parte del difensore che aveva partecipato all'udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/2011, n. 38698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38698 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2011 |
Testo completo
38 698 /1 1 17 REGISTRO GENERALE n. 25731/2011
UDIENZA in CAMERA di CONSIGLIO del 12.10.2011
SENTENZA n. 1568
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
composta dai Magistrati:
dott. Tito Garribba Presidente
dott. Francesco Serpico Consigliere
dott. Francesco Gramendola Consigliere dott. Vincenzo Rotundo Consigliere dott. Giorgio Fidelbo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da AT GO, nato il [...],
avverso l'ordinanza emessa il 5 maggio 2011 dal Tribunale di Bari;
Udita la relazione svolta dal presidente Tito Garribba;
Udito il pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale dott.
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. TO GO ricorre contro l'ordinanza del Tribunale del riesa- me che ha confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare degli ar- resti domiciliari per denunciarne la nullità per violazione del termine libero di tre giorni fissato dall'art. 309, comma 8, cod.proc.pen.
§2. Il ricorso è inammissibile.
L'inosservanza del termine dilatorio di tre giorni, previsto dall'art. 309, comma 8, cod.proc.pen. per la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al-
l'indagato che abbia proposto richiesta di riesame, pur attenendo al diritto all'inter- vento e alla difesa, non realizza un'omessa vocatio in iudicium e, pertanto, compor- ta una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c)
e 180 cod.proc.pen., soggetta alle preclusioni e alle sanatorie previste dagli artt.
182, 183 e 184 cod.proc.pen.
Nel caso concreto il difensore che assistette all'udienza di riesame non eccepì subito la nullità e, quindi, a norma dell'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc.pen., non può proporla oggi, per la prima volta, con il ricorso per cassazio- ne, essendo essa ormai divenuta indeducibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor-
rente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende. bande de candle je gli edeagenti di cui all'art. 24. Consuelty, diap.eff.cpp. Così deciso il 12 ottobre 2011.
Il Presidente estensore fito GarribbaSamible DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 OTT 2011
E
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R
P
U
S
Piera Esposito