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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5813 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/12/2024 da:
1) n. a CASERTA (CE) il 02/11/1971 (C.F. ; Parte_1 C.F._1 residente in [...]2 a San Vito al Tagliamento;
e
2) n. in SVIZZERA il 10/05/1974 (C.F. ); residente Parte_2 C.F._2 in Via Meonis, 3, Casarsa Della Delizia;
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARRA MICHELE e dall'Avv. MARIA PISCITELLI.
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 3/9/2000 presso il Comune di Casarsa della
Delizia e successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2000; atto n. 21; parte 2; serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 3/6/2014 omologato con decreto del 19/06/2014.
con i seguenti figli:
, n. il 08/09/2000; Persona_1
, n. il 4/4/2007; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Affidamento condiviso ad entrambi i genitori relativamente alla figlia minore Persona_2 nata il 4\4\2007 mentre il figlio maggiorenne, invece, già si autogestisce da solo, vive ancora presso il domicilio della madre che provvede ad accudirlo nei bisogni primari, atteso che lavora ed è indipendente economicamente;
2) la sig.ra si obbliga ed impegna a volturare le utenze di gas, luce, acqua e quant'altro e Pt_2 tutti i costi saranno a suo carico, così come i costi mensili delle medesime utenze, mentre il sig. vive da tempo ed ha anche modificato la propria residenza a San Vito al Tagliamento con Parte_1 tutti i correlati costi a suo carico;
3) Per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la relativa potestà separatamente ,ciascun genitore nel periodo in cui la figlia minore sarà affidata alle proprie cure ,mentre per le questioni di maggiore rilevanza in merito alla vita, educazione ,istruzione le decisioni saranno prese congiuntamente dai due genitori;
4) la figlia minore vive stabilmente con il padre e quindi il regime resterà lo stesso senza alcun contributo a titolo di mantenimento come già da tempo fanno i genitori ed anche relativamente al diritto di visita, la figlia , senza limitazione incontra la mamma come e quando crede anche Per_2 in relazione all'età di oltre 17 anni;
5) Ciascun genitore potrà avere con sé la figlia a settimana alterne dal venerdì sera alla domenica sera avendo cura che la minore svolga i compiti assegnati dai docenti;
6) Durante il periodo estivo, atteso che dal prossimo anno la minore diventerà maggiorenne sarà Lei stessa a scegliere come autodeterminarsi nel caso voglia stare per 15 giorni con uno solo dei genitori in vacanza e medesima cosa anche per i periodo festivi dell'anno Pasqua, Natale;
7) le spese straordinarie documentate, così come previste dal protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone saranno al 50 % a carico di ognuno dei genitori e laddove le stesse fossero superiori ad euro 200 mensili sarà necessario il previo consenso di entrambi i coniugi;
8) l'assegno unico mensile sarà percepito come per legge;
9) Non è previsto alcun assegno divorzile essendo indipendenti economicamente gli istanti;
10) I ricorrenti si danno reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valuto per l'espatrio relativamente alla figlia minore;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della figlia minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di
CASARSA DELLA DELIZIA il 03/09/2000 tra e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASARSA DELLA DELIZIA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno atto n. 21 reg. 2 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 26/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/12/2024 da:
1) n. a CASERTA (CE) il 02/11/1971 (C.F. ; Parte_1 C.F._1 residente in [...]2 a San Vito al Tagliamento;
e
2) n. in SVIZZERA il 10/05/1974 (C.F. ); residente Parte_2 C.F._2 in Via Meonis, 3, Casarsa Della Delizia;
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARRA MICHELE e dall'Avv. MARIA PISCITELLI.
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 3/9/2000 presso il Comune di Casarsa della
Delizia e successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2000; atto n. 21; parte 2; serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 3/6/2014 omologato con decreto del 19/06/2014.
con i seguenti figli:
, n. il 08/09/2000; Persona_1
, n. il 4/4/2007; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Affidamento condiviso ad entrambi i genitori relativamente alla figlia minore Persona_2 nata il 4\4\2007 mentre il figlio maggiorenne, invece, già si autogestisce da solo, vive ancora presso il domicilio della madre che provvede ad accudirlo nei bisogni primari, atteso che lavora ed è indipendente economicamente;
2) la sig.ra si obbliga ed impegna a volturare le utenze di gas, luce, acqua e quant'altro e Pt_2 tutti i costi saranno a suo carico, così come i costi mensili delle medesime utenze, mentre il sig. vive da tempo ed ha anche modificato la propria residenza a San Vito al Tagliamento con Parte_1 tutti i correlati costi a suo carico;
3) Per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la relativa potestà separatamente ,ciascun genitore nel periodo in cui la figlia minore sarà affidata alle proprie cure ,mentre per le questioni di maggiore rilevanza in merito alla vita, educazione ,istruzione le decisioni saranno prese congiuntamente dai due genitori;
4) la figlia minore vive stabilmente con il padre e quindi il regime resterà lo stesso senza alcun contributo a titolo di mantenimento come già da tempo fanno i genitori ed anche relativamente al diritto di visita, la figlia , senza limitazione incontra la mamma come e quando crede anche Per_2 in relazione all'età di oltre 17 anni;
5) Ciascun genitore potrà avere con sé la figlia a settimana alterne dal venerdì sera alla domenica sera avendo cura che la minore svolga i compiti assegnati dai docenti;
6) Durante il periodo estivo, atteso che dal prossimo anno la minore diventerà maggiorenne sarà Lei stessa a scegliere come autodeterminarsi nel caso voglia stare per 15 giorni con uno solo dei genitori in vacanza e medesima cosa anche per i periodo festivi dell'anno Pasqua, Natale;
7) le spese straordinarie documentate, così come previste dal protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone saranno al 50 % a carico di ognuno dei genitori e laddove le stesse fossero superiori ad euro 200 mensili sarà necessario il previo consenso di entrambi i coniugi;
8) l'assegno unico mensile sarà percepito come per legge;
9) Non è previsto alcun assegno divorzile essendo indipendenti economicamente gli istanti;
10) I ricorrenti si danno reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valuto per l'espatrio relativamente alla figlia minore;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della figlia minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di
CASARSA DELLA DELIZIA il 03/09/2000 tra e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASARSA DELLA DELIZIA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno atto n. 21 reg. 2 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 26/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa