TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 4828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4828 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico Dott.ssa Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cod. proc.
civ., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 8488/2022
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
AN IN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via
Tommaso Prudenza, n. 7
– attrice –
CONTRO
sito in Montecorvino Pugliano alla via C. Colombo n. 4 – Controparte_1
in persona del suo amministratore pro tempore –, , rappresentato e difeso, giusta procura in
1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carmine Infante ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecorvino Pugliano (SA) alla Via Sorrentiello, n. 9
– convenuto –
Avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale dell'1 luglio 2022.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26 novembre 2022 all'esito della quale la causa era decisa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra premesso di essere Parte_1
proprietaria di un'unità immobiliare in Montecorvino Pugliano (SA), alla Via Cristoforo
Colombo n. 6 (scala C, interno 4), facente parte del Supercondominio Parco “De Vita”, lo conveniva in giudizio al fine di sentire dichiarare nullo o annullare la delibera condominiale dell'1 luglio 2022 per omessa verifica della regolare convocazione di tutti i condomini aventi diritto;
mancata indicazione dei presenti e dei quorum deliberativi;
illegittima ripartizione delle spese condominiali in parti uguali;
approvazione bilanci consuntivi per gli anni solari
2020 e 2021 nonostante la mancata disponibilità dei documenti contabili, nonostante preventivamente richiesti dall'attrice ed illegittima approvazione di spese straordinarie in
“varie ed eventuali” di cui al punto 6 dell'ordine del giorno.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto Supercondominio
Parco De Vita contrastando le avverse deduzioni ed instando per il rigetto della domanda.
2 Svolta l'udienza di comparizione delle parti, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma,
cod. proc. civ., la causa era rinviata all'udienza ex art. 281sexies cod. proc. civ. del 26
novembre 2025, ove, a seguito di discussione orale, era decisa.
Parte attrice ha in primo luogo dedotto l'illegittimità della decisione adottata per omessa verifica della regolare convocazione di tutti i condomini aventi diritto e mancata indicazione dei presenti e dei quorum deliberativi.
Per come emergente dalla documentazione in atti, e segnatamente dal prodotto verbale assembleare dell'1 luglio 2022, la delibera non dà atto della regolare convocazione dei condomini e non indica in modo chiaro i nominativi dei condomini presenti e dei millesimi dagli stessi rappresentati. Il che impedisce la verifica sia della sussistenza del quorum costitutivo e di quello deliberativo.
Costituisce principio consolidato che il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei “quorum” prescritti dall'art. 1136 cod. civ., deve contenere l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore.
Nella fattispecie, il verbale contiene la dicitura: “Vista la presenza pari a 17 _ + Referenti
Corpo A+B+C su 72 nonché i referenti di scala e senza supporto dei millesimi perché in fase di approvazione nella medesima assemblea”, il che non consente di verificare la sussistenza dei quorum costitutivi e deliberativi in assenza di indicazione analitica dei presenti e della quota millesimale da ciascuno di essi rappresentata.
L'incertezza sul raggiungimento del quorum costitutivo, prima ancora che deliberativo, è
ancora più grave nella fattispecie in ragione della circostanza che la delibera impugnata contiene l'approvazione del bilancio consuntivo relativo agli anni 2020 e 2021 in parti uguali
3 in attesa della deliberazione, avvenuta peraltro nello stesso consesso, delle tabelle millesimali di parco, laddove l'art. 1123 cod. civ. esclude che la ripartizione degli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione delle parti comuni possa avvenire con valori diversi dai millesimi in assenza di “patto contrario” raggiunto con voto unanime.
La domanda attorea merita conseguentemente accoglimento, risultando le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo e motivo dedotto, con conseguente annullamento della delibera condominiale dell'1 luglio 2022.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna del convenuto al rimborso delle spese CP_1
e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte attrice, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività
difensiva svolta, con riferimento ai parametri medi previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 8488/2022 – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) ANNULLA la delibera condominiale adottata dal convenuto Controparte_1
in data 1 luglio 2022;
[...]
2) CONDANNA il convenuto in persona del suo Controparte_2
amministratore pro tempore – al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 3.756,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e Cassa, come per legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed
4 accessori di legge, con attribuzione in favore dell'Avv. AN IN, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281sexies cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 25 Novembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico Dott.ssa Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cod. proc.
civ., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 8488/2022
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
AN IN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via
Tommaso Prudenza, n. 7
– attrice –
CONTRO
sito in Montecorvino Pugliano alla via C. Colombo n. 4 – Controparte_1
in persona del suo amministratore pro tempore –, , rappresentato e difeso, giusta procura in
1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carmine Infante ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecorvino Pugliano (SA) alla Via Sorrentiello, n. 9
– convenuto –
Avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale dell'1 luglio 2022.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26 novembre 2022 all'esito della quale la causa era decisa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra premesso di essere Parte_1
proprietaria di un'unità immobiliare in Montecorvino Pugliano (SA), alla Via Cristoforo
Colombo n. 6 (scala C, interno 4), facente parte del Supercondominio Parco “De Vita”, lo conveniva in giudizio al fine di sentire dichiarare nullo o annullare la delibera condominiale dell'1 luglio 2022 per omessa verifica della regolare convocazione di tutti i condomini aventi diritto;
mancata indicazione dei presenti e dei quorum deliberativi;
illegittima ripartizione delle spese condominiali in parti uguali;
approvazione bilanci consuntivi per gli anni solari
2020 e 2021 nonostante la mancata disponibilità dei documenti contabili, nonostante preventivamente richiesti dall'attrice ed illegittima approvazione di spese straordinarie in
“varie ed eventuali” di cui al punto 6 dell'ordine del giorno.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto Supercondominio
Parco De Vita contrastando le avverse deduzioni ed instando per il rigetto della domanda.
2 Svolta l'udienza di comparizione delle parti, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma,
cod. proc. civ., la causa era rinviata all'udienza ex art. 281sexies cod. proc. civ. del 26
novembre 2025, ove, a seguito di discussione orale, era decisa.
Parte attrice ha in primo luogo dedotto l'illegittimità della decisione adottata per omessa verifica della regolare convocazione di tutti i condomini aventi diritto e mancata indicazione dei presenti e dei quorum deliberativi.
Per come emergente dalla documentazione in atti, e segnatamente dal prodotto verbale assembleare dell'1 luglio 2022, la delibera non dà atto della regolare convocazione dei condomini e non indica in modo chiaro i nominativi dei condomini presenti e dei millesimi dagli stessi rappresentati. Il che impedisce la verifica sia della sussistenza del quorum costitutivo e di quello deliberativo.
Costituisce principio consolidato che il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei “quorum” prescritti dall'art. 1136 cod. civ., deve contenere l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore.
Nella fattispecie, il verbale contiene la dicitura: “Vista la presenza pari a 17 _ + Referenti
Corpo A+B+C su 72 nonché i referenti di scala e senza supporto dei millesimi perché in fase di approvazione nella medesima assemblea”, il che non consente di verificare la sussistenza dei quorum costitutivi e deliberativi in assenza di indicazione analitica dei presenti e della quota millesimale da ciascuno di essi rappresentata.
L'incertezza sul raggiungimento del quorum costitutivo, prima ancora che deliberativo, è
ancora più grave nella fattispecie in ragione della circostanza che la delibera impugnata contiene l'approvazione del bilancio consuntivo relativo agli anni 2020 e 2021 in parti uguali
3 in attesa della deliberazione, avvenuta peraltro nello stesso consesso, delle tabelle millesimali di parco, laddove l'art. 1123 cod. civ. esclude che la ripartizione degli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione delle parti comuni possa avvenire con valori diversi dai millesimi in assenza di “patto contrario” raggiunto con voto unanime.
La domanda attorea merita conseguentemente accoglimento, risultando le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo e motivo dedotto, con conseguente annullamento della delibera condominiale dell'1 luglio 2022.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna del convenuto al rimborso delle spese CP_1
e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte attrice, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività
difensiva svolta, con riferimento ai parametri medi previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 8488/2022 – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) ANNULLA la delibera condominiale adottata dal convenuto Controparte_1
in data 1 luglio 2022;
[...]
2) CONDANNA il convenuto in persona del suo Controparte_2
amministratore pro tempore – al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 3.756,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e Cassa, come per legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed
4 accessori di legge, con attribuzione in favore dell'Avv. AN IN, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281sexies cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 25 Novembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
5