Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
02 1 18 /01 Aula "B" REPUBBLICA ITA Reg. gen. n. 20891/98 CRON 4414 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 7. 12. 2000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: previdenza SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Rosario De Musis Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Mario Putaturo Donati Consigliere 4. Dottor Luciano Vigolo Consigliere 5. Dottor Guglielmo Simoneschi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previden- za Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elet- tivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pe- scosolido giusta delega in calce al ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE FA IA NC, intimata;
Richiesta copia studio CANCELLERIA dal Sig. *-SOLE 24 ORE per diritti L. 3.000. 1 # 14 FEB. 2001 IL CANCELLIERE 5257 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di AT del 18 maggio 1998, depositata il 20 giugno 1998, numero 389, r.g. 494/93; Udita la relazione svolta nell'udienza del 7 dicembre 2000 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Carlo De Angelis;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- $ 'ratore generale dottor che ha concluso per ol rigretto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 26 marzo 1992, FA IA NC con- venne in giudizio avanti il pretore di AT l'Istituto Na- zionale della Previdenza Sociale chiedendone la condanna al- la corresponsione, in proprio favore, dell'assegno ordinario di invalidità. Esperita consulenza tecnica di ufficio, il pretore accolse la domanda con pronuncia del 17 dicembre 1992. L'appello proposto dall'ente previdenziale è stato ri- gettato dal tribunale di AT con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado, premesso che andava condiviso il giudizio di sussistenza della infermità invali- dante e che era risultato che la FA era titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1° gennaio 1994, non essendo cumulabili i due trattamenti, ha concluso per il ri- conoscimento del diritto all'assegno richiesto per il perio- do 1° gennaio 1992-31 dicembre 1993, salva la possibilità di una futura opzione tra assegno e pensione di vecchiaia al momento della maturazione del diritto all'ottenimento di 2 quest'ultima. Della decisione viene chiesta la cassazione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso sostenuto da un motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione: L'ente ricorrente - denunciando violazione e falsa applica- zione dell'articolo 1, comma 10, della legge numero 222 del 1984 - deduce che erroneamente il tribunale ha riconosciuto il diritto della FA a fruire dell'assegno di invalidità pur godendo la stessa di pensione di anzianità considerato che la disposizione sancisce nel senso della trasformazione del primo in pensione di vecchiaia al raggiungimento, da parte del soggetto, della relativa età che nella specie non si era ancora maturata, conseguendone che la attribuita fa- coltà di opzione lascia impregiudicato il diritto dell'inte- ressata a percepire la pensione di anzianità nonostante che la normativa stabilisca la incompatibilità di tale presta- zione con l'assegno di invalidità. La censura formulata con l'atto di ricorso è solo parzial- mente fondata. Deve preliminarmente rilevarsi che, contrariamente a quanto sembra essere prospettato dal'ente ricorrente, il giudice di merito non ha per nulla riconosciuto all'intimata il diritto a ricevere cumulativamente dei due trattamenti, e cioè dell'assegno di invalidità e della pensione di anzianità, avendo invece espressamente limitato l'obbligo dell'ente al- 3 la erogazione del primo esclusivamente al periodo intercorso tra l'insorgenza della patologia invalidante (1° gennaio 1992) e il giorno precedente all'inizio del godimento della seconda (1° gennaio 1994), escludendo che successivamente a quest'ultima data l'obbligo di erogazione dell'assegno si potesse perpetuare, facendo così corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo il quale la re- gola della preclusività alternativa delle prestazioni previ- denziali, che è espressamente contemplata dall'articolo 1, comma decimo, della legge 12 giugno 1984 numero 222 in rela- zione alla pensione di vecchiaia, vale anche nei confronti della pensione di anzianità, conseguendone che l'assegno di invalidità si converte automaticamente in pensione di anzia- nità quando concorrano i prescritti requisiti, non operando invece tale prescrizione quando il diritto all'assegno di invalidità venga riconosciuto con decorrenza successiva ri- spetto a quella della pensione di anzianità, nel quale caso al pari di quanto avviene per la pensione di vecchiaia l'assicurato ha la facoltà di scegliere il trattamento rite- nuto più favorevole (Cass., 23 giugno 1999, n. 6418). Orbene, nella specie, il giudice di merito, dopo avere ac- certato la presenza di una situazione invalidante della in- timata, insorta prima della attribuzione alla stessa della pensione di anzianità tale da raggiungere il grado legit- - timante la attribuzione del relativo assegno - ha limitato il godimento di questo al solo periodo antecedente la frui- zione del trattamento pensionistico, essendosi in questo il primo automaticamente convertito. Erroneamente invece lo stesso giudice ha ritenuto di dovere riconoscere la futura facoltà di opzione essendo già norma- tivamente stabilito dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1984 numero 222 che, al compimento dell'età per il pensiona- mento di vecchiaia anche l'assegno di invalidità, del quale la FA continua a essere titolare pur non avendo diritto alla sua percezione, si trasforma, in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi, in pensione di vecchiaia. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio limitatamente alla parte nella quale viene fat- to salvo il diritto di opzione. Non si deve statuire sulle spese del giudizio in applicazio- ne dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui viene fatto salvo il diritto della FA alla op- zione;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000. Il consigliere estensore 5 presidenteRepuis be unsКорито Prihine Gun HI IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A E D L L 7 E 8 G E 1 - L . 3 1 3 G 5 N - 3 Depositata in Cancelleria A A P A E D E T E , S T , O N S I S S R A O G G R I S O I A E T S D I T I S E R I N O R 1 L D ' T A . L 0 14 FEB. 2001 O D D I I L , A B L P O O S T A I T D M E E E N S oggi, IL COLLABORATORE A 01 M CA E DI CANCELLERIA R P U S E I R O H N E O 5