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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/09/2025, n. 3855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3855 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3126/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3126/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SALA PIERO, elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 18 25027 QUINZANO D'OGLIO (BS), presso il difensore avv. SALA PIERO
Parte_2
OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentata dall'Amministratore di Controparte_1 C.F._2 sostegno con il patrocinio dell'avv. SCARABELLI MARGHERITA, Controparte_2 elettivamente domiciliato in via VITTORIO EMANUELE II 1, BRESCIA presso il difensore avv. SCARABELLI MARGHERITA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“In via preliminare: stante la revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessa con provvedimento del 02.07.2020, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ordinare la cancellazione della trascrizione ipotecaria effettuata dalla opposta sui beni immobili della signora Pt_1 [...]
. Parte_1
pagina 1 di 7 Nel merito: dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dall'odierna opposta per il decorso del termine di cui all'art. 2946 cc.; accertata la carenza di legittimazione passiva delle opponenti e per tutti i motivi indicati, dichiarare revocato e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto, respingendo con la formula più ampia ogni domanda avversaria.
In via subordinata:
Accertare e dichiarare che l'atto a rogito del Notaio del 20.11.2007 di cui al rep Persona_1
72222, rac. 21191, registrato in Brescia al nr 12997 è atto simulante una donazione indiretta in favore del signor e per l'effetto dichiarare revocato e/o nullo il decreto ingiuntivo opposti, CP_3 respingendo con la formula più ampia ogni domanda avversaria.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e diritti di causa.”
Eredi IS contumaci Parte_2
Per rappresentata dall'Amministratore di sostegno Controparte_1 Controparte_2
“In via principale: rigettare le richieste attoree perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il d.i. opposto in ogni sua parte.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
[...]
49/2020 emesso nei loro confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 143.460,00 oltre interessi e spese di procedura, per la mancata restituzione del prezzo di vendita di un terreno agricolo, sito in Villachiara (BS), i cui proprietari risultavano essere l'opposta per la quota di
16/72 e i fratelli e per la restante quota pari a 28/72 ciascuno;
che Persona_2 CP_3 nel ricorso monitorio si dava atto che il ricavato della vendita, pari ad € 645.570,00, è stato interamente pagina 2 di 7 incassato da deceduto in data 15.10.2011 e che né lui, né le eredi CP_3 Parte_1
, in qualità di figlia, e in qualità di moglie, hanno versato a
[...] Parte_2 CP_1
a quota di sua spettanza.
[...]
Le opponenti hanno dedotto che la somma ingiunta non è dovuta in quanto le stesse sono mere
“chiamate” all'eredità di e non eredi, dal momento che non hanno mai posto in essere CP_3 atti di accettazione;
che l'opposta è, in ogni caso, decaduta dalla propria domanda a causa del decorso del termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c. in quanto la richiesta di pagamento da parte dell'opposta è pervenuta alle opponenti solo in data 22.11.2017, mentre il rogito risale al
20.11.2007; che l'atto di vendita del terreno costituisce in realtà un atto simulante una donazione indiretta a favore di a titolo di riconoscimento per il sostentamento e mantenimento CP_3 prestato dal medesimo nei confronti della sorella Controparte_1
La parte opponente ha pertanto concluso richiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento e dichiarazione di avvenuta prescrizione del diritto azionato dall'opposta per il decorso del termine ex art. 2946 c.c. o in subordine accertamento e dichiarazione che l'atto di vendita è simulante una donazione indiretta.
Costituendosi in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, rilevando che le Controparte_1 attrici opponenti hanno presentato una dichiarazione di successione, la quale fa ragionevolmente ritenere l'accettazione dell'eredità di che creditore in solido con è CP_3 Controparte_1 anche il fratello da parte del quale è stata inviata una richiesta di pagamento alle Persona_2 opponenti in data 13.2.2017, interruttiva della prescrizione anche nei confronti della sorella in virtù del vincolo solidaristico;
che è titolare di un reddito di pensione e che per questo Controparte_1 motivo non ha mai avuto bisogno del sostentamento economico del fratello;
che l'affermazione secondo la quale l'atto di vendita del terreno agricolo costituisce una donazione indiretta, oltre ad essere infondata, necessita di prova non solo dell'atto simulato ma anche di quello dissimulato mediante la loro produzione in giudizio. ha concluso chiedendo in via preliminare Controparte_1 la conferma della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite.
pagina 3 di 7 All'udienza del 2.7.20, in accoglimento dell'istanza di parte opponente, è stata disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in virtù della quale l'opponente ha altresì chiesto la cancellazione della trascrizione effettuata dall'opposta sugli immobili di sua proprietà.
All'udienza del 10.12.2020 la predetta istanza è stata rigettata e sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, numeri. 1, 2 e 3 c.p.c.. La causa è stata istruita dal g.o.p. – in temporanea sostituzione di questo Giudice – mediante l'ordine alle opponenti, ex art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio la dichiarazione di successione, nonché alla banca Cassa Rurale e Artigiana di Borgo San Giacomo –
Credito Cooperativo – Società Cooperativa – Filiale di Villachiara (BS) copia delle movimentazione dei due conti correnti di cui era titolare dalla data della sua morte alla data di CP_3 estinzione dei conti medesimi, nonché copia della documentazione relativa all'estinzione dei conti intestati a CP_3
Senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata da questo Giudice per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.10.23; il giudizio è stato poi interrotto ex art. 300
c.p.c. a causa del decesso dell'opponente e, successivamente, in ragione della Parte_2 nomina di un amministratore di sostegno in favore dell'opposta Controparte_1
A seguito di riassunzione è stata dichiarata la contumacia degli eredi di nonché Parte_2 fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni al 20.2.2025, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Su istanza delle parti, al fine di consentire la prosecuzione delle trattative volte alla definizione bonaria della controversia, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio e fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni al 26.6.2025, alla quale la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, previa assegnazione di termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Ai fini della decisione della presente controversia appare opportuna l'applicazione del principio della cd. ragione più liquida, in base al quale la domanda va decisa sulla base della soluzione già pronta o di più pronto raggiungimento, in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività
pagina 4 di 7 della tutela giurisdizionale, senza che sia necessario la previa disamina di tutte le altre (Cass.
16.05.2006; Cass. 25.01.2010), sebbene tecnicamente preliminari o poste dalle parti in via proritaria.
Deve rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis, Cass. n. 17371/2003).
Nel caso in esame ha fondato la propria pretesa creditoria, per l'importo di euro Controparte_1
143.460,00, oltre interessi, sulla asserita mancata restituzione della quota di propria competenza del prezzo di vendita di un terreno agricolo, sito in Villachiara (BS), i cui proprietari alienanti erano per la quota di 16/72, e i fratelli e per la Controparte_1 Persona_2 CP_3 quota di 28/72 ciascuno. Ha dedotto, in particolare, che il prezzo della vendita, pari ad euro 645.570,00,
è stato interamente incassato da deceduto in data 15.10.2011. CP_3
La parte opponente ha eccepito la prescrizione del credito azionato in sede monitoria nei propri confronti.
Tale eccezione risulta fondata e può, pertanto, trovare accoglimento.
Come correttamente rilevato dalla parte opponente, nel caso in esame trova applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di compravendita
(20.11.2007). ha inoltrato alle parti opponenti richiesta scritta di restituzione dell'importo per cui Controparte_1
è causa, tramite il proprio legale, per la prima volta in data 17.11.2017 (doc. 4 fascicolo opponente).
Tali raccomandate sono state ricevute dalle opponenti in data 22-23.11.2017 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
Come è noto, per quanto concerne la decorrenza degli effetti interruttivi degli atti di messa in mora (art. 2943, quarto comma, c.c.), non trova applicazione la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, che riguarda solo gli atti processuali, e non anche quelli sostanziali (né gli effetti sostanziali degli atti processuali), che producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario. Ne consegue che una richiesta di pagamento inviata per lettera pagina 5 di 7 raccomandata interrompe la prescrizione a far data dalla sua ricezione da parte del destinatario, e non da quella della sua spedizione.
Né risulta fondata la deduzione della convenuta opposta secondo cui la stessa potrebbe giovarsi, ai fini dell'interruzione della prescrizione, della messa in mora inoltrata dal fratello alle Persona_2 opponenti con raccomandata del 7.02.2017, ricevuta dalle stesse in data 13.02.2017 (doc. 8 fasc. opposta).
Ed invero, il fratello non può essere qualificato quale creditore in solido nei Persona_2 confronti delle opponenti, atteso che, come ricordato dalla stessa opposta, ai sensi dell'art. 1292 c.c.
“l'obbligazione è in solido quando (…) tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”. Nel caso di specie risulta dall'atto di compravendita immobiliare che ciascun fratello era comproprietario per una determinata quota (rispettivamente per la quota di 16/72, Controparte_1 mentre i fratelli e per la restante quota pari a 28/72 ciascuno): ne Persona_2 CP_3 consegue che ciascun fratello era creditore per la propria quota e in quanto tale aveva diritto di chiedere l'adempimento non per l'intero, ma per la sola quota di propria spettanza.
Alla luce di quanto osservato deve escludersi che possa giovarsi dell'effetto Controparte_1 interruttivo della prescrizione derivante dalla messa in mora inoltrata alle opponenti dal fratello il quale, invero, correttamente ha intimato alle opponenti il pagamento della sola Persona_2 quota di propria spettanza dell'asserito credito.
Ne consegue che, avendo la parte opponente provato il fatto estintivo del credito azionato in sede monitoria nei propri confronti, l'opposizione risulta fondata e deve essere pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
In accoglimento dell'istanza formulata dalla parte opponente, infine, deve essere ordinato al
Conservatore competente la cancellazione della iscrizione ipotecaria effettuata da Controparte_1 sui beni immobili della signora al passaggio in giudicato della Parte_1 presente sentenza.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati pagina 6 di 7 sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti ed a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022). Tenuto conto, in particolare, del valore della causa, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria ridotta), le spese sono liquidate a carico della convenuta opposta e in favore della parte opponente – con riconoscimento di un importo inferiore a quanto indicato nelle note spese di parte opponente redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati – in euro
424,50 per spese e in complessivi euro 11.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nulla sulle spese di lite tra gli eredi di e la convenuta opposta, attesa la Parte_2 contumacia dei primi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 49/2020 emesso dal Giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna a rifondere la parte opponente delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 euro 424,50 per spese e in complessivi euro 11.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ordina al Conservatore competente la cancellazione della iscrizione ipotecaria effettuata da sui beni immobili della signora al Controparte_1 Parte_1 passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Brescia il 22 settembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3126/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SALA PIERO, elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 18 25027 QUINZANO D'OGLIO (BS), presso il difensore avv. SALA PIERO
Parte_2
OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentata dall'Amministratore di Controparte_1 C.F._2 sostegno con il patrocinio dell'avv. SCARABELLI MARGHERITA, Controparte_2 elettivamente domiciliato in via VITTORIO EMANUELE II 1, BRESCIA presso il difensore avv. SCARABELLI MARGHERITA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“In via preliminare: stante la revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessa con provvedimento del 02.07.2020, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ordinare la cancellazione della trascrizione ipotecaria effettuata dalla opposta sui beni immobili della signora Pt_1 [...]
. Parte_1
pagina 1 di 7 Nel merito: dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dall'odierna opposta per il decorso del termine di cui all'art. 2946 cc.; accertata la carenza di legittimazione passiva delle opponenti e per tutti i motivi indicati, dichiarare revocato e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto, respingendo con la formula più ampia ogni domanda avversaria.
In via subordinata:
Accertare e dichiarare che l'atto a rogito del Notaio del 20.11.2007 di cui al rep Persona_1
72222, rac. 21191, registrato in Brescia al nr 12997 è atto simulante una donazione indiretta in favore del signor e per l'effetto dichiarare revocato e/o nullo il decreto ingiuntivo opposti, CP_3 respingendo con la formula più ampia ogni domanda avversaria.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e diritti di causa.”
Eredi IS contumaci Parte_2
Per rappresentata dall'Amministratore di sostegno Controparte_1 Controparte_2
“In via principale: rigettare le richieste attoree perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il d.i. opposto in ogni sua parte.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
[...]
49/2020 emesso nei loro confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 143.460,00 oltre interessi e spese di procedura, per la mancata restituzione del prezzo di vendita di un terreno agricolo, sito in Villachiara (BS), i cui proprietari risultavano essere l'opposta per la quota di
16/72 e i fratelli e per la restante quota pari a 28/72 ciascuno;
che Persona_2 CP_3 nel ricorso monitorio si dava atto che il ricavato della vendita, pari ad € 645.570,00, è stato interamente pagina 2 di 7 incassato da deceduto in data 15.10.2011 e che né lui, né le eredi CP_3 Parte_1
, in qualità di figlia, e in qualità di moglie, hanno versato a
[...] Parte_2 CP_1
a quota di sua spettanza.
[...]
Le opponenti hanno dedotto che la somma ingiunta non è dovuta in quanto le stesse sono mere
“chiamate” all'eredità di e non eredi, dal momento che non hanno mai posto in essere CP_3 atti di accettazione;
che l'opposta è, in ogni caso, decaduta dalla propria domanda a causa del decorso del termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c. in quanto la richiesta di pagamento da parte dell'opposta è pervenuta alle opponenti solo in data 22.11.2017, mentre il rogito risale al
20.11.2007; che l'atto di vendita del terreno costituisce in realtà un atto simulante una donazione indiretta a favore di a titolo di riconoscimento per il sostentamento e mantenimento CP_3 prestato dal medesimo nei confronti della sorella Controparte_1
La parte opponente ha pertanto concluso richiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento e dichiarazione di avvenuta prescrizione del diritto azionato dall'opposta per il decorso del termine ex art. 2946 c.c. o in subordine accertamento e dichiarazione che l'atto di vendita è simulante una donazione indiretta.
Costituendosi in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, rilevando che le Controparte_1 attrici opponenti hanno presentato una dichiarazione di successione, la quale fa ragionevolmente ritenere l'accettazione dell'eredità di che creditore in solido con è CP_3 Controparte_1 anche il fratello da parte del quale è stata inviata una richiesta di pagamento alle Persona_2 opponenti in data 13.2.2017, interruttiva della prescrizione anche nei confronti della sorella in virtù del vincolo solidaristico;
che è titolare di un reddito di pensione e che per questo Controparte_1 motivo non ha mai avuto bisogno del sostentamento economico del fratello;
che l'affermazione secondo la quale l'atto di vendita del terreno agricolo costituisce una donazione indiretta, oltre ad essere infondata, necessita di prova non solo dell'atto simulato ma anche di quello dissimulato mediante la loro produzione in giudizio. ha concluso chiedendo in via preliminare Controparte_1 la conferma della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite.
pagina 3 di 7 All'udienza del 2.7.20, in accoglimento dell'istanza di parte opponente, è stata disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in virtù della quale l'opponente ha altresì chiesto la cancellazione della trascrizione effettuata dall'opposta sugli immobili di sua proprietà.
All'udienza del 10.12.2020 la predetta istanza è stata rigettata e sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, numeri. 1, 2 e 3 c.p.c.. La causa è stata istruita dal g.o.p. – in temporanea sostituzione di questo Giudice – mediante l'ordine alle opponenti, ex art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio la dichiarazione di successione, nonché alla banca Cassa Rurale e Artigiana di Borgo San Giacomo –
Credito Cooperativo – Società Cooperativa – Filiale di Villachiara (BS) copia delle movimentazione dei due conti correnti di cui era titolare dalla data della sua morte alla data di CP_3 estinzione dei conti medesimi, nonché copia della documentazione relativa all'estinzione dei conti intestati a CP_3
Senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata da questo Giudice per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.10.23; il giudizio è stato poi interrotto ex art. 300
c.p.c. a causa del decesso dell'opponente e, successivamente, in ragione della Parte_2 nomina di un amministratore di sostegno in favore dell'opposta Controparte_1
A seguito di riassunzione è stata dichiarata la contumacia degli eredi di nonché Parte_2 fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni al 20.2.2025, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Su istanza delle parti, al fine di consentire la prosecuzione delle trattative volte alla definizione bonaria della controversia, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio e fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni al 26.6.2025, alla quale la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, previa assegnazione di termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Ai fini della decisione della presente controversia appare opportuna l'applicazione del principio della cd. ragione più liquida, in base al quale la domanda va decisa sulla base della soluzione già pronta o di più pronto raggiungimento, in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività
pagina 4 di 7 della tutela giurisdizionale, senza che sia necessario la previa disamina di tutte le altre (Cass.
16.05.2006; Cass. 25.01.2010), sebbene tecnicamente preliminari o poste dalle parti in via proritaria.
Deve rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis, Cass. n. 17371/2003).
Nel caso in esame ha fondato la propria pretesa creditoria, per l'importo di euro Controparte_1
143.460,00, oltre interessi, sulla asserita mancata restituzione della quota di propria competenza del prezzo di vendita di un terreno agricolo, sito in Villachiara (BS), i cui proprietari alienanti erano per la quota di 16/72, e i fratelli e per la Controparte_1 Persona_2 CP_3 quota di 28/72 ciascuno. Ha dedotto, in particolare, che il prezzo della vendita, pari ad euro 645.570,00,
è stato interamente incassato da deceduto in data 15.10.2011. CP_3
La parte opponente ha eccepito la prescrizione del credito azionato in sede monitoria nei propri confronti.
Tale eccezione risulta fondata e può, pertanto, trovare accoglimento.
Come correttamente rilevato dalla parte opponente, nel caso in esame trova applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di compravendita
(20.11.2007). ha inoltrato alle parti opponenti richiesta scritta di restituzione dell'importo per cui Controparte_1
è causa, tramite il proprio legale, per la prima volta in data 17.11.2017 (doc. 4 fascicolo opponente).
Tali raccomandate sono state ricevute dalle opponenti in data 22-23.11.2017 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
Come è noto, per quanto concerne la decorrenza degli effetti interruttivi degli atti di messa in mora (art. 2943, quarto comma, c.c.), non trova applicazione la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, che riguarda solo gli atti processuali, e non anche quelli sostanziali (né gli effetti sostanziali degli atti processuali), che producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario. Ne consegue che una richiesta di pagamento inviata per lettera pagina 5 di 7 raccomandata interrompe la prescrizione a far data dalla sua ricezione da parte del destinatario, e non da quella della sua spedizione.
Né risulta fondata la deduzione della convenuta opposta secondo cui la stessa potrebbe giovarsi, ai fini dell'interruzione della prescrizione, della messa in mora inoltrata dal fratello alle Persona_2 opponenti con raccomandata del 7.02.2017, ricevuta dalle stesse in data 13.02.2017 (doc. 8 fasc. opposta).
Ed invero, il fratello non può essere qualificato quale creditore in solido nei Persona_2 confronti delle opponenti, atteso che, come ricordato dalla stessa opposta, ai sensi dell'art. 1292 c.c.
“l'obbligazione è in solido quando (…) tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”. Nel caso di specie risulta dall'atto di compravendita immobiliare che ciascun fratello era comproprietario per una determinata quota (rispettivamente per la quota di 16/72, Controparte_1 mentre i fratelli e per la restante quota pari a 28/72 ciascuno): ne Persona_2 CP_3 consegue che ciascun fratello era creditore per la propria quota e in quanto tale aveva diritto di chiedere l'adempimento non per l'intero, ma per la sola quota di propria spettanza.
Alla luce di quanto osservato deve escludersi che possa giovarsi dell'effetto Controparte_1 interruttivo della prescrizione derivante dalla messa in mora inoltrata alle opponenti dal fratello il quale, invero, correttamente ha intimato alle opponenti il pagamento della sola Persona_2 quota di propria spettanza dell'asserito credito.
Ne consegue che, avendo la parte opponente provato il fatto estintivo del credito azionato in sede monitoria nei propri confronti, l'opposizione risulta fondata e deve essere pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
In accoglimento dell'istanza formulata dalla parte opponente, infine, deve essere ordinato al
Conservatore competente la cancellazione della iscrizione ipotecaria effettuata da Controparte_1 sui beni immobili della signora al passaggio in giudicato della Parte_1 presente sentenza.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati pagina 6 di 7 sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti ed a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022). Tenuto conto, in particolare, del valore della causa, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria ridotta), le spese sono liquidate a carico della convenuta opposta e in favore della parte opponente – con riconoscimento di un importo inferiore a quanto indicato nelle note spese di parte opponente redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati – in euro
424,50 per spese e in complessivi euro 11.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nulla sulle spese di lite tra gli eredi di e la convenuta opposta, attesa la Parte_2 contumacia dei primi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 49/2020 emesso dal Giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna a rifondere la parte opponente delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 euro 424,50 per spese e in complessivi euro 11.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ordina al Conservatore competente la cancellazione della iscrizione ipotecaria effettuata da sui beni immobili della signora al Controparte_1 Parte_1 passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Brescia il 22 settembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
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