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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1152/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sora - Corso Volsci 111 03039 Sora FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249009085888000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti insistono sui motivi dedotti in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Sora impugnando l'intimazione di pagamento n. 04720249009085888000 per la somma complessiva di euro 17.430,71, emessa in relazione all'omesso pagamento della TARI per gli anni di imposta
2014 e 2015.
Il ricorrente ha contestato l'omessa notifica da parte del Comune di Sora dell'avviso di accertamento n.1290 relativo alla TARI per l'anno 2015, asseritamente notificato il 15.01.2021, ma in realtà mai ricevuto dal contribuente, con conseguente maturazione della decadenza per la predetta annualità.
Nel merito ha poi eccepito la non debenza della tassa così come quantificata nell'atto impugnato sia perché il tributo riguarderebbe una superficie complessiva dell'immobile mal calcolata dall'ente, sia perché il Comune di Sora non avrebbe tenuto conto di aree produttive di imballaggi secondari e terziari per le quali il
Ricorrente_1, che svolge ivi attività di supermercato e d'ingrosso, aveva l'esenzione sin dall'anno 2000.
Si è costituito il Comune di Sora che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso quanto all'annualità TARI 2014 e per la carenza di legittimazione alla luce delle eccezioni proposte relative all'annualità 2015.
Il processo è stato trattato all'udienza del 26.01.2019 con le parti presenti che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di un parziale accoglimento.
In particolare, è fondata l'eccezione relativa l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n.1290 avente ad oggetto l'annualità TARI 2015. Il Comune di Sora ha depositato in atti esclusivamente una relata da dove emergerebbe la prova della sua avvenuta notifica in data 15.01.2012 ma senza allegare anche l'atto che sarebbe stato notificato al Ricorrente_1. Ebbene, ritiene la Corte che dalla sola relata non è possibile desumere né l'oggetto né il contenuto della comunicazione. Manca, infatti, qualsiasi collegamento certo tra il documento ricevuto e il credito tributario oggetto della controversia. Sul punto vi è recentissima ordinanza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria,
Ordinanza dell'8 gennaio 2026, n. 398), secondo la quale l'onere della prova a carico del contribuente opera solo se l'ente impositore ha effettivamente reso individuabile il documento che afferma di aver notificato.
Ciò significa che l'ente deve depositare almeno una copia dell'atto e dimostrare che i dati della notificazione consentano di collegare la raccomandata a quello specifico documento.
L'eccezione è dunque fondata e l'intimazione va annullata limitatamente all'annualità TARI 2015.
Da rigettare, in quanto inammissibile, è invece l'eccezione di merito riguardante l'annualità TARI 2014.
Il ricorso, sebbene in udienza la parte ricorrente abbia sostenuto che l'impugnazione era limitata alla sola annualità 2015, appare chiaramente riferibile a questo altro anno di tassazione.
Per esso però, come dimostrato sia dal Comune di Sora sia dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'avviso di accertamento era stato impugnato dal Ricorrente_1 che era risultato soccombente a seguito di rigetto del ricorso respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria. Non avendo il ricorrente mai impugnato quella decisione, la relativa pretesa è ormai definitiva, ed ogni ulteriore eccezione sul punto è improponibile in questa sede.
Il parziale accoglimento del ricorso impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso relativamente all'annualità TARI anno 2015 come da parte motiva. Rigetta nel resto. Compensa le spese di lite. Frosinone lì 26.01.2026 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V.
Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1152/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sora - Corso Volsci 111 03039 Sora FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249009085888000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti insistono sui motivi dedotti in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Sora impugnando l'intimazione di pagamento n. 04720249009085888000 per la somma complessiva di euro 17.430,71, emessa in relazione all'omesso pagamento della TARI per gli anni di imposta
2014 e 2015.
Il ricorrente ha contestato l'omessa notifica da parte del Comune di Sora dell'avviso di accertamento n.1290 relativo alla TARI per l'anno 2015, asseritamente notificato il 15.01.2021, ma in realtà mai ricevuto dal contribuente, con conseguente maturazione della decadenza per la predetta annualità.
Nel merito ha poi eccepito la non debenza della tassa così come quantificata nell'atto impugnato sia perché il tributo riguarderebbe una superficie complessiva dell'immobile mal calcolata dall'ente, sia perché il Comune di Sora non avrebbe tenuto conto di aree produttive di imballaggi secondari e terziari per le quali il
Ricorrente_1, che svolge ivi attività di supermercato e d'ingrosso, aveva l'esenzione sin dall'anno 2000.
Si è costituito il Comune di Sora che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso quanto all'annualità TARI 2014 e per la carenza di legittimazione alla luce delle eccezioni proposte relative all'annualità 2015.
Il processo è stato trattato all'udienza del 26.01.2019 con le parti presenti che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di un parziale accoglimento.
In particolare, è fondata l'eccezione relativa l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n.1290 avente ad oggetto l'annualità TARI 2015. Il Comune di Sora ha depositato in atti esclusivamente una relata da dove emergerebbe la prova della sua avvenuta notifica in data 15.01.2012 ma senza allegare anche l'atto che sarebbe stato notificato al Ricorrente_1. Ebbene, ritiene la Corte che dalla sola relata non è possibile desumere né l'oggetto né il contenuto della comunicazione. Manca, infatti, qualsiasi collegamento certo tra il documento ricevuto e il credito tributario oggetto della controversia. Sul punto vi è recentissima ordinanza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria,
Ordinanza dell'8 gennaio 2026, n. 398), secondo la quale l'onere della prova a carico del contribuente opera solo se l'ente impositore ha effettivamente reso individuabile il documento che afferma di aver notificato.
Ciò significa che l'ente deve depositare almeno una copia dell'atto e dimostrare che i dati della notificazione consentano di collegare la raccomandata a quello specifico documento.
L'eccezione è dunque fondata e l'intimazione va annullata limitatamente all'annualità TARI 2015.
Da rigettare, in quanto inammissibile, è invece l'eccezione di merito riguardante l'annualità TARI 2014.
Il ricorso, sebbene in udienza la parte ricorrente abbia sostenuto che l'impugnazione era limitata alla sola annualità 2015, appare chiaramente riferibile a questo altro anno di tassazione.
Per esso però, come dimostrato sia dal Comune di Sora sia dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'avviso di accertamento era stato impugnato dal Ricorrente_1 che era risultato soccombente a seguito di rigetto del ricorso respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria. Non avendo il ricorrente mai impugnato quella decisione, la relativa pretesa è ormai definitiva, ed ogni ulteriore eccezione sul punto è improponibile in questa sede.
Il parziale accoglimento del ricorso impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso relativamente all'annualità TARI anno 2015 come da parte motiva. Rigetta nel resto. Compensa le spese di lite. Frosinone lì 26.01.2026 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V.
Presidente dott. Carlo Zannini