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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/12/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note dello 05 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3710/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
( ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gaetano Danilo Prisco ed elett.te domiciliata in San
NN VI (NA), alla via Ottaviano n. 254, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
( ) in persona del legale rapp.te p.t.; P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede la condanna CP_ dell' al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento riconosciuta a seguito di decreto di omologa del 19.07.2024 emesso dal Tribunale di Avellino nel giudizio di Atp rg n. 3633/2023. CP_ va dichiarato contumace (notifica del ricorso in data
27.11.2024).
2) Nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. la ricorrente è stata riconosciuta invalida con diritto all'indennità di accompagnamento a partire dal 17.04.2023.
Parte ricorrente asserisce di aver provveduto ad inoltrare all' il decreto di omologa ed il modello AP70, al fine di CP_1 beneficiare del pagamento dell'indennità dovuta.
Nel ricorso parte ricorrente non ha depositato in formato eml CP_ la prova dell'invio a mezzo pec ad del modello AP70 e della notifica del decreto di omologa.
Nelle ultime note, depositate in data 04.12.2025, la ricorrente CP_ specifica che l'AP70 è stato inoltrato all' tramite patronato. Afferma di aver provveduto a richiedere al patronato le richieste di ricevute ma di non averle ricevute.
Quanto, poi, alle ricevute di accettazione e consegna di notifica del Decreto di Omologa precisa che per mero errore materiale le stesse sono state smarrite. A tal proposito deposita dichiarazione di atto notorio da cui si evince tale dato nonché attestazione di conformità delle ricevute di accettazione e consegna cartacee in quanto conformi all'originale.
3) Va ribadito che ... “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, articoli 3-bis, comma 3, e 9, nonché' dall'articolo 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i
Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “eml” o “msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -,
Pag. 2 di 4 previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex articolo 11 della stessa
L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi
Pag. 3 di 4 dell'articolo 156, comma 3, c.p.c.” (Cass., sezione III, ordinanza n. 16189 dello 08 giugno 2023).
Nel caso di specie, manca la prova certa dell'invio del modello AP70 e della notifica del decreto di omologa. Quanto rappresentato e prodotto dalla ricorrente in corso di causa non
è idoneo allo scopo.
4) Il ricorso va, quindi, rigettato.
5) nulla sulle spese stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3710/2024 vertente CP_ tra nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle parti le spese di lite.
Si comunichi.
Avellino, 22 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note dello 05 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3710/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
( ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gaetano Danilo Prisco ed elett.te domiciliata in San
NN VI (NA), alla via Ottaviano n. 254, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
( ) in persona del legale rapp.te p.t.; P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede la condanna CP_ dell' al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento riconosciuta a seguito di decreto di omologa del 19.07.2024 emesso dal Tribunale di Avellino nel giudizio di Atp rg n. 3633/2023. CP_ va dichiarato contumace (notifica del ricorso in data
27.11.2024).
2) Nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. la ricorrente è stata riconosciuta invalida con diritto all'indennità di accompagnamento a partire dal 17.04.2023.
Parte ricorrente asserisce di aver provveduto ad inoltrare all' il decreto di omologa ed il modello AP70, al fine di CP_1 beneficiare del pagamento dell'indennità dovuta.
Nel ricorso parte ricorrente non ha depositato in formato eml CP_ la prova dell'invio a mezzo pec ad del modello AP70 e della notifica del decreto di omologa.
Nelle ultime note, depositate in data 04.12.2025, la ricorrente CP_ specifica che l'AP70 è stato inoltrato all' tramite patronato. Afferma di aver provveduto a richiedere al patronato le richieste di ricevute ma di non averle ricevute.
Quanto, poi, alle ricevute di accettazione e consegna di notifica del Decreto di Omologa precisa che per mero errore materiale le stesse sono state smarrite. A tal proposito deposita dichiarazione di atto notorio da cui si evince tale dato nonché attestazione di conformità delle ricevute di accettazione e consegna cartacee in quanto conformi all'originale.
3) Va ribadito che ... “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, articoli 3-bis, comma 3, e 9, nonché' dall'articolo 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i
Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “eml” o “msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -,
Pag. 2 di 4 previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex articolo 11 della stessa
L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi
Pag. 3 di 4 dell'articolo 156, comma 3, c.p.c.” (Cass., sezione III, ordinanza n. 16189 dello 08 giugno 2023).
Nel caso di specie, manca la prova certa dell'invio del modello AP70 e della notifica del decreto di omologa. Quanto rappresentato e prodotto dalla ricorrente in corso di causa non
è idoneo allo scopo.
4) Il ricorso va, quindi, rigettato.
5) nulla sulle spese stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3710/2024 vertente CP_ tra nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle parti le spese di lite.
Si comunichi.
Avellino, 22 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4