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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1209/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Crotone - Via G Grezar 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Strongoli - Via Vigna Del Principe 88078 Strongoli KR
elettivamente domiciliato presso Comune Di Strongoli Comune 88816 Strongoli KR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249003643845000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 753/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini, Ricorrente_1 (c.f.CF_Ricorrente_1), residente in [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, presso in cui studio in Luogo alla Indirizzo_1 , è elettivamente domiciliato, impugnava l'intimazione di pagamento n.13320249003643845000, emessa e notificata, data 24.09.24, dall'Agenzia delle Entrate RI di
Crotone, per conto del Comune di Strongoli (Kr), contenente le seguenti cartelle esattoriali: a) la n.13320170001512460000. recante la Tarsu per l'anno 2013 e 2012, nonché la cartella n.13320180005456451000 recante la Tari anno 2014, con la quale, intimava il sunnominato contribuente, al pagamento della somma complessiva di €.1.380,03, comprensiva di sanzioni ed interessi, per omesso pagamento della Tasi per le annualità 2012, 2013 e 2014 e della Tarsu per l'anno 2012, nonché della Tari per l'anno 2013 e 2014. Deduceva la nullità dell'intimazione impugnata, in quanto illegittima ed infondata, per i seguenti motivi: 1) Per avvenuto pagamento dei tributi richiesti in pagamento. Parte ricorrente sosteneva di aver onorato il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2012 e 2013, come evincesi dalle ricevute di pagamento versate in atti. Con riferimento alla Tari relativa all'anno 2015, parte ricorrente evidenziava che lo stesso è comproprietario, unitamente alla moglie, di un solo immobile nel Comune di Strongoli (v. visura catastale allegata). Di contro, il Comune di Strongoli ha sempre emesso, nel corso degli anni, l'avviso di pagamento sia nei confronti della moglie Nominativo_1, sia del marito (odierno ricorrente), in quanto nella qualità di contitolari del diritto di proprietà su tale immobile sono anche debitori in solido del tributo di che trattasi;
2) Mancata notifica degli atti prodromici. Infatti, l'Agenzia delle
Entrate RI non ha mai notificato le presupposte cartelle, con conseguente illegittimità di tutte l'attività successiva. Infatti, l'Ente della riscossione non ha mai notificato le presupposte cartelle recate nell'atto impugnato. Che l'opposta intimazione è il primo atto con cui l'Agente della riscossione, ha avanzato la pretesa tributaria. Evidenziava il ricorrente che, la notifica inesistente costituisce valido motivo di impugnazione di qualsiasi provvedimento. Il DPR 600/73 disciplina all'art.60 la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, stabilendo che la stessa deve essere eseguita secondo le norme stabilite dagli artt.137 e ss. del c.p.c., dai messi comunali ovvero, dai messi speciali autorizzati, i quali devono far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero di indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto. La predetta disposizione viene richiamata dall'art.14
l.890/82, operante proprio in tema di notifiche a mezzo del servizio postale, ove l'art.8 si rinviene la normativa da applicarsi nel caso di temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo – come provato nella fattispecie de quo dalla raccomandata n.76300742168 il piego va depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza
è data notizia al destinatario;
a cura dell'agente postale preposto alla consegna,, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato. Dal combinato disposto degli artt.14, l.890/82 e 60 DPR
600/73 risulta, tuttavia, imprescindibile il rinvio all'art.140 c.p.c. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia. Sul punto, la S.C. di Cassazione, ha affermato che la notifica si perfeziona per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione. Mancando nel caso di specie, tali adempimenti correttamente il giudice a quo ha ritenuto non raggiunta la prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (v. ord.n.14311 del 28.06.2011); 3) Intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, di cui all'avviso di accertamento presupposto all'impugnata intimazione. Eccepiva la prescrizione del debito portato nell'atto opposto, nel caso dello smaltimento dei rifiuti urbani, i termini stabiliti dall'art.25
DPR 602/73 o i termini di prescrizione previsti dalle leggi d'imposta in materia (per i tributi locali), sono cinque anni. Infatti, giova precisare che l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato al ricorrente, entro la data del 31.12.2017, per il 2012, in data 31.12.2018, per il 2013 e in data 31.12.2019 per il 2014.
Essendo ampiamente trascorso il termine di prescrizione l'intimazione impugnata è illegittima e quindi, va annullata;
4) Difetto di motivazione dell'atto impugnato. Violazione dell'art.7, co.1, L.212/2000 Infatti, dall'atto opposto non si evincono le modalità di calcolo per giungere alla determinazione del tributo. L'omessa indicazione del criterio di calcolo rende nullo l'atto impositivo o riscossivo. Pertanto, l'atto opposto dovrà essere dichiarato illegittimo. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione impugnata, con conseguente annullamento dello stesso atto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del costituito procuratore dichiaratosi anticipatario, ex art.93 c.p.c. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la fondatezza del proprio operato. Quanto alla omessa notifica delle cartelle sottese all'impugnata intimazione, l'Agente evidenziava l'infondatezza di tale eccezione.
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. Infatti, lo stesso non può che attenersi alla documentazione formata dall'Ente impositore e rispettare, l'adempimento diligente del mandato, riproducendo il contenuto della documentazione così come disposta dall'Ente impositore. In relazione alle cartelle, l'Agente sosteneva di aver notificato le stese: a) la n.1332017000151246000, notificata il 10.05.19, ex art.140 cpc;
b) la n.13320180005456451000, notificata il 10.05.19, ex art.140 cpc. Entrambi gli atti risultano ritualmente notificati al ricorrente, iscritto all'A.I.R.E. per emigrazione, tramite notifica eseguita mediante avvisi di deposito atti nella casa comunale per affissione. Pertanto, alcuna prescrizione quinquennale è maturata nel caso di specie. A ciò si aggiunga che per le somme di cui trattasi, i termini di prescrizione sono stati sospesi dall'8.03.20 al 30.09.21, ai sensi dell'art.68, commi 1, 2, 2-bis e 3 d.l.n.18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, per limitare gli effetti negativi conseguenti alla pandemia da Covid-19. Nel caso di specie, trattandosi di tributi locali quale Tari, il termine di prescrizione è quello di cinque anni, ai sensi dell'art.2948, n.4, c.c.. Quanto alla carenza di motivazione, l'Agente evidenziava come l'intimazione sia un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art.50 DPR 602/73 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze. Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto. Concludeva per il rigetto del ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, ex art.93 c.p.c. Il Comune di Strongoli, sebbene regolarmente evocato, non si costituiva in giudizio. Con memorie illustrative, depositate presso la segreteria dell'adita Corte, fermo restando tutto quanto dedotto ed eccepito con l'atto introduttivo, parte ricorrente eccepiva la nullità della notifica delle sottese cartelle esattoriali, atteso che, l'Agente della riscossione non ha proceduto alla rituale notifica di dette cartelle al contribuente, atteso che, lo stesso era iscritto nell'AIRE, poiché, residente all'estero, per cui, la notifica doveva essere effettuata all'indirizzo estero del ricorrente, cosa che non è avvenuta. Pertanto, deve ritenersi nulla la notifica di tali cartelle così come eseguita. Insisteva per l'accoglimento del ricorso e la condanna della resistente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso così come proposto, fondato e motivato, pertanto, meritevole di accoglimento. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale, parte ricorrente sosteneva di aver pagato la tassa rifiuti solidi urbani per le annualità 2012 e 2013, come da documentazione in atti, questo giudice rileva che dagli atti di causa emergono due ricevute di pagamento di tale tributo, però, relative alle annualità 2013 e 2014, di pari importo per €.91,00, effettuate entrambi dalla sig.ra Nominativo_1 (moglie del ricorrente), atteso che l'immobile in questione risulta cointestato ad entrambi i coniugi (vedi visura catastale allegata al ricorso), per cui, relativamente alle predette annualità 2013 e 2014 è stata pagata la somma richiesta a titolo del predetto tributo. Quanto al secondo motivo di ricorso con il quale, parte ricorrente eccepiva la mancata e/o irrituale notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata, poiché, a dire del ricorrente, trattandosi di contribuente residente all'estero, quindi, iscritto nell'A.I.R.E., il procedimento di notificazione effettuato dall'Agente della riscossione non risulta correttamente eseguito, atteso che tale notificazione doveva essere effettuata all'indirizzo estero del sig. Mirabelli. Infatti, in relazione a quanto sopra eccepito, tale eccezione viene pienamente condivisa da questo Giudice. Nel caso di specie, l'Agente della riscossione ha notificato le due cartelle sottese all'intimazione opposta, mediante pubblicazione all'albo pretorio previgente alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità e alla novella normativa, non può essere più eseguita. A tal riguardo, giova rilevare che, la già richiamata sentenza n.366 del 07.11.2007, della Corte costituzionale del combinato disposto degli artt.58, primo comma e secondo comma, secondo periodo e 60, primo comma, lett.c), f) e dell'art.26, ultimo comma DPR 602/73, nella parte in cui prevede che le disposizioni contenute nell'art.142 c.p.c., non si applica nel caso di notificazione al cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'A.I.R.E.. Infatti, va rilevato come nel caso di specie, è proprio la controparte ad evidenziare che il ricorrente ha la residenza all'estero in quanto produce certificato di residenza, quindi, l'agente ne era ed è tutt'ora a conoscenza di tale residenza estera. In buona sostanza, ad avviso di questo giudice, nel caso di contribuente iscritto nell'AIRE, destinatario dell'atto impositivo, l'Amministrazione, non può utilizzare la procedura di cui all'art.60, comma 1, lettera e), essendo obbligatorio effettuare la spedizione dell'atto, mediante raccomandata a/r, all'indirizzo estero risultante dall'AIRE, pena la giuridica inesistenza della proceduta di notificazione (Cass. civ. sez.V., sent.n.23378 del 24.08.21; Cass. civ. V., ord.n.618 del 12.01.18).
Nel caso di specie, l'Agente della riscossione ha errato la modalità di notificazione all'odierno ricorrente, nel procedere al deposito degli atti presso il Comune di Strongoli ove il ricorrente è solo proprietario di immobile, non tenendo conto della notifica all'indirizzo del ricorrente risultante dall'AIRE, ove, peraltro, ha provveduto correttamente a notificare l'impugnata intimazione di pagamento. Pertanto, considerata l'inesistenza delle notificazioni per come eseguite dall'agente resistente, deve ritenersi illegittima tutta la fase di riscossione, così come posta in essere dal predetto agente, di conseguenza, anche dell'an e del quantum per cui è causa. Del resto, il comportamento inerte del Comune di Strongoli, fa ritenere che il predetto ente, non ha mostrato alcun interesse alla presente controversia e quindi, è rimasto contumace al presente giudizio, pur essendo stato regolarmente evocato. Ogni altro motivo di doglianza, tuttavia, resta assorbito dal predetto rilievo puntualmente acclarato da questo giudice. La peculiarità delle questioni trattate ed attesa la mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore, ciò ha indotto questo giudice a compensare integralmente le spese di giudizio con la convenuta Agenzia delle Entrate riscossione, mentre, per quanto riguarda il Comune di Strongoli, attesa la sua mancata costituzione, nulla è dovuto in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) accoglie il ricorso;
b) compensa le spese di giudizio.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1209/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Crotone - Via G Grezar 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Strongoli - Via Vigna Del Principe 88078 Strongoli KR
elettivamente domiciliato presso Comune Di Strongoli Comune 88816 Strongoli KR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249003643845000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 753/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini, Ricorrente_1 (c.f.CF_Ricorrente_1), residente in [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, presso in cui studio in Luogo alla Indirizzo_1 , è elettivamente domiciliato, impugnava l'intimazione di pagamento n.13320249003643845000, emessa e notificata, data 24.09.24, dall'Agenzia delle Entrate RI di
Crotone, per conto del Comune di Strongoli (Kr), contenente le seguenti cartelle esattoriali: a) la n.13320170001512460000. recante la Tarsu per l'anno 2013 e 2012, nonché la cartella n.13320180005456451000 recante la Tari anno 2014, con la quale, intimava il sunnominato contribuente, al pagamento della somma complessiva di €.1.380,03, comprensiva di sanzioni ed interessi, per omesso pagamento della Tasi per le annualità 2012, 2013 e 2014 e della Tarsu per l'anno 2012, nonché della Tari per l'anno 2013 e 2014. Deduceva la nullità dell'intimazione impugnata, in quanto illegittima ed infondata, per i seguenti motivi: 1) Per avvenuto pagamento dei tributi richiesti in pagamento. Parte ricorrente sosteneva di aver onorato il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2012 e 2013, come evincesi dalle ricevute di pagamento versate in atti. Con riferimento alla Tari relativa all'anno 2015, parte ricorrente evidenziava che lo stesso è comproprietario, unitamente alla moglie, di un solo immobile nel Comune di Strongoli (v. visura catastale allegata). Di contro, il Comune di Strongoli ha sempre emesso, nel corso degli anni, l'avviso di pagamento sia nei confronti della moglie Nominativo_1, sia del marito (odierno ricorrente), in quanto nella qualità di contitolari del diritto di proprietà su tale immobile sono anche debitori in solido del tributo di che trattasi;
2) Mancata notifica degli atti prodromici. Infatti, l'Agenzia delle
Entrate RI non ha mai notificato le presupposte cartelle, con conseguente illegittimità di tutte l'attività successiva. Infatti, l'Ente della riscossione non ha mai notificato le presupposte cartelle recate nell'atto impugnato. Che l'opposta intimazione è il primo atto con cui l'Agente della riscossione, ha avanzato la pretesa tributaria. Evidenziava il ricorrente che, la notifica inesistente costituisce valido motivo di impugnazione di qualsiasi provvedimento. Il DPR 600/73 disciplina all'art.60 la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, stabilendo che la stessa deve essere eseguita secondo le norme stabilite dagli artt.137 e ss. del c.p.c., dai messi comunali ovvero, dai messi speciali autorizzati, i quali devono far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero di indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto. La predetta disposizione viene richiamata dall'art.14
l.890/82, operante proprio in tema di notifiche a mezzo del servizio postale, ove l'art.8 si rinviene la normativa da applicarsi nel caso di temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo – come provato nella fattispecie de quo dalla raccomandata n.76300742168 il piego va depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza
è data notizia al destinatario;
a cura dell'agente postale preposto alla consegna,, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato. Dal combinato disposto degli artt.14, l.890/82 e 60 DPR
600/73 risulta, tuttavia, imprescindibile il rinvio all'art.140 c.p.c. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia. Sul punto, la S.C. di Cassazione, ha affermato che la notifica si perfeziona per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione. Mancando nel caso di specie, tali adempimenti correttamente il giudice a quo ha ritenuto non raggiunta la prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (v. ord.n.14311 del 28.06.2011); 3) Intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, di cui all'avviso di accertamento presupposto all'impugnata intimazione. Eccepiva la prescrizione del debito portato nell'atto opposto, nel caso dello smaltimento dei rifiuti urbani, i termini stabiliti dall'art.25
DPR 602/73 o i termini di prescrizione previsti dalle leggi d'imposta in materia (per i tributi locali), sono cinque anni. Infatti, giova precisare che l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato al ricorrente, entro la data del 31.12.2017, per il 2012, in data 31.12.2018, per il 2013 e in data 31.12.2019 per il 2014.
Essendo ampiamente trascorso il termine di prescrizione l'intimazione impugnata è illegittima e quindi, va annullata;
4) Difetto di motivazione dell'atto impugnato. Violazione dell'art.7, co.1, L.212/2000 Infatti, dall'atto opposto non si evincono le modalità di calcolo per giungere alla determinazione del tributo. L'omessa indicazione del criterio di calcolo rende nullo l'atto impositivo o riscossivo. Pertanto, l'atto opposto dovrà essere dichiarato illegittimo. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione impugnata, con conseguente annullamento dello stesso atto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del costituito procuratore dichiaratosi anticipatario, ex art.93 c.p.c. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la fondatezza del proprio operato. Quanto alla omessa notifica delle cartelle sottese all'impugnata intimazione, l'Agente evidenziava l'infondatezza di tale eccezione.
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. Infatti, lo stesso non può che attenersi alla documentazione formata dall'Ente impositore e rispettare, l'adempimento diligente del mandato, riproducendo il contenuto della documentazione così come disposta dall'Ente impositore. In relazione alle cartelle, l'Agente sosteneva di aver notificato le stese: a) la n.1332017000151246000, notificata il 10.05.19, ex art.140 cpc;
b) la n.13320180005456451000, notificata il 10.05.19, ex art.140 cpc. Entrambi gli atti risultano ritualmente notificati al ricorrente, iscritto all'A.I.R.E. per emigrazione, tramite notifica eseguita mediante avvisi di deposito atti nella casa comunale per affissione. Pertanto, alcuna prescrizione quinquennale è maturata nel caso di specie. A ciò si aggiunga che per le somme di cui trattasi, i termini di prescrizione sono stati sospesi dall'8.03.20 al 30.09.21, ai sensi dell'art.68, commi 1, 2, 2-bis e 3 d.l.n.18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, per limitare gli effetti negativi conseguenti alla pandemia da Covid-19. Nel caso di specie, trattandosi di tributi locali quale Tari, il termine di prescrizione è quello di cinque anni, ai sensi dell'art.2948, n.4, c.c.. Quanto alla carenza di motivazione, l'Agente evidenziava come l'intimazione sia un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art.50 DPR 602/73 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze. Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto. Concludeva per il rigetto del ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, ex art.93 c.p.c. Il Comune di Strongoli, sebbene regolarmente evocato, non si costituiva in giudizio. Con memorie illustrative, depositate presso la segreteria dell'adita Corte, fermo restando tutto quanto dedotto ed eccepito con l'atto introduttivo, parte ricorrente eccepiva la nullità della notifica delle sottese cartelle esattoriali, atteso che, l'Agente della riscossione non ha proceduto alla rituale notifica di dette cartelle al contribuente, atteso che, lo stesso era iscritto nell'AIRE, poiché, residente all'estero, per cui, la notifica doveva essere effettuata all'indirizzo estero del ricorrente, cosa che non è avvenuta. Pertanto, deve ritenersi nulla la notifica di tali cartelle così come eseguita. Insisteva per l'accoglimento del ricorso e la condanna della resistente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso così come proposto, fondato e motivato, pertanto, meritevole di accoglimento. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale, parte ricorrente sosteneva di aver pagato la tassa rifiuti solidi urbani per le annualità 2012 e 2013, come da documentazione in atti, questo giudice rileva che dagli atti di causa emergono due ricevute di pagamento di tale tributo, però, relative alle annualità 2013 e 2014, di pari importo per €.91,00, effettuate entrambi dalla sig.ra Nominativo_1 (moglie del ricorrente), atteso che l'immobile in questione risulta cointestato ad entrambi i coniugi (vedi visura catastale allegata al ricorso), per cui, relativamente alle predette annualità 2013 e 2014 è stata pagata la somma richiesta a titolo del predetto tributo. Quanto al secondo motivo di ricorso con il quale, parte ricorrente eccepiva la mancata e/o irrituale notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata, poiché, a dire del ricorrente, trattandosi di contribuente residente all'estero, quindi, iscritto nell'A.I.R.E., il procedimento di notificazione effettuato dall'Agente della riscossione non risulta correttamente eseguito, atteso che tale notificazione doveva essere effettuata all'indirizzo estero del sig. Mirabelli. Infatti, in relazione a quanto sopra eccepito, tale eccezione viene pienamente condivisa da questo Giudice. Nel caso di specie, l'Agente della riscossione ha notificato le due cartelle sottese all'intimazione opposta, mediante pubblicazione all'albo pretorio previgente alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità e alla novella normativa, non può essere più eseguita. A tal riguardo, giova rilevare che, la già richiamata sentenza n.366 del 07.11.2007, della Corte costituzionale del combinato disposto degli artt.58, primo comma e secondo comma, secondo periodo e 60, primo comma, lett.c), f) e dell'art.26, ultimo comma DPR 602/73, nella parte in cui prevede che le disposizioni contenute nell'art.142 c.p.c., non si applica nel caso di notificazione al cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'A.I.R.E.. Infatti, va rilevato come nel caso di specie, è proprio la controparte ad evidenziare che il ricorrente ha la residenza all'estero in quanto produce certificato di residenza, quindi, l'agente ne era ed è tutt'ora a conoscenza di tale residenza estera. In buona sostanza, ad avviso di questo giudice, nel caso di contribuente iscritto nell'AIRE, destinatario dell'atto impositivo, l'Amministrazione, non può utilizzare la procedura di cui all'art.60, comma 1, lettera e), essendo obbligatorio effettuare la spedizione dell'atto, mediante raccomandata a/r, all'indirizzo estero risultante dall'AIRE, pena la giuridica inesistenza della proceduta di notificazione (Cass. civ. sez.V., sent.n.23378 del 24.08.21; Cass. civ. V., ord.n.618 del 12.01.18).
Nel caso di specie, l'Agente della riscossione ha errato la modalità di notificazione all'odierno ricorrente, nel procedere al deposito degli atti presso il Comune di Strongoli ove il ricorrente è solo proprietario di immobile, non tenendo conto della notifica all'indirizzo del ricorrente risultante dall'AIRE, ove, peraltro, ha provveduto correttamente a notificare l'impugnata intimazione di pagamento. Pertanto, considerata l'inesistenza delle notificazioni per come eseguite dall'agente resistente, deve ritenersi illegittima tutta la fase di riscossione, così come posta in essere dal predetto agente, di conseguenza, anche dell'an e del quantum per cui è causa. Del resto, il comportamento inerte del Comune di Strongoli, fa ritenere che il predetto ente, non ha mostrato alcun interesse alla presente controversia e quindi, è rimasto contumace al presente giudizio, pur essendo stato regolarmente evocato. Ogni altro motivo di doglianza, tuttavia, resta assorbito dal predetto rilievo puntualmente acclarato da questo giudice. La peculiarità delle questioni trattate ed attesa la mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore, ciò ha indotto questo giudice a compensare integralmente le spese di giudizio con la convenuta Agenzia delle Entrate riscossione, mentre, per quanto riguarda il Comune di Strongoli, attesa la sua mancata costituzione, nulla è dovuto in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) accoglie il ricorso;
b) compensa le spese di giudizio.