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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5030 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in seguito dell'udienza del 12.12.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2934 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, CF , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Palermo, V. MARIANO D'AMELIO n. 19 90143, presso lo studio dell'Avv. FALLETTA ALFREDO che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione (pec ; Email_1
– attrice –
CONTRO
, cf , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Palermo, V. G. MARCONI n. 7, presso lo studio dell'Avv. ZUMMO DANIE-
LE che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di co-
stituzione e risposta;
convenuto e
cf , elettivamente domiciliata in Palermo, CP_2 P.IVA_1
V. F.SCO PAOLO DI BLASI n.16, presso lo studio dell'Avv. CONTRADA
Tribunale di Palermo che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di CP_3
costituzione e risposta;
e
., con sede sociale in Roma, via Alessandro Specchi 16, Controparte_4
e direzione generale in Milano, piazza Cordusio, C.F. e P. IVA
; P.IVA_2
– convenuta –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio , la e la di- CP_5 Controparte_4 CP_2
nanzi al Tribunale di Palermo formulando le seguenti domande: “sospen-
dere l'esecuzione, per i gravi motivi esposti in premessa, ai sensi dell'Art.
617 , comma secondo , c.p.c.,
In via principale e nel merito
1)Ordinare la miglior distinzione dell'immobile Censito all'N.C.E.U. del
Comune di Palermo al foglio 4, p. 11a 1647, sub I e 1652 graffate, piano R-
l, Cat. A/7, Cl. 7 rispetto alla maggiore area di sedime del Catasto terreni
attribuendo a quest'ultima un diverso Sub catastale
2) E contestualmente dichiarare, per intervenuta usucapione ultraven-
tennale ed in ogni caso, in virtù della documentazione depositata, la pro-
prietà del sub catastale sopra identificato, in virtù della intervenuta divi-
sione di cui al punto l), in favore della odierna attrice Parte_1
3) e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservato-
ria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale tra-
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile scrizione del suddetto bene immobile in favore della odierna attrice Con vit-
toria di spese competenze ed onorari di causa;
Condannare e, per essa, (già Controparte_4 CP_6 [...]
, al pagamento delle spese, diritti ed ono- Controparte_7
rari del presente giudizio, oltre I. V.A E C.P.A come per legge”.
All'uopo esponeva che aveva concesso ipoteca volontaria in favore del
Banco di Sicilia spa a fronte del mutuo concessole, unitamente a
[...]
, nel 2007 per 258.000,00 euro per l'acquisto di un appar- Parte_2
tamento facente parte di una palazzina bifamiliare Sita nel Comune di Pa-
lermo, in località Partanna-Mondello, Via Antigone n. 10 e 12, censito all'N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 4, p. I la 1647 sub I e 1652
graffate, piano R-l, Cat. A/7, Cl. 7.
Successivamente diveniva unica proprietaria e la pro- Controparte_4
cedeva ad espropriazione forzata mediante pignoramento immobiliare in data 3 ottobre 2017 (RG. 718/2017).
Dopo l'udienza di assegnazione (asta) del 09/06/2023, il delegato alla vendita procedeva alla aggiudicazione del bene pignorato, per il quale sa-
rebbe stato versato il saldo prezzo in data 03/11/2023.
Deduceva che alla luce della ctu ivi svolta era emersa l'assoluta inde-
terminabilità dell'esatto posizionamento dei confini dell'immobile, essendo l'estensione della particella terreni diversa e maggiore rispetto a quella del catasto fabbricati.
La maggior porzione di terreno che identifica la superficie del catasto terreni residua ed ulteriore rispetto a quella del catasto fabbricati è in ogni caso per titoli e per possesso indisturbato uti dominus ultraventen-
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile nale di proprietà dell'odierna attrice.
Concludeva, quindi, come sopra indicato.
Ritualmente costituitasi, il convenuto , contestando le CP_1
allegazioni di parte attrice, chiedeva il rigetto delle domande di parte at-
trice, con vittoria di spese.
Deduceva, al riguardo, che era tardiva la istanza di sospensione (Cas- sazione civile sez. III, 16/05/2008, n.12430; conf. Cassazione civile sez.
III, 06/12/2011, n.26202).
Nel merito deduceva la insussistenza dei presupposti per la usucapio-
ne, anche per la indeterminatezza del bene oggetto della domanda.
I rilievi mossi dall'attrice, peraltro, non erano conformi a quanto indi-
cato nella ctu svolta nel giudizio di esecuzione.
Si costituiva anche la rappresentata dalla Controparte_2 [...]
la quale deduceva di essere cessionaria del credito già CP_8
dell' nei confronti dell'attrice. CP_4
Esponeva che avverso l'atto di precetto la ha proposto Parte_1
opposizione, integralmente rigettata dal Tribunale di Palermo, con sen-
tenza n. 714/2023, pubblicata il 14.02.2023.
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 718/2017, depo-
sitata la CTU dall'esperto nominato Arch. è stata Persona_1
disposta la vendita del compendio.
In data 09.06.2023 si è celebrata l'asta con modalità telematica di tipo sincrona mista e l'immobile è stato aggiudicato per € 300.000,00.
Successivamente in data 05 Gennaio 2024 è stato emesso dal Giudice
dell'esecuzione conseguente decreto di trasferimento che è stato trascritto
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile in data 02 Febbraio 2024.
Aggiungeva ancora che in data 06.06.2023 la debitrice ha proposto ri-
corso per opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2° c., c.p.c. e il procedimento si è concluso in data 02.10.2023 con il provvedimento di rigetto della domanda cautelare di sospensione della procedura esecutiva e la condanna alle spese.
Entro i successivi 90 gg non è stato introdotto il giudizio di merito.
Successivamente, con atto denominato dalla debitrice “memoria per la revoca dell'aggiudicazione” depositata il 16.01.2024 la ha chiesto Pt_1
volersi revocare l'aggiudicazione del 09.06.2023, nonché dichiarare la nullità assoluta del pignoramento o, in subordine, dichiarare l'inefficacia degli atti di esecuzione.
Il procedimento si è concluso in data 26.03.2024 con il provvedimento di rigetto della domanda di revoca dell'aggiudicazione, nonché della ri-
chiesta di nullità del pignoramento e inefficacia dei conseguenti atti di esecuzione avanzate dall'opponente e la condanna alle Parte_1
spese.
Eccepiva, quindi, la inammissibilità della domanda ex art. 617 cpc, nonché l'assoluta infondatezza della domanda di usucapione.
Priva di alcun fondamento atteso che non solo l'immobile pignorato è
stato regolarmente identificato dal CTU, ma è stato anche già venduto,
trasferito giusto decreto di trasferimento del 05 Gennaio 2024, e il decreto d trasferimento è stato regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei
Pubblici Registri Immobiliari in data 02.02.2024
Concludeva, quindi, come sopra indicato.
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale,
con rigetto dell'istanza di ctu.
In esito all'udienza del 12.12.25, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa, viste le note conclusive autorizzate dalle parti costi-
tuite, veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
Va, in primo luogo, dichiarata la inammissibilità dell'istanza di so-
spensione e della correlativa domanda ex art.617 cpc per tardività rispet-
to sia all'ordinanza di vendita, che rispetto al decreto di trasferimento.
A ciò si aggiunga che detta domanda non è, comunque, ammissibile nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione.
Ciò posto, quanto al merito, va rilevato che le vicende relative ad erro-
nea individuazione del bene, sia dal punto di vista catastale, che di fatto dovevano essere proposte e risolte nell'ambito del procedimento di esecu-
zione (del resto vi è prova che la abbia proposto, seppur senza Pt_1
esito positivo, più incidenti nell'ambito del citato procedimento).
Superfluo, quindi, aggiungere che alla luce delle valutazioni svolte dal ctu nel procedimento di esecuzione non esiste alcuna incertezza sul bene pignorato e poi oggetto di esecuzione e sulla consistenza del lotto.
Unica domanda concretamente vagliabile, pertanto, è quella afferente l'usucapione di una porzione di terreno di maggior estensione rispetto all'area di sedime del fabbricato oggetto di pignoramento (secondo la tesi attorea).
Al di là della incerta individuazione del bene oggetto della domanda,
va, comunque, rilevato che parte attrice non ha articolato alcuna prova
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione II Civile volta ad istruire tale domanda ed a fornire riscontro in merito alla sussi-
stenza dei presupposti dell'usucapione.
Anche tale domanda di parte attrice, pertanto, deve essere rigettata.
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico di parte attrice e si liquidano nella misura indicata in disposi-
tivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG
55/2014, applicando i valori tra minimi e medi per le cause di valore in-
determinato di ridotta complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia della CP_4
, definitivamente pronunciando:
[...]
− Dichiara inammissibile la domanda ex art. 617 cpc proposta da con l'atto di citazione del 31.1.2024; Parte_1
− Rigetta le ulteriori domande proposta da con l'atto di Parte_1
citazione del 31.1.2024;
− condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio, liquidate in euro 6000,00, di cui euro per spese,
oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente do-
vuta;
− condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
delle spese del giudizio, liquidate in euro 6000,00, di cui euro per spese,
oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente do-
vuta.
Tribunale di Palermo
- 7 - Sezione II Civile Così deciso in Palermo in data 12/12/2025.
- 8 -
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in seguito dell'udienza del 12.12.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2934 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, CF , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Palermo, V. MARIANO D'AMELIO n. 19 90143, presso lo studio dell'Avv. FALLETTA ALFREDO che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione (pec ; Email_1
– attrice –
CONTRO
, cf , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Palermo, V. G. MARCONI n. 7, presso lo studio dell'Avv. ZUMMO DANIE-
LE che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di co-
stituzione e risposta;
convenuto e
cf , elettivamente domiciliata in Palermo, CP_2 P.IVA_1
V. F.SCO PAOLO DI BLASI n.16, presso lo studio dell'Avv. CONTRADA
Tribunale di Palermo che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di CP_3
costituzione e risposta;
e
., con sede sociale in Roma, via Alessandro Specchi 16, Controparte_4
e direzione generale in Milano, piazza Cordusio, C.F. e P. IVA
; P.IVA_2
– convenuta –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio , la e la di- CP_5 Controparte_4 CP_2
nanzi al Tribunale di Palermo formulando le seguenti domande: “sospen-
dere l'esecuzione, per i gravi motivi esposti in premessa, ai sensi dell'Art.
617 , comma secondo , c.p.c.,
In via principale e nel merito
1)Ordinare la miglior distinzione dell'immobile Censito all'N.C.E.U. del
Comune di Palermo al foglio 4, p. 11a 1647, sub I e 1652 graffate, piano R-
l, Cat. A/7, Cl. 7 rispetto alla maggiore area di sedime del Catasto terreni
attribuendo a quest'ultima un diverso Sub catastale
2) E contestualmente dichiarare, per intervenuta usucapione ultraven-
tennale ed in ogni caso, in virtù della documentazione depositata, la pro-
prietà del sub catastale sopra identificato, in virtù della intervenuta divi-
sione di cui al punto l), in favore della odierna attrice Parte_1
3) e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservato-
ria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale tra-
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile scrizione del suddetto bene immobile in favore della odierna attrice Con vit-
toria di spese competenze ed onorari di causa;
Condannare e, per essa, (già Controparte_4 CP_6 [...]
, al pagamento delle spese, diritti ed ono- Controparte_7
rari del presente giudizio, oltre I. V.A E C.P.A come per legge”.
All'uopo esponeva che aveva concesso ipoteca volontaria in favore del
Banco di Sicilia spa a fronte del mutuo concessole, unitamente a
[...]
, nel 2007 per 258.000,00 euro per l'acquisto di un appar- Parte_2
tamento facente parte di una palazzina bifamiliare Sita nel Comune di Pa-
lermo, in località Partanna-Mondello, Via Antigone n. 10 e 12, censito all'N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 4, p. I la 1647 sub I e 1652
graffate, piano R-l, Cat. A/7, Cl. 7.
Successivamente diveniva unica proprietaria e la pro- Controparte_4
cedeva ad espropriazione forzata mediante pignoramento immobiliare in data 3 ottobre 2017 (RG. 718/2017).
Dopo l'udienza di assegnazione (asta) del 09/06/2023, il delegato alla vendita procedeva alla aggiudicazione del bene pignorato, per il quale sa-
rebbe stato versato il saldo prezzo in data 03/11/2023.
Deduceva che alla luce della ctu ivi svolta era emersa l'assoluta inde-
terminabilità dell'esatto posizionamento dei confini dell'immobile, essendo l'estensione della particella terreni diversa e maggiore rispetto a quella del catasto fabbricati.
La maggior porzione di terreno che identifica la superficie del catasto terreni residua ed ulteriore rispetto a quella del catasto fabbricati è in ogni caso per titoli e per possesso indisturbato uti dominus ultraventen-
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile nale di proprietà dell'odierna attrice.
Concludeva, quindi, come sopra indicato.
Ritualmente costituitasi, il convenuto , contestando le CP_1
allegazioni di parte attrice, chiedeva il rigetto delle domande di parte at-
trice, con vittoria di spese.
Deduceva, al riguardo, che era tardiva la istanza di sospensione (Cas- sazione civile sez. III, 16/05/2008, n.12430; conf. Cassazione civile sez.
III, 06/12/2011, n.26202).
Nel merito deduceva la insussistenza dei presupposti per la usucapio-
ne, anche per la indeterminatezza del bene oggetto della domanda.
I rilievi mossi dall'attrice, peraltro, non erano conformi a quanto indi-
cato nella ctu svolta nel giudizio di esecuzione.
Si costituiva anche la rappresentata dalla Controparte_2 [...]
la quale deduceva di essere cessionaria del credito già CP_8
dell' nei confronti dell'attrice. CP_4
Esponeva che avverso l'atto di precetto la ha proposto Parte_1
opposizione, integralmente rigettata dal Tribunale di Palermo, con sen-
tenza n. 714/2023, pubblicata il 14.02.2023.
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 718/2017, depo-
sitata la CTU dall'esperto nominato Arch. è stata Persona_1
disposta la vendita del compendio.
In data 09.06.2023 si è celebrata l'asta con modalità telematica di tipo sincrona mista e l'immobile è stato aggiudicato per € 300.000,00.
Successivamente in data 05 Gennaio 2024 è stato emesso dal Giudice
dell'esecuzione conseguente decreto di trasferimento che è stato trascritto
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile in data 02 Febbraio 2024.
Aggiungeva ancora che in data 06.06.2023 la debitrice ha proposto ri-
corso per opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2° c., c.p.c. e il procedimento si è concluso in data 02.10.2023 con il provvedimento di rigetto della domanda cautelare di sospensione della procedura esecutiva e la condanna alle spese.
Entro i successivi 90 gg non è stato introdotto il giudizio di merito.
Successivamente, con atto denominato dalla debitrice “memoria per la revoca dell'aggiudicazione” depositata il 16.01.2024 la ha chiesto Pt_1
volersi revocare l'aggiudicazione del 09.06.2023, nonché dichiarare la nullità assoluta del pignoramento o, in subordine, dichiarare l'inefficacia degli atti di esecuzione.
Il procedimento si è concluso in data 26.03.2024 con il provvedimento di rigetto della domanda di revoca dell'aggiudicazione, nonché della ri-
chiesta di nullità del pignoramento e inefficacia dei conseguenti atti di esecuzione avanzate dall'opponente e la condanna alle Parte_1
spese.
Eccepiva, quindi, la inammissibilità della domanda ex art. 617 cpc, nonché l'assoluta infondatezza della domanda di usucapione.
Priva di alcun fondamento atteso che non solo l'immobile pignorato è
stato regolarmente identificato dal CTU, ma è stato anche già venduto,
trasferito giusto decreto di trasferimento del 05 Gennaio 2024, e il decreto d trasferimento è stato regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei
Pubblici Registri Immobiliari in data 02.02.2024
Concludeva, quindi, come sopra indicato.
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale,
con rigetto dell'istanza di ctu.
In esito all'udienza del 12.12.25, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa, viste le note conclusive autorizzate dalle parti costi-
tuite, veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
Va, in primo luogo, dichiarata la inammissibilità dell'istanza di so-
spensione e della correlativa domanda ex art.617 cpc per tardività rispet-
to sia all'ordinanza di vendita, che rispetto al decreto di trasferimento.
A ciò si aggiunga che detta domanda non è, comunque, ammissibile nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione.
Ciò posto, quanto al merito, va rilevato che le vicende relative ad erro-
nea individuazione del bene, sia dal punto di vista catastale, che di fatto dovevano essere proposte e risolte nell'ambito del procedimento di esecu-
zione (del resto vi è prova che la abbia proposto, seppur senza Pt_1
esito positivo, più incidenti nell'ambito del citato procedimento).
Superfluo, quindi, aggiungere che alla luce delle valutazioni svolte dal ctu nel procedimento di esecuzione non esiste alcuna incertezza sul bene pignorato e poi oggetto di esecuzione e sulla consistenza del lotto.
Unica domanda concretamente vagliabile, pertanto, è quella afferente l'usucapione di una porzione di terreno di maggior estensione rispetto all'area di sedime del fabbricato oggetto di pignoramento (secondo la tesi attorea).
Al di là della incerta individuazione del bene oggetto della domanda,
va, comunque, rilevato che parte attrice non ha articolato alcuna prova
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione II Civile volta ad istruire tale domanda ed a fornire riscontro in merito alla sussi-
stenza dei presupposti dell'usucapione.
Anche tale domanda di parte attrice, pertanto, deve essere rigettata.
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico di parte attrice e si liquidano nella misura indicata in disposi-
tivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG
55/2014, applicando i valori tra minimi e medi per le cause di valore in-
determinato di ridotta complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia della CP_4
, definitivamente pronunciando:
[...]
− Dichiara inammissibile la domanda ex art. 617 cpc proposta da con l'atto di citazione del 31.1.2024; Parte_1
− Rigetta le ulteriori domande proposta da con l'atto di Parte_1
citazione del 31.1.2024;
− condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio, liquidate in euro 6000,00, di cui euro per spese,
oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente do-
vuta;
− condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
delle spese del giudizio, liquidate in euro 6000,00, di cui euro per spese,
oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente do-
vuta.
Tribunale di Palermo
- 7 - Sezione II Civile Così deciso in Palermo in data 12/12/2025.
- 8 -
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo Sezione II Civile