CASS
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5785 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da LL IA, nato in [...] il [...] KU NK, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza dell'8/6/2018 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5785 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 13/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 giugno 2018 il Tribunale di Firenze rigettò gli appelli cautelari presentati nell'interesse di IA LL ed NK KU nei confronti dell'ordinanza del 16 aprile 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, di rigetto delle loro istanze di perdita di efficacia delle misure cautelari disposte nei loro confronti per reati in materia di sostanze stupefacenti. 2. Avverso tale ordinanza, notificata il 5/7/2018, gli indagati, con atto depositato il 7/8/2018, avevano proposto congiuntamente ricorso per cassazione, pervenuto alla Corte di cassazione il 3/11/2025 e registrato il 4/11/2015, mediante l'Avvocato Nicola Giribaldi, che lo aveva affidato a un unico motivo, mediante il quale aveva denunciato la violazione degli artt. 297 e 303, comma 3, cod. proc. pen., a causa della mancata retrodatazione dell'inizio della decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili per carenza di interesse attuale, essendo intervenuta la scarcerazione dei ricorrenti ed essendo stato definito con sentenza passata in giudicato il procedimento a loro carico, con la conseguente assenza di qualsiasi interesse in capo agli stessi a ottenere una decisione sul ricorso cautelare da essi proposto, dal cui eventuale accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto pratico loro favorevole (cfr. Sez. 6, n. 1259 del 03/05/1993, Carloni, Rv. 194583 - 01). Ritiene, poi, il Collegio che, tenendo conto del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso (depositato il 18/2/2016 ma pervenuto presso questa Corte Suprema solamente il 3/11/2025), non sia ora ravvisabile una soccombenza dei ricorrenti, cosicché non sussistono i presupposti né per una loro condanna al pagamento delle spese del procedimento, né, tantomeno, al pagamento di qualsiasi somma in favore della Cassa delle Ammende, in quanto l'inammissibilità della impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse non determina la soccombenza e la condanna alle spese quando, come nel caso in esame, il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione non imputabili ai ricorrenti (nella specie la ritardata trasmissione degli atti, cfr. Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01, relativa a fattispecie di sopravvenuta scarcerazione dell'indagato, nonché, già in precedenza, Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916 - 01). 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso il 13/1/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5785 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 13/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 giugno 2018 il Tribunale di Firenze rigettò gli appelli cautelari presentati nell'interesse di IA LL ed NK KU nei confronti dell'ordinanza del 16 aprile 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, di rigetto delle loro istanze di perdita di efficacia delle misure cautelari disposte nei loro confronti per reati in materia di sostanze stupefacenti. 2. Avverso tale ordinanza, notificata il 5/7/2018, gli indagati, con atto depositato il 7/8/2018, avevano proposto congiuntamente ricorso per cassazione, pervenuto alla Corte di cassazione il 3/11/2025 e registrato il 4/11/2015, mediante l'Avvocato Nicola Giribaldi, che lo aveva affidato a un unico motivo, mediante il quale aveva denunciato la violazione degli artt. 297 e 303, comma 3, cod. proc. pen., a causa della mancata retrodatazione dell'inizio della decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili per carenza di interesse attuale, essendo intervenuta la scarcerazione dei ricorrenti ed essendo stato definito con sentenza passata in giudicato il procedimento a loro carico, con la conseguente assenza di qualsiasi interesse in capo agli stessi a ottenere una decisione sul ricorso cautelare da essi proposto, dal cui eventuale accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto pratico loro favorevole (cfr. Sez. 6, n. 1259 del 03/05/1993, Carloni, Rv. 194583 - 01). Ritiene, poi, il Collegio che, tenendo conto del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso (depositato il 18/2/2016 ma pervenuto presso questa Corte Suprema solamente il 3/11/2025), non sia ora ravvisabile una soccombenza dei ricorrenti, cosicché non sussistono i presupposti né per una loro condanna al pagamento delle spese del procedimento, né, tantomeno, al pagamento di qualsiasi somma in favore della Cassa delle Ammende, in quanto l'inammissibilità della impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse non determina la soccombenza e la condanna alle spese quando, come nel caso in esame, il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione non imputabili ai ricorrenti (nella specie la ritardata trasmissione degli atti, cfr. Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01, relativa a fattispecie di sopravvenuta scarcerazione dell'indagato, nonché, già in precedenza, Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916 - 01). 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso il 13/1/2026