Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5785
CASS
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata retrodatazione dell'inizio della decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare in carcere

    I ricorsi sono inammissibili per carenza di interesse attuale, essendo intervenuta la scarcerazione dei ricorrenti ed essendo stato definito con sentenza passata in giudicato il procedimento a loro carico, con la conseguente assenza di qualsiasi interesse in capo agli stessi a ottenere una decisione sul ricorso cautelare da essi proposto, dal cui eventuale accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto pratico loro favorevole.

  • Inammissibile
    Mancata retrodatazione dell'inizio della decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare in carcere

    I ricorsi sono inammissibili per carenza di interesse attuale, essendo intervenuta la scarcerazione dei ricorrenti ed essendo stato definito con sentenza passata in giudicato il procedimento a loro carico, con la conseguente assenza di qualsiasi interesse in capo agli stessi a ottenere una decisione sul ricorso cautelare da essi proposto, dal cui eventuale accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto pratico loro favorevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5785
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5785
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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