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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/06/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Messina, dott.ssa Simona Monforte, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5011/2014 r.g., vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
Rometta (ME),Via Nazionale n. 618, elettivamente domiciliato in Messina, via S. Domenico
Savio n. 250, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Burrascano, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- Attore -
CONTRO
, (c.f. ) nato a [...] il [...], NT C.F._2
residente in [...], e , (c.f. Controparte_2
) nato a [...] il [...], residente in [...]marea, Cpl. Il C.F._3
, elettivamente domiciliati in Messina, via Nino Bixio n. 33, presso lo studio Pt_2
dell'Avv. Oreste Puglisi, che li rappresenta e difende per procura in atti;
- Convenuti –
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_3
e al fine di ottenere il risarcimento dei danni subito NT Controparte_2
in conseguenza della falsa testimonianza dai predetti resa nell'ambito di altro giudizio celebratosi tra il deducente e . Controparte_3
1 Al riguardo esponeva di essere stato citato, in un precedente giudizio, da Controparte_3
la quale chiedeva risarcimento dei danni subiti, lamentando che il avesse Pt_1
illecitamente mutato lo stato ed il terreno di proprietà della stessa, eseguendo notevoli sbancamenti, abbattendo il muro di confine di proprietà della e dotando il suo CP_3
edificio di luci e vedute laterali in violazione delle distanze legali;
mentre in primo grado la domanda veniva rigettata per difetto di legittimazione del che non era Pt_1
proprietario né comproprietario del terreno limitrofo in cui erano stati eseguiti i lavori a danno della proprietà della , il Giudice d'Appello, in riforma della sentenza, CP_3 condannava l'odierno attore al risarcimento dei danni causati dagli sbancamenti e dalla demolizione del vecchio muro di recinzione, liquidandoli nella somma di € 22.295,00, ponendo a fondamento della decisione la prova testimoniale resa da e NT
, i quali identificavano nel l'autore materiale dei suddetti lavori;
Controparte_2 Pt_1
il tuttavia, non solo non aveva eseguito i suddetti lavori – che invero erano stati Pt_1
effettuati da una ditta specializzata - ma non si trovava nemmeno sui luoghi durante l'esecuzione poiché si trovava imbarcato a bordo della motonave Guizzo.
Avendo, dunque, e reso una testimonianza falsa, il NT Controparte_2 adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento della condotta rea dei Pt_1
convenuti e il conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituivano in giudizio e , chiedendo il rigetto NT Controparte_2 delle domande proposte ex adverso.
Preliminarmente, rilevavano il difetto di giurisdizione in favore del giudice penale.
Sempre preliminarmente, eccepivano l'intervenuto giudicato sulla vicenda atteso che il avrebbe dovuto impugnare la decisione resa dal Giudice d'Appello nel precedente Pt_1
giudizio.
Ancora, rilevavano l'intervenuta prescrizione, stante che l'evento lesivo si era verificato il
22/01/2003.
Rilevavano, infine, la malafede del nell'agire nel presente giudizio e chiedevano Pt_1 la condanna dello stesso per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, la causa era istruita con l'assunzione delle prove orali e le parti precisavano le conclusioni all'udienza dell' 08/05/2019. Seguiva alcuni rinvii per carico di
2 ruolo, dopodiché, all'udienza del 27/04/2022 – la prima celebrata innanzi allo scrivente magistrato frattanto subentrato nel ruolo - la causa veniva rinviata all'udienza 05/03/2023.
Da ultimo all'udienza del 14/02/2024, all'esito della discussione orale, il Giudice invitava le parti a precisare nuovamente le conclusioni e assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., autorizzano le parti alla rinuncia ai termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione sollevata da parte convenuta relativa al difetto di giurisdizione e/ o competenza del giudice adito in favore del giudice penale, poiché l'azione attiene al risarcimento del danno extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2043 c.c., conseguente alla presunta condotta illecita, e dunque materia devoluta al giudice civile.
Parimenti va rigettata l'eccezione di giudicato.
Infatti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Ebbene, nel giudizio tra l'odierno attore e l'oggetto del contendere non Controparte_3
riguardava questioni coincidenti con l'attuale petitum, conseguentemente anche tale doglianza va ritenuta priva di pregio.
I convenuti, poi, hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, sostenendo che la condotta in contestazione – vale a dire la deposizione resa dai convenuti davanti al Giudice civile – è risalente al 22/01/2003.
Invero, ai sensi dell'art. 2947 c.c. “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. 3.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Sotto questo aspetto la Suprema Corte ha chiarito che “La prescrizione del diritto al
3 risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza”
(Cassazione civile , sez. III , 23/02/2023 , n. 5650).
L'attore ha correttamente argomentato che il danno si sarebbe verificato in conseguenza della pronuncia d'appello, depositata il 15/08/2013, che ha ribaltato la sentenza di primo grado sulla scorta della testimonianza degli odierni convenuti e, per tale motivo, non può ancora considerarsi spirato il termine prescrizionale.
Nel merito, la fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità aquiliana, ai sensi della quale “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art. 2043 c.c.), da leggersi in combinato disposto con l'art. 2059 c.c. secondo cui “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, avendo l'attore richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
Nel caso di specie, il danno lamentato dall'attore è astrattamente riconducibile ad una ipotesi di reato -in particolare, la condotta di falsa testimonianza punita ai sensi dell'art. 372 c.p. – che deve essere accertato in questa sede ai fini della valutazione in ordine alla la sussistenza della responsabilità degli autori e la condanna al risarcimento dei danni avanzata dal danneggiato.
E' necessario, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'an e del quantum risarcitorio, che l'attore dia prova del fatto illecito che ha provocato il danno, del danno stesso in termini di danno-evento e di danno-conseguenza, del nesso di causalità -tra il fatto e il danno evento e tra il danno evento e il danno conseguenza- e dell'elemento psicologico del dolo o della colpa dei danneggianti.
Fatte queste premesse, deve evidenziarsi che ha lamentato di aver Parte_3 subito una decisione ingiusta a causa della prova testimoniale offerta dai convenuti, atteso che non solo i menzionati lavori non erano stati né commissionati né eseguiti da lui materialmente, ma altresì che egli non fosse sui luoghi in quel periodo poiché imbarcato. Infatti, gli odierni convenuti, nel corso del primo grado del giudizio tra il e la , in risposta al quesito “vero o non che in Pt_1 CP_3 Parte_3
occasione della costruzione del suo edificio a tre elevazioni fuori terra al confine con il fondo
, ne ha abbassato notevolmente il livello, eseguendo consistenti sbancamenti, ed ha CP_3
4 abbattuto un vecchio muro di recinione in pietre e calcestruzzo di proprietà dell'attrice, che serviva a delimitare il confine tra le due aree” hanno confermato la circostanza che il in occasione della costruzione del suo immobile, avesse arrecato i danni Pt_1
lamentati dalla , deducendo in particolare l' di avere contezza della CP_3 CP_1
situazione poiché titolare dell'esercizio commerciale sito di fronte agli immobili dei due contendenti, mentre il ha dichiarato di possedere una casa a Rometta, di CP_2
transitare sui luoghi anche con cadenza settimanale e di aver notato il Pt_1 procedere allo sbancamento del terreno . CP_3
Ciò premesso, nel presente giudizio sono stati sentiti i testi di parte attrice
[...]
, e . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
I primi due, in particolare, rispettivamente titolare della ditta e direttore dei lavori da cui sarebbero derivati i danni alla proprietà , hanno confermato che i lavori di CP_3
costruzione dell'immobile sono stati eseguiti da una ditta di NA (ME) e che la ditta di si è occupata dei lavori di sbancamento, ma che non Testimone_1 Pt_1
ha né contribuito materialmente né impartito direttive, entrambi sottolineando di svolgere le proprie attività su mandato di , moglie del Persona_1 Pt_1
, in particolare, ha dichiarato che l'attore era presente sui luoghi in Testimone_2
momenti diversi da quando venivano eseguiti i lavori di sbancamento e abbattimento.
ha riferito di essere a conoscenza dei fatti poiché, interessato ai lavori Testimone_3
di sbancamento per curiosità personale, tutti giorni si recava sui luoghi per vedere come venissero realizzati e ha dichiarato di non aver mai visto artecipare Parte_3 ai lavori o impartire direttive, ma di ricordare che nel periodo tra luglio e settembre del
1993 l'attore si trovasse imbarcato, poiché rammenta di avergli fatto notare
“scherzosamente che quando c'è da lavorare lui si scansa sempre, ciò in quanto i lavori di sbancamento erano finiti da poco”.
Ebbene, sulla base delle risultanze istruttorie emerge che, contrariamente a quanto dichiarato dai convenuti nel precedente giudizio, il non abbia partecipato - né Pt_1
materialmente né impartendo direttive - ai lavori che hanno causato i danni all'immobile di . Controparte_3
Tuttavia, non può ritenersi provato l'elemento psicologico del dolo che deve sorreggere il contegno della condotta ipotizzata a loro carico perché essa integri illecito penale fonte di responsabilità aquiliana che si invoca. 5 Ed invero, trattandosi di una condotta astrattamente sussumibile nella fattispecie della falsa testimonianza prevista e punita ai sensi dell'art. 372 c.p., l'attore avrebbe dovutoa offrire la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Ai sensi dell'art. 372 c.p., invero, “Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto
o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni”. In particolare, in relazione all'elemento psicologico, la Suprema Corte ha chiarito che “Per l'integrazione del delitto di falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di dire il falso” (Cass. VI 37482/2014).
Orbene, tale elemento non sembra sussistere nel caso di specie, in considerazione della genericità sia del quesito formulato da nel proprio atto introduttivo, Controparte_3
sia delle risposte fornite da e . Si desume, piuttosto, che i testimoni CP_1 CP_2 volessero confermare che avesse subito dei danni e che tali danni Controparte_3
fossero stati causati dai lavori effettuati sul terreno limitrofo, ritenendo erroneamente che tali lavori fossero stati commissionati dal poiché marito della , ma Pt_1 Per_1 non anche dichiarando il falso con la coscienza di sapere che, invece, i lavori erano stati commissionati dalla moglie. Né appare plausibile che i convenuti intendessero che il abbia personalmente eseguito i lavori – circostanza improbabile vista la Pt_1
portata dei medesimi.
Mancando la prova dell'elemento psicologico del fatto illecito, la domanda non può che essere rigettata.
I convenuti hanno poi insistito nella condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c.
Tale domanda non può trovare accoglimento.
La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. anche Cass. Civ. ss.uu., 20 aprile 2018 n. 9912).
6 Nel caso di specie deve escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per la configurabilità di tale responsabilità, tanto più che – come sopra argomentato – l'istruttoria orale ha riscontrato quanto allegato dall'attore in ordine alla circostanza che egli non fosse presente sui luoghi e che non potesse, pertanto, ritenere autore materiale dei lavori di sbancamento dannosi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_3
Ai sensi del d.m. n. 147/2022, per i Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino a € 52.000,00, utilizzando i valori minimi – avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta - le spese vanno possono essere liquidate complessivamente in € 3.809,00.
a dunque condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3
e , che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, NT Controparte_2
oltre spese generali (15%) IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona
Monforte, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5011/2014 R.G. promossa da Pt_3
ontro e , così decide:
[...] NT Controparte_2
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3 [...]
e , che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre CP_2 NT
spese generali (15%) IVA e CPA.
Così deciso in Messina,27 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Simona Monforte
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola Bonaccorso,
Funzionario Giudiziario Addetto all'Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Messina – Prima
Sezione Civile.
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PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Messina, dott.ssa Simona Monforte, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5011/2014 r.g., vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
Rometta (ME),Via Nazionale n. 618, elettivamente domiciliato in Messina, via S. Domenico
Savio n. 250, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Burrascano, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- Attore -
CONTRO
, (c.f. ) nato a [...] il [...], NT C.F._2
residente in [...], e , (c.f. Controparte_2
) nato a [...] il [...], residente in [...]marea, Cpl. Il C.F._3
, elettivamente domiciliati in Messina, via Nino Bixio n. 33, presso lo studio Pt_2
dell'Avv. Oreste Puglisi, che li rappresenta e difende per procura in atti;
- Convenuti –
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_3
e al fine di ottenere il risarcimento dei danni subito NT Controparte_2
in conseguenza della falsa testimonianza dai predetti resa nell'ambito di altro giudizio celebratosi tra il deducente e . Controparte_3
1 Al riguardo esponeva di essere stato citato, in un precedente giudizio, da Controparte_3
la quale chiedeva risarcimento dei danni subiti, lamentando che il avesse Pt_1
illecitamente mutato lo stato ed il terreno di proprietà della stessa, eseguendo notevoli sbancamenti, abbattendo il muro di confine di proprietà della e dotando il suo CP_3
edificio di luci e vedute laterali in violazione delle distanze legali;
mentre in primo grado la domanda veniva rigettata per difetto di legittimazione del che non era Pt_1
proprietario né comproprietario del terreno limitrofo in cui erano stati eseguiti i lavori a danno della proprietà della , il Giudice d'Appello, in riforma della sentenza, CP_3 condannava l'odierno attore al risarcimento dei danni causati dagli sbancamenti e dalla demolizione del vecchio muro di recinzione, liquidandoli nella somma di € 22.295,00, ponendo a fondamento della decisione la prova testimoniale resa da e NT
, i quali identificavano nel l'autore materiale dei suddetti lavori;
Controparte_2 Pt_1
il tuttavia, non solo non aveva eseguito i suddetti lavori – che invero erano stati Pt_1
effettuati da una ditta specializzata - ma non si trovava nemmeno sui luoghi durante l'esecuzione poiché si trovava imbarcato a bordo della motonave Guizzo.
Avendo, dunque, e reso una testimonianza falsa, il NT Controparte_2 adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento della condotta rea dei Pt_1
convenuti e il conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituivano in giudizio e , chiedendo il rigetto NT Controparte_2 delle domande proposte ex adverso.
Preliminarmente, rilevavano il difetto di giurisdizione in favore del giudice penale.
Sempre preliminarmente, eccepivano l'intervenuto giudicato sulla vicenda atteso che il avrebbe dovuto impugnare la decisione resa dal Giudice d'Appello nel precedente Pt_1
giudizio.
Ancora, rilevavano l'intervenuta prescrizione, stante che l'evento lesivo si era verificato il
22/01/2003.
Rilevavano, infine, la malafede del nell'agire nel presente giudizio e chiedevano Pt_1 la condanna dello stesso per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, la causa era istruita con l'assunzione delle prove orali e le parti precisavano le conclusioni all'udienza dell' 08/05/2019. Seguiva alcuni rinvii per carico di
2 ruolo, dopodiché, all'udienza del 27/04/2022 – la prima celebrata innanzi allo scrivente magistrato frattanto subentrato nel ruolo - la causa veniva rinviata all'udienza 05/03/2023.
Da ultimo all'udienza del 14/02/2024, all'esito della discussione orale, il Giudice invitava le parti a precisare nuovamente le conclusioni e assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., autorizzano le parti alla rinuncia ai termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione sollevata da parte convenuta relativa al difetto di giurisdizione e/ o competenza del giudice adito in favore del giudice penale, poiché l'azione attiene al risarcimento del danno extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2043 c.c., conseguente alla presunta condotta illecita, e dunque materia devoluta al giudice civile.
Parimenti va rigettata l'eccezione di giudicato.
Infatti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Ebbene, nel giudizio tra l'odierno attore e l'oggetto del contendere non Controparte_3
riguardava questioni coincidenti con l'attuale petitum, conseguentemente anche tale doglianza va ritenuta priva di pregio.
I convenuti, poi, hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, sostenendo che la condotta in contestazione – vale a dire la deposizione resa dai convenuti davanti al Giudice civile – è risalente al 22/01/2003.
Invero, ai sensi dell'art. 2947 c.c. “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. 3.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Sotto questo aspetto la Suprema Corte ha chiarito che “La prescrizione del diritto al
3 risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza”
(Cassazione civile , sez. III , 23/02/2023 , n. 5650).
L'attore ha correttamente argomentato che il danno si sarebbe verificato in conseguenza della pronuncia d'appello, depositata il 15/08/2013, che ha ribaltato la sentenza di primo grado sulla scorta della testimonianza degli odierni convenuti e, per tale motivo, non può ancora considerarsi spirato il termine prescrizionale.
Nel merito, la fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità aquiliana, ai sensi della quale “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art. 2043 c.c.), da leggersi in combinato disposto con l'art. 2059 c.c. secondo cui “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, avendo l'attore richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
Nel caso di specie, il danno lamentato dall'attore è astrattamente riconducibile ad una ipotesi di reato -in particolare, la condotta di falsa testimonianza punita ai sensi dell'art. 372 c.p. – che deve essere accertato in questa sede ai fini della valutazione in ordine alla la sussistenza della responsabilità degli autori e la condanna al risarcimento dei danni avanzata dal danneggiato.
E' necessario, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'an e del quantum risarcitorio, che l'attore dia prova del fatto illecito che ha provocato il danno, del danno stesso in termini di danno-evento e di danno-conseguenza, del nesso di causalità -tra il fatto e il danno evento e tra il danno evento e il danno conseguenza- e dell'elemento psicologico del dolo o della colpa dei danneggianti.
Fatte queste premesse, deve evidenziarsi che ha lamentato di aver Parte_3 subito una decisione ingiusta a causa della prova testimoniale offerta dai convenuti, atteso che non solo i menzionati lavori non erano stati né commissionati né eseguiti da lui materialmente, ma altresì che egli non fosse sui luoghi in quel periodo poiché imbarcato. Infatti, gli odierni convenuti, nel corso del primo grado del giudizio tra il e la , in risposta al quesito “vero o non che in Pt_1 CP_3 Parte_3
occasione della costruzione del suo edificio a tre elevazioni fuori terra al confine con il fondo
, ne ha abbassato notevolmente il livello, eseguendo consistenti sbancamenti, ed ha CP_3
4 abbattuto un vecchio muro di recinione in pietre e calcestruzzo di proprietà dell'attrice, che serviva a delimitare il confine tra le due aree” hanno confermato la circostanza che il in occasione della costruzione del suo immobile, avesse arrecato i danni Pt_1
lamentati dalla , deducendo in particolare l' di avere contezza della CP_3 CP_1
situazione poiché titolare dell'esercizio commerciale sito di fronte agli immobili dei due contendenti, mentre il ha dichiarato di possedere una casa a Rometta, di CP_2
transitare sui luoghi anche con cadenza settimanale e di aver notato il Pt_1 procedere allo sbancamento del terreno . CP_3
Ciò premesso, nel presente giudizio sono stati sentiti i testi di parte attrice
[...]
, e . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
I primi due, in particolare, rispettivamente titolare della ditta e direttore dei lavori da cui sarebbero derivati i danni alla proprietà , hanno confermato che i lavori di CP_3
costruzione dell'immobile sono stati eseguiti da una ditta di NA (ME) e che la ditta di si è occupata dei lavori di sbancamento, ma che non Testimone_1 Pt_1
ha né contribuito materialmente né impartito direttive, entrambi sottolineando di svolgere le proprie attività su mandato di , moglie del Persona_1 Pt_1
, in particolare, ha dichiarato che l'attore era presente sui luoghi in Testimone_2
momenti diversi da quando venivano eseguiti i lavori di sbancamento e abbattimento.
ha riferito di essere a conoscenza dei fatti poiché, interessato ai lavori Testimone_3
di sbancamento per curiosità personale, tutti giorni si recava sui luoghi per vedere come venissero realizzati e ha dichiarato di non aver mai visto artecipare Parte_3 ai lavori o impartire direttive, ma di ricordare che nel periodo tra luglio e settembre del
1993 l'attore si trovasse imbarcato, poiché rammenta di avergli fatto notare
“scherzosamente che quando c'è da lavorare lui si scansa sempre, ciò in quanto i lavori di sbancamento erano finiti da poco”.
Ebbene, sulla base delle risultanze istruttorie emerge che, contrariamente a quanto dichiarato dai convenuti nel precedente giudizio, il non abbia partecipato - né Pt_1
materialmente né impartendo direttive - ai lavori che hanno causato i danni all'immobile di . Controparte_3
Tuttavia, non può ritenersi provato l'elemento psicologico del dolo che deve sorreggere il contegno della condotta ipotizzata a loro carico perché essa integri illecito penale fonte di responsabilità aquiliana che si invoca. 5 Ed invero, trattandosi di una condotta astrattamente sussumibile nella fattispecie della falsa testimonianza prevista e punita ai sensi dell'art. 372 c.p., l'attore avrebbe dovutoa offrire la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Ai sensi dell'art. 372 c.p., invero, “Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto
o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni”. In particolare, in relazione all'elemento psicologico, la Suprema Corte ha chiarito che “Per l'integrazione del delitto di falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di dire il falso” (Cass. VI 37482/2014).
Orbene, tale elemento non sembra sussistere nel caso di specie, in considerazione della genericità sia del quesito formulato da nel proprio atto introduttivo, Controparte_3
sia delle risposte fornite da e . Si desume, piuttosto, che i testimoni CP_1 CP_2 volessero confermare che avesse subito dei danni e che tali danni Controparte_3
fossero stati causati dai lavori effettuati sul terreno limitrofo, ritenendo erroneamente che tali lavori fossero stati commissionati dal poiché marito della , ma Pt_1 Per_1 non anche dichiarando il falso con la coscienza di sapere che, invece, i lavori erano stati commissionati dalla moglie. Né appare plausibile che i convenuti intendessero che il abbia personalmente eseguito i lavori – circostanza improbabile vista la Pt_1
portata dei medesimi.
Mancando la prova dell'elemento psicologico del fatto illecito, la domanda non può che essere rigettata.
I convenuti hanno poi insistito nella condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c.
Tale domanda non può trovare accoglimento.
La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. anche Cass. Civ. ss.uu., 20 aprile 2018 n. 9912).
6 Nel caso di specie deve escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per la configurabilità di tale responsabilità, tanto più che – come sopra argomentato – l'istruttoria orale ha riscontrato quanto allegato dall'attore in ordine alla circostanza che egli non fosse presente sui luoghi e che non potesse, pertanto, ritenere autore materiale dei lavori di sbancamento dannosi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_3
Ai sensi del d.m. n. 147/2022, per i Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino a € 52.000,00, utilizzando i valori minimi – avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta - le spese vanno possono essere liquidate complessivamente in € 3.809,00.
a dunque condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3
e , che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, NT Controparte_2
oltre spese generali (15%) IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona
Monforte, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5011/2014 R.G. promossa da Pt_3
ontro e , così decide:
[...] NT Controparte_2
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3 [...]
e , che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre CP_2 NT
spese generali (15%) IVA e CPA.
Così deciso in Messina,27 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Simona Monforte
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola Bonaccorso,
Funzionario Giudiziario Addetto all'Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Messina – Prima
Sezione Civile.
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