CASS
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 16/12/2024, n. 46115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46115 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 46115 Anno 2024 Presidente: BORSELLINO MARIA DANIELA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 05/11/2024 90-24227/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IN OB è ammissibile (in quanto attiene alla violazione di norme di natura sostanziale, che disciplinano l'istituto della prescrizione ed in particolare le cause che determinano la sospensione del corso dei relativi termini) e fondato. 1.1. Con esso la ricorrente contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 83, co. 4, D.L. n. 18/2020, quanto all'erroneo calcolo del termine di prescrizione del reato di cui al capo e) dell'imputazione (computato dalla Corte territoriale in 124 gg. anziché in 60 gg., come sostenuto dalla difesa, che obietta non potersi operare la sospensione di giorni 64 per il periodo che corre dall'8 marzo 2020 all'il maggio successivo, non essendosi svolto in detto intervallo alcuna udienza o altra attività processuale). 1.2. Dagli atti compulsati dal Collegio in ragione del vizio denunziato si evince che il processo è rimasto effettivamente sospeso in primo grado per 60 giorni, per adesione dei difensori all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria;
mentre non risulta alcuna valida ragione di sospensione nel primo periodo di vigenza del citato decreto legge, atteso che la trattazione del processo di primo grado, con udienza fissata al novembre 2019, era differita al 9 giugno 2020; in detto secondo periodo (successivo all'il maggio 2020) la trattazione del processo era ancora differita (con provvedimento presidenziale emesso fuori udienza) al 15 giugno successivo e poi a(24 novembre 2020, ove veniva definito con sentenza. Talché può legittimamente tenersi conto solo della sospensione della prescrizione dal 9 al 30 giugno del 2020, per complessivi 21 giorni, che sommati ai 60, già efficacemente calcolati dalla Corte di merito, portano a differire il dies ad quem del termine di prescrizione, che cadeva il 3 settembre 2024, al 23 novembre 2024 (giorno precedente la decisione impugnata). Il reato per cui si procede era dunque già prescritto prima della decisione della sentenza di appello qui impugnata. 1.3. La Corte costituzionale, con sentenza n. 140/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, (d.l. cit.) nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Detta disposizione, infatti, contrasta con il principio di legalità ex art. 25, secondo comma, Cost. a causa dell'insufficiente determinatezza della fattispecie legale dalla quale consegue la sospensione della durata del termine di prescrizione dei reati. Il rispetto del principio di legalità richiede, quindi, che la norma, la quale in ipotesi ampli la durata del termine di prescrizione (art. 157 cod. pen.), ovvero ne preveda il prolungamento come 90-24227/2024 conseguenza dell'applicazione di una regola processuale, sia sufficientemente determinata e, se tale, sia anche non retroattiva e pertanto applicabile solo a reati commessi successivamente alla data della sua entrata in vigore. 2. Va pertanto dichiarata, in assenza di cause di proscioglimento nel mento di immediata evidenza, l'estinzione del reato contestato al capo E, per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato Iffl39~1:1JV è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 46115 Anno 2024 Presidente: BORSELLINO MARIA DANIELA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 05/11/2024 90-24227/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IN OB è ammissibile (in quanto attiene alla violazione di norme di natura sostanziale, che disciplinano l'istituto della prescrizione ed in particolare le cause che determinano la sospensione del corso dei relativi termini) e fondato. 1.1. Con esso la ricorrente contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 83, co. 4, D.L. n. 18/2020, quanto all'erroneo calcolo del termine di prescrizione del reato di cui al capo e) dell'imputazione (computato dalla Corte territoriale in 124 gg. anziché in 60 gg., come sostenuto dalla difesa, che obietta non potersi operare la sospensione di giorni 64 per il periodo che corre dall'8 marzo 2020 all'il maggio successivo, non essendosi svolto in detto intervallo alcuna udienza o altra attività processuale). 1.2. Dagli atti compulsati dal Collegio in ragione del vizio denunziato si evince che il processo è rimasto effettivamente sospeso in primo grado per 60 giorni, per adesione dei difensori all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria;
mentre non risulta alcuna valida ragione di sospensione nel primo periodo di vigenza del citato decreto legge, atteso che la trattazione del processo di primo grado, con udienza fissata al novembre 2019, era differita al 9 giugno 2020; in detto secondo periodo (successivo all'il maggio 2020) la trattazione del processo era ancora differita (con provvedimento presidenziale emesso fuori udienza) al 15 giugno successivo e poi a(24 novembre 2020, ove veniva definito con sentenza. Talché può legittimamente tenersi conto solo della sospensione della prescrizione dal 9 al 30 giugno del 2020, per complessivi 21 giorni, che sommati ai 60, già efficacemente calcolati dalla Corte di merito, portano a differire il dies ad quem del termine di prescrizione, che cadeva il 3 settembre 2024, al 23 novembre 2024 (giorno precedente la decisione impugnata). Il reato per cui si procede era dunque già prescritto prima della decisione della sentenza di appello qui impugnata. 1.3. La Corte costituzionale, con sentenza n. 140/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, (d.l. cit.) nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Detta disposizione, infatti, contrasta con il principio di legalità ex art. 25, secondo comma, Cost. a causa dell'insufficiente determinatezza della fattispecie legale dalla quale consegue la sospensione della durata del termine di prescrizione dei reati. Il rispetto del principio di legalità richiede, quindi, che la norma, la quale in ipotesi ampli la durata del termine di prescrizione (art. 157 cod. pen.), ovvero ne preveda il prolungamento come 90-24227/2024 conseguenza dell'applicazione di una regola processuale, sia sufficientemente determinata e, se tale, sia anche non retroattiva e pertanto applicabile solo a reati commessi successivamente alla data della sua entrata in vigore. 2. Va pertanto dichiarata, in assenza di cause di proscioglimento nel mento di immediata evidenza, l'estinzione del reato contestato al capo E, per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato Iffl39~1:1JV è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.