Sentenza 16 novembre 2005
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca non può oltrepassare i limiti del rispetto della verità e dell'interesse del pubblico a essere informato; in particolare il diritto di critica, che può anche essere non obbiettivo, deve tuttavia sempre corrispondere all'interesse sociale alla comunicazione nei limiti della correttezza del linguaggio. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non operante l'esimente nell'ipotesi accuse di corruzione e connivenze con la mafia le quali, formulate con contumelie e ingiurie, proprio per la loro genericità apparentemente prive di fondamento valicavano il limite del diritto di critica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2005, n. 44395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44395 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/11/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1177
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 029965/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI AN N. IL 28/09/1934;
avverso SENTENZA del 05/05/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 05/05/2005 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza 04/06/2001, con la quale il Tribunale in sede aveva condannato NG FR, con le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di un milione di multa siccome dichiarato responsabile del delitto previsto dalla L. 47 del 1948, dagli artt. 81 cpv., artt. 595 e art. 596 bis c.p., artt. 13 e 21, perché, nella qualità di articolista e direttore responsabile del mensile "Il Dibattito", con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva diffamato TT ER, attribuendogli fatti determinati meglio specificati nel capo di imputazione.
Nella motivazione la Corte di merito, condividendo la decisione del primo giudice, riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base del contenuto degli articoli pubblicati dal mese di febbraio al mese di novembre 1997, dai quali era emerso che l'imputato, lungi dall'esprimere un diritto di critica, aveva trasceso in contumelie ed offese dirette a colpire l'TT sul piano personale senza alcuna finalità di pubblico interesse, accusandolo tra l'altro di connivenza con la mafia siciliana e di gravi fatti di corruzione privi di qualsiasi fondamento. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore che ne ha chiesto l'annullamento per vizio della motivazione e per violazione di legge in relazione agli artt. 595 e 51 c.p. e art. 21 Cost., deducendo che la Corte di merito non aveva considerato che gli articoli pubblicati erano diretta espressione dei diritti di cronaca e di critica garantiti dalla Costituzione, tanto più che gli stessi, oltre a non superare i limiti della "pertinenza" e della "continenza", avevano perseguito un interesse generale di informazione. Inoltre il difensore ha lamentato la carenza della motivazione in relazione al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 59 c.p. comma 4, nonché in ordine alla mancata declaratoria di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche. Infine il difensore ha eccepito la tardività della querela, presentata il 27/11/1997, chiedendo in subordine l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
Invero, quanto al primo motivo, va premesso che - secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale che si condivide (Cass. sez. 5^ n. 748/1999, proc. Censoni;
Cass. sez. 5^, n. 5071/1986, proc. Mennella;
Cass. sez. 5^, 21/02/1995, proc. Scalfari) - il diritto di cronaca e di critica, indubbiamente riconosciuto a ciascun cittadino in base all'art. 21 Cost., non può oltrepassare limiti ben precisi costituiti dal rispetto della verità e dell'interesse pubblico. In particolare il diritto di critica, che si concretizza nella manifestazione di opinioni, può anche non essere obiettivo, ma deve pur sempre corrispondere all'interesse sociale alla comunicazione e a quello della correttezza del linguaggio, senza mai sfociare in ingiurie, contumelie ed offese gratuite e senza mai trascendere in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato.
Orbene nel caso di specie i giudici di merito, adeguandosi ai suddetti principi, nel valutare il contenuto degli articoli pubblicati sul mensile "Il Dibattito", con motivazione immune da vizi logici hanno ritenuto che l'imputato avesse oltrepassato i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica. Infatti tale diritto, pur essendo garantito dall'art. 21 Cost., trova comunque dei limiti intrinseci, il cui superamento determina l'abuso di esso e, quindi, la censurabilità dello stesso. In particolare, come rilevato dalla Corte di merito, l'accusa di corruzione e di connivenza con la mafia, proprio per la sua genericità, trascendeva il diritto di critica, in quanto tale accusa - sia perché priva di ogni riferimento a specifiche vicende, sia perché sfociata in mere contumelie, ingiurie gratuite e offese dirette a colpire sul piano individuale l'TT - non corrispondeva a un interesse sociale alla comunicazione e a quello della correttezza del linguaggio. Manifestamente infondato deve ritenersi il secondo motivo relativo al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 59 c.p., comma 4, tenuto conto che l'imputato, attesa la professione da lui svolta, non poteva ignorare i limiti imposti al diritto di cronaca e di critica. Del tutto generico deve ritenersi il terzo motivo relativo al giudizio di comparazione, tanto più che nel caso di specie è stata inflitta una pena contenuta quasi nel minimo edittale, nonostante la reiterazione delle condotte.
Manifestamente infondato deve ritenersi anche il motivo relativo alla tardività della querela, tenuto conto che, come risulta dal capo di imputazione, la condotta delittuosa è cessata solo nel mese di novembre del 1997.
Manifestamente infondato deve ritenersi infine il motivo relativo alla richiesta di estinzione del reato per prescrizione. Infatti, in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogniqualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che il rinvio o la sospensione non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Cass. Sez. Un. n. 1021 dell'11/01/2002, rv. 220.509). Orbene nel caso di specie risulta dagli atti che nel corso del processo vi furono tre rinvii del dibattimento (vedi verbali del 6 marzo 2000, del 24 novembre 2000 e del 9 marzo 2001) a seguito di richieste di rinvio del difensore, comportanti un periodo di sospensione superiore a mesi cinque, di guisa che al momento della pronuncia della sentenza impugnata il termine di prescrizione non era ancora decorso. Nè il reato può essere dichiarato estinto per prescrizione in questa sede. Infatti il Collegio ritiene di dover condividere indirizzo giurisprudenziale prevalente (Cass. Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, proc De Luca), secondo cui, in presenza di motivi di ricorso improponibili o manifestamente infondati, non è applicabile la disposizione prevista dall'art. 129 c.p.p.. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 (euro cinquecento) a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005