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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:15 in composizione monocratica:
EPIFANI REMO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 964/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-1355-2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Lesina (FG) avverso l'avviso di accertamento e contestuale invito al pagamento dell'IMU sulle aree edificabili – irrogazione di sanzioni amministrative n.080/1355/2025 del 07.06.2025 notificato in
10.07.2025, avente ad oggetto Imposta Municipale Propria anno 2019 afferente alle seguenti aree:
-foglio n.39 p.lla n.62 di cui mq. 627,12 ricadenti in zona F (attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico) del
PRG e valutati a euro 0,94 al mq.; e mq. 2.492,88 ricadenti in zona C1 (di espansione edilizia) del PRG e valutati a euro 68,50 al mq;
-Indirizzo_2 mq. 13.310 ricadenti in zona D1 (industriale) del PRG e valutati a euro 8,50 al mq.; -Indirizzo_3 mq.
6.481 ricadenti in zona D1 (industriale) del PRG e valutati a euro 8,50 al mq.; -Indirizzo_4 mq. 4.079,53 ricadenti in zona D1 (industriale) del PRG e valutati a euro 8,50 al mq.
Il ricorrente, in esito ad articolata digressione sui criteri di determinazione del valore delle aree edificabili, ha dedotto la carenza di motivazione dell'avviso impugnato ed ha contestato il valore venale attribuito ai beni in base alle delibere comunali.
Ha richiamato precedenti decisioni, divenute definitive, favorevoli alle sue ragioni, ha allegato copia delle relative sentenze e chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Lesina non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' utile rammentare che la S.C. con orientamento oramai consolidato (Cass. n. 6702/2020, confermativa di
SS.UU. n. 25506/2006), ha ribadito che : «In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi".
Alla base di detto indirizzo vi è la considerazione che l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica costituisce elemento idoneo per determinare l'incremento del valore venale dell'immobile, il quale può essere influenzato dal particolare andamento del mercato ( a questo proposito il ricorrente non manca di evidenziare il periodo di stagnazione economica che ha investito il territorio con conseguente scarsa appetibilità delle aree ) nonché dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi"
Trattasi di elementi che non privano le aree del carattere di edificabilità loro impresso dalla pianificazione generale ma che possono, invece, comportare la variazione della misura del prelievo fiscale, conformemente alla natura periodica del tributo.
Posta tale premessa, venendo all'esame dello specifico motivo di doglianza costituito dalla carenza di motivazione , ritiene questa Corte che la delibera di C.C. n. 08 del 23.04.2019 di adeguamento dei valori, non assolve agli obblighi motivazionali, risolvendosi essa in una mera elencazione di regole generali di determinazione dei valori imponibili in assenza di riferimenti ai parametri legislativamente indicati dalla normativa ( classe demografica del Comune, indice di edificabilità, destinazione d'uso, andamento del mercato edilizio, ubicazione dell'area e sue specifiche caratteristiche, eventuali costi occorrenti per lavori di adattamento del terreno ai fini della successiva edificazione, prezzi medi rilevati dalla vendita di aree aventi caratteristiche simili).
L'accertamento, poiché basato integralmente sulla indicata delibera comunale, appare dunque carente di motivazione, non essendo esplicitate le ragioni in forza delle quali è stata determinata la pretesa fiscale né essendo altrimenti evidenziato l'iter logico – giuridico che ha condotto l'ente impositore ad attribuire alle aree determinati valori di stima.
Nessuna difesa è stata spiegata dal Comune, il quale non si è costituito.
Il ricorso va dunque accolto per difetto di motivazione dell'atto.
Nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune impositore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:15 in composizione monocratica:
EPIFANI REMO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 964/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-1355-2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Lesina (FG) avverso l'avviso di accertamento e contestuale invito al pagamento dell'IMU sulle aree edificabili – irrogazione di sanzioni amministrative n.080/1355/2025 del 07.06.2025 notificato in
10.07.2025, avente ad oggetto Imposta Municipale Propria anno 2019 afferente alle seguenti aree:
-foglio n.39 p.lla n.62 di cui mq. 627,12 ricadenti in zona F (attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico) del
PRG e valutati a euro 0,94 al mq.; e mq. 2.492,88 ricadenti in zona C1 (di espansione edilizia) del PRG e valutati a euro 68,50 al mq;
-Indirizzo_2 mq. 13.310 ricadenti in zona D1 (industriale) del PRG e valutati a euro 8,50 al mq.; -Indirizzo_3 mq.
6.481 ricadenti in zona D1 (industriale) del PRG e valutati a euro 8,50 al mq.; -Indirizzo_4 mq. 4.079,53 ricadenti in zona D1 (industriale) del PRG e valutati a euro 8,50 al mq.
Il ricorrente, in esito ad articolata digressione sui criteri di determinazione del valore delle aree edificabili, ha dedotto la carenza di motivazione dell'avviso impugnato ed ha contestato il valore venale attribuito ai beni in base alle delibere comunali.
Ha richiamato precedenti decisioni, divenute definitive, favorevoli alle sue ragioni, ha allegato copia delle relative sentenze e chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Lesina non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' utile rammentare che la S.C. con orientamento oramai consolidato (Cass. n. 6702/2020, confermativa di
SS.UU. n. 25506/2006), ha ribadito che : «In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi".
Alla base di detto indirizzo vi è la considerazione che l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica costituisce elemento idoneo per determinare l'incremento del valore venale dell'immobile, il quale può essere influenzato dal particolare andamento del mercato ( a questo proposito il ricorrente non manca di evidenziare il periodo di stagnazione economica che ha investito il territorio con conseguente scarsa appetibilità delle aree ) nonché dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi"
Trattasi di elementi che non privano le aree del carattere di edificabilità loro impresso dalla pianificazione generale ma che possono, invece, comportare la variazione della misura del prelievo fiscale, conformemente alla natura periodica del tributo.
Posta tale premessa, venendo all'esame dello specifico motivo di doglianza costituito dalla carenza di motivazione , ritiene questa Corte che la delibera di C.C. n. 08 del 23.04.2019 di adeguamento dei valori, non assolve agli obblighi motivazionali, risolvendosi essa in una mera elencazione di regole generali di determinazione dei valori imponibili in assenza di riferimenti ai parametri legislativamente indicati dalla normativa ( classe demografica del Comune, indice di edificabilità, destinazione d'uso, andamento del mercato edilizio, ubicazione dell'area e sue specifiche caratteristiche, eventuali costi occorrenti per lavori di adattamento del terreno ai fini della successiva edificazione, prezzi medi rilevati dalla vendita di aree aventi caratteristiche simili).
L'accertamento, poiché basato integralmente sulla indicata delibera comunale, appare dunque carente di motivazione, non essendo esplicitate le ragioni in forza delle quali è stata determinata la pretesa fiscale né essendo altrimenti evidenziato l'iter logico – giuridico che ha condotto l'ente impositore ad attribuire alle aree determinati valori di stima.
Nessuna difesa è stata spiegata dal Comune, il quale non si è costituito.
Il ricorso va dunque accolto per difetto di motivazione dell'atto.
Nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune impositore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate