Sentenza 23 settembre 2008
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Il delitto consistente nel compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una persona in altro Stato ha natura di reato di pericolo o a consumazione anticipata e si perfeziona per il solo fatto che siano compiuti atti diretti a favorire l'ingresso, a prescindere dall'effettività, durata e finalità dell'ingresso medesimo, in quest'ultima incluso il mero transito con destinazione finale il Paese di origine della persona stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2008, n. 38159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38159 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 23/09/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1165
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 017814/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TRIESTE;
nei confronti di:
DI IO, N. IL 09/12/1976;
avverso SENTENZA del 25/09/2007 TRIBUNALE di TOLMEZZO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Gialanella, che ha concluso per ann.to con rinvio a C.A. Trieste.
MOTIVI DELLA DECISIOE
La sentenza in epigrafe ha assolto il cittadino romeno IM ON dall'imputazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, (compimento di atti diretti a procurare l'ingresso del connazionale AR TU - in stato di clandestinità in Italia - in uno Stato di cui il medesimo non era cittadino ed in cui non aveva titolo di residenza permanente), ritenendo provato, in base alla documentazione prodotta, che l'AR stava facendo rientro in Romania, con conseguente necessità di transitare attraverso l'Austria e l'Ungheria, ed aderendo all'indirizzo giurisprudenziale per cui tale particolare ipotesi non integrerebbe il reato contestato. Il P.G. ha proposto ricorso non contestando la decisione quanto all'affermazione della raggiunta prova della circostanza che l'AR fosse diretto in Romania e necessitato a transitare soltanto attraverso l'Austria (e successivamente l'Ungheria) ma confutando l'assunto (peraltro non espresso dal giudice a quo) secondo il quale spetterebbe all'accusa dimostrare la non provvisorietà dell'introduzione del soggetto dall'Italia nel Paese terzo e richiamando (evidentemente in senso adesivo) un precedente di questa stessa sezione (Cass., sez. 1,15.6.2007, n. 29728) per cui il reato in questione, in quanto "di pericolo", si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'ingresso del clandestino extra-comunitario in un altro Stato, irrilevante essendo la durata della permanenza o la destinazione finale, a meno che non risulti provato (non in base a mere asserzioni del trasportato ma, ad esempio, mediante i titoli di viaggio per il successivo percorso) che lo straniero sia diretto al proprio paese d'origine. Il ricorso è fondato, alla stregua dell'orientamento ormai prevalso nella giurisprudenza di questa stessa sezione e recentemente affermato, tra le altre, con sentenza 28.2.2008, LI (CED Cass., rv. 239565), secondo cui il delitto consistente nel compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una persona in altro Stato ha natura di reato di pericolo od a consumazione anticipata e si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire detto ingresso, a prescindere dall'effettività, durata e finalità dell'ingresso medesimo, ivi inclusa quella di mero transito con destinazione finale il paese di origine del soggetto (restando in tal modo superato anche l'orientamento "temperato" richiamato dal ricorrente).
Il rinvio va disposto al giudice competente per l'appello, ex art.569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trieste per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2008