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Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25596 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VE ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
udito il PG, VALENTINA MANUALI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 giugno 2021 il Tribunale di Milano, in rito ordinario, ha condannato ST NA alla pena di 1 mese di arresto per il reato dell'art. 660 cod. pen. per aver effettuato nutiperose telefonate anche a sfondo sessuale al numero verde della ditta Murprotec: fatto avvenuto dal 29 ottobre al 30 ottobre 2017. Con sentenza del 13 ottobre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25596 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 01/03/2023 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale perché non è stato sospeso il giudizio di appello in applicizione delle nuove norme sulla procedibilità a querela del reato in esame. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione perché è stata inflitta all'imputato pena detentiva anziché pecuniaria. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, Valentina Manuali, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, in cui si deduce erronea applicazione della legge penale perché, nonostante la richiesta della difesa, non è stato sospeso il giudizio di appello in applicazione delle nuove norme sulla procedibilità a querela del reato in esame, è manifestamente infondato. E' vero, infatti, che l'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto che il reato di cui all'art. 660 cod. proc. pen. diventi procedibile a querela della persona offesa e che l'art. 85 dello stesso decreto ha previsto una disciplina transitoria che prevede adempimenti in capo all'autorità giudiziaria, però alla data della pronuncia della Corte d'appello, che è il 13 ottobre 2022, la norma non era ancora in vigore, atteso che la stessa avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° novembre 2022, termine, peraltro, poi differito al 30 dicembre 2022 per effetto del d.L. 31 ottobre 2022, n. 162. Non esisteva, pertanto, alcun obbligo giuridico del giudice d'appello di differire la decisione in base ad una norma che non era ancora in vigore. E' vero, poi, che la norma è entrata in vigore nelle more della fissazione del giudizio in cassazione, ma ciò non comporta l'obbligo per il giudice di legittimità di dover provvedere agli adempimenti di cui all'art. 85 del d.lgs. 150 del 2022 citato, perché l'inammissibilità del ricorso, che sarà rilevata ai punti successivi di questa sentenza, permette, infatti, di escludere che il procedimento debba essere t considerato "pendente" alla data di entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551; per un'applicazione proprio sull'art. 85 citato v. Sez. 4, Sentenza n. 4183 del 10 gennaio 2023, Tonsig, n.m.). 2. E' inammissibile anche il secondo motivo, in cui si deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine alla decisione del giudice di primo grado, confermata in appello, di infliggere all'imputato pena detentiva, anziché pecuniaria. Il motivo è inammissibile, perché privo del requisito di specificità dei motivi di ricorso (cfr. Sez. 3, n. 2754 del 6/12/2017, dep. 2018, Bimonte, rv. 272448, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, rv. 255568; nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), non confrontandosi con il contenuto della pronuncia impugnata. La sentenza di secondo grado, infatti, aveva respinto il relativo motivo di appello, affermando che l'imputato era già stato condannato a pene pecuniarie il che lo aveva indotto a sottovalutare tali condanne. Il motivo di ricorso non prende posizione su questa affermazione della Corte, che non prova a destrutturare, ma si sofferma con considerazioni di carattere generale, e quindi generiche, sulle finalità rieducative della pena. Formulato in questi termini, il motivo è, pertanto, inammissibile. 3. Il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Il motivo è inammissibile, perché, quando, come nel caso in esame, il reato dell'art. 660 cod. pen. è realizzato mediante la reiterazione della condotta tipica, l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità è esclusa per scelta normativa (Sez. 1, Sentenza n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274794: La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione in relazione al reato di molestia ex art. 660 cod. pen. nel caso di reiterazione della condotta tipica, nella specie, pedinamento della persona offesa, senza necessità di esplicita motivazione sul punto). 4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
udito il PG, VALENTINA MANUALI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 giugno 2021 il Tribunale di Milano, in rito ordinario, ha condannato ST NA alla pena di 1 mese di arresto per il reato dell'art. 660 cod. pen. per aver effettuato nutiperose telefonate anche a sfondo sessuale al numero verde della ditta Murprotec: fatto avvenuto dal 29 ottobre al 30 ottobre 2017. Con sentenza del 13 ottobre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25596 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 01/03/2023 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale perché non è stato sospeso il giudizio di appello in applicizione delle nuove norme sulla procedibilità a querela del reato in esame. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione perché è stata inflitta all'imputato pena detentiva anziché pecuniaria. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, Valentina Manuali, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, in cui si deduce erronea applicazione della legge penale perché, nonostante la richiesta della difesa, non è stato sospeso il giudizio di appello in applicazione delle nuove norme sulla procedibilità a querela del reato in esame, è manifestamente infondato. E' vero, infatti, che l'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto che il reato di cui all'art. 660 cod. proc. pen. diventi procedibile a querela della persona offesa e che l'art. 85 dello stesso decreto ha previsto una disciplina transitoria che prevede adempimenti in capo all'autorità giudiziaria, però alla data della pronuncia della Corte d'appello, che è il 13 ottobre 2022, la norma non era ancora in vigore, atteso che la stessa avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° novembre 2022, termine, peraltro, poi differito al 30 dicembre 2022 per effetto del d.L. 31 ottobre 2022, n. 162. Non esisteva, pertanto, alcun obbligo giuridico del giudice d'appello di differire la decisione in base ad una norma che non era ancora in vigore. E' vero, poi, che la norma è entrata in vigore nelle more della fissazione del giudizio in cassazione, ma ciò non comporta l'obbligo per il giudice di legittimità di dover provvedere agli adempimenti di cui all'art. 85 del d.lgs. 150 del 2022 citato, perché l'inammissibilità del ricorso, che sarà rilevata ai punti successivi di questa sentenza, permette, infatti, di escludere che il procedimento debba essere t considerato "pendente" alla data di entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551; per un'applicazione proprio sull'art. 85 citato v. Sez. 4, Sentenza n. 4183 del 10 gennaio 2023, Tonsig, n.m.). 2. E' inammissibile anche il secondo motivo, in cui si deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine alla decisione del giudice di primo grado, confermata in appello, di infliggere all'imputato pena detentiva, anziché pecuniaria. Il motivo è inammissibile, perché privo del requisito di specificità dei motivi di ricorso (cfr. Sez. 3, n. 2754 del 6/12/2017, dep. 2018, Bimonte, rv. 272448, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, rv. 255568; nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), non confrontandosi con il contenuto della pronuncia impugnata. La sentenza di secondo grado, infatti, aveva respinto il relativo motivo di appello, affermando che l'imputato era già stato condannato a pene pecuniarie il che lo aveva indotto a sottovalutare tali condanne. Il motivo di ricorso non prende posizione su questa affermazione della Corte, che non prova a destrutturare, ma si sofferma con considerazioni di carattere generale, e quindi generiche, sulle finalità rieducative della pena. Formulato in questi termini, il motivo è, pertanto, inammissibile. 3. Il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Il motivo è inammissibile, perché, quando, come nel caso in esame, il reato dell'art. 660 cod. pen. è realizzato mediante la reiterazione della condotta tipica, l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità è esclusa per scelta normativa (Sez. 1, Sentenza n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274794: La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione in relazione al reato di molestia ex art. 660 cod. pen. nel caso di reiterazione della condotta tipica, nella specie, pedinamento della persona offesa, senza necessità di esplicita motivazione sul punto). 4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° marzo 2023.