Ordinanza cautelare 5 ottobre 2022
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 8052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8052 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08052/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04114/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4114 del 2022, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’Avv. OL Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz 11, domicilia ex lege ;
per l’annullamento:
del provvedimento del Questore della Provincia di Napoli, Prot. 0108398 del 13 maggio 2022, notificato in data 16 maggio 2022, con il quale gli viene fatto “Divieto di accedere per anni CINQUE a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale ed all'estero, ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche e più specificatamente gli incontri anche amichevoli, disputati dalla squadra della città di Ischia attualmente denominata Ischia Calcio, nonché del provvedimento di comparire personalmente per il medesimo periodo presso il Commissariato di Ischia nei giorni cui avranno luogo le manifestazioni sportive riguardanti la compagine sportiva cittadina di Ischia, attualmente denominata Ischia Calcio, relativa ai seguenti tornei ufficiali: Campionato Nazionale e Coppa Italia che si disputeranno nel territorio nazionale a partire dalla prima competizione successiva alla data di notifica del presente provvedimento, per due volte, al decimo minuto del primo tempo ed al minuto decimo del secondo tempo, sia per le partite in casa che in quelle in trasferta. Nel caso in cui gli incontri in trasferta si svolgano al di fuori dell'isola di Ischia, il predetto dovrà presentarsi, invece, una sola volta, nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 1746 del 5 ottobre 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa AL ET NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 14 luglio 2022 e depositato il successivo 9 settembre 2022, il ricorrente, sostenitore della squadra Ischia Calcio, impugnava il provvedimento con cui il Questore di Napoli, successivamente all’adozione del contraddittorio procedimentale, aveva adottato, nei suoi confronti, le misure di cui all’art 6 l. n. 401/89 (cd. “AS” ed “obbligo di firma”, quest’ultimo prescritto dal comma 5 della disposizione) in seguito ai disordini avvenuti in data 30 gennaio 2022 in occasione dell’incontro Ischia Calcio- Puteolana, presso il piazzale dello stadio “Mazzella” di Ischia. A sostegno del ricorso, il ricorrente articolava tre ordini di censure, con cui deduceva, in sintesi: 1) la propria estraneità ai fatti contestati, trovandosi al momento dei fatti nei “pressi della sua auto con la moglie”; 2) la carenza di istruttoria alla base del provvedimento, avendo l’avviso ex art. 7 l. 241/1990 contestato il lancio di oggetti ed il provvedimento definitivo invece l’utilizzo improprio di un bastone o una mazza di plastica, durante lo scontro con la tifoseria avversaria; 3) la violazione dell’art. 6 c. 5 L. 401/89 (quanto all’adozione, nei suoi confronti, dell’obbligo di firma); 4) l’erroneità del giudizio di pericolosità sociale adottato dalla Questura e basato sulla condanna irrevocabile “per costituzione, direzione o finanziamento di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti, nonché per detenzione illecita di sostanze stupefacenti” laddove, invece, egli sarebbe risultato incensurato.
2. – Si costituiva in giudizio la Questura di Napoli (12 settembre 2022), contestualmente depositando memoria con cui chiedeva il rigetto del ricorso.
3. – Con ordinanza n. 1746 del 5 ottobre 2022, era respinta la domanda di tutela cautelare ed era rilevato d’ufficio ex art. 73, comma 3 c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario quanto all’impugnazione del provvedimento nella parte in cui aveva adottato la prescrizione di cui all’art. 6, comma 5, l. n. 401/89.
4. - All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 novembre 2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
5. – Viene all’esame del Collegio il provvedimento (Prot. 0108398 del 13 maggio 2022) con cui il Questore di Napoli, in esito ai disordini verificatisi presso l’area antistante lo stadio “Mazzella” di Ischia il 30 gennaio 2022, in occasione dell’incontro Ischia Calcio- Puteolana:
a) ha disposto, nei confronti del ricorrente, il divieto di accesso, per anni 5, a decorrere dalla data di notifica, “a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale ed all’estero, ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche e più specificatamente gli incontri anche amichevoli, disputati dalla squadra della città di Ischia attualmente denominata Ischia Calcio, nonché dalla Nazionale Italiana, anche “Under 21”, nonché di tutte le squadre di calcio che militano nei campionati nazionali di serie “A”, “B”, “C” e “D”, “Eccellenza” e “Promozione”, “Prima” , “Seconda” e “Terza Categoria” e a tutti gli incontri di calcio relativi alla “Coppa Italia”, Europa League, Champions League, e Conference League, con estensione del divieto i luoghi antistanti gli stadi, alle stazioni ferroviarie e metropolitane, agli scali aerei e portuali, ai caselli ed alle aree di servizio autostradali e a i luoghi comunque interessati alla sosta, al transito, al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni, in concomitanza con le stesse. In particolare nel Comune di Ischia, il divieto è esteso nel raggio di 300 m dallo stadio “Mazzella”, interessati alla sosta ed al transito dei tifosi diretti all’impianto, da due ore prima dell’inizio a due ore dopo il termine della manifestazione sportiva”;
b) ha prescritto altresì al ricorrente “in considerazione del fatto che è già destinatario di un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, in relazione alla natura dei fatti ed al fine di rendere effettivo tale divieto, sussistendo elementi legati alla sua personalità che inducono ad ipotizzarne il mancato rispetto, di comparire personalmente per il medesimo periodo presso il Commissariato di Ischia nei giorni cui avranno luogo le manifestazioni sportive riguardanti la compagine sportiva cittadina di Ischia, attualmente denominata Ischia Calcio, relativa ai seguenti tornei ufficiali: Campionato Nazionale e Coppa Italia che si disputeranno nel territorio nazionale a partire dalla prima competizione successiva alla data di notifica del presente provvedimento, per due volte, al decimo minuto del primo tempo ed al minuto decimo del secondo tempo, sia per le partite in casa che in quelle in trasferta. Nel caso in cui gli incontri in trasferta si svolgano al di fuori dell’isola di Ischia, il predetto dovrà presentarsi, invece, una sola volta, nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo.”
3. – Orbene, così riepilogato l’oggetto del contendere, e conformemente al rilievo in questo senso effettuato ex art. 73 comma 3 c.p.a. dall’ordinanza cautelare n. 1746 del 5 ottobre 2022, va anzitutto dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo (in favore del giudice ordinario) quanto all’impugnazione del provvedimento nella parte in cui (b) dispone il cd. “obbligo di firma” (art. 6, comma 5 l. 401/1989): trattandosi di una limitazione imposta alla libertà personale del cittadino (art. 13 Cost.) e, per l’effetto, incidente su diritti soggettivi, la competenza non può infatti che spettare all’AGO, non potendosi peraltro sostenere che laddove l’irrogazione del D.A.S.P.O. si accompagni all’obbligo di firma, allora verrebbe a determinarsi una sorta di vis attractiva suscettibile di escludere in toto la cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr.: T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 07/11/2016, n.1095; vd. anche T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 22/02/2018, n. 153, che richiama, anche T.a.r. Toscana, sez. II, 06/06/2013, n. 955).
3.1. – Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario quanto ai profili di censura (contenuti in particolare nella seconda doglianza e di cui supra , al par. 1, n.3, ma anche nelle altre doglianze), laddove diretti a censurare l’obbligo di firma (b) e non il AS.
4. – Passando all’esame, nel merito, delle residue censure, relative all’impugnazione del AS (a), va anzitutto osservato che, in via generale, tale provvedimento “è una misura di natura preventiva e non sanzionatoria, connotata da ampia discrezionalità da parte dell’autorità amministrativa. Tale misura è finalizzata a prevenire situazioni di pericolo concreto per l’ordine pubblico e la pubblica incolumità, e non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio sulle condotte del destinatario, ma si basa su una dimostrazione fondata su elementi di fatto che rendano la pericolosità del soggetto “più probabile che non”. ( ex multis e di recente, T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, Sentenza, 07/01/2025; vd. anche, T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 11/07/2024, n. 1133, per cui: “in materia di misure di prevenzione, […] per l’adozione di un AS è al contempo sufficiente ed indispensabile un giudizio prognostico negativo in capo ai destinatari fondato su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità, stante la sua natura e finalità, non sanzionatoria o afflittiva bensì connotata dallo scopo di prevenire il ripetersi di episodi di violenza di cui si siano resi protagonisti i destinatari di esso in occasione di competizioni sportive”). Per quanto qui di rilievo, inoltre, la giurisprudenza amministrativa non richiede, per i casi, come quello di specie, di “violenza collettiva”, ai fini del provvedimento inibitorio delle manifestazioni sportive l’art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401, che venga accertato uno specifico atto di violenza da parte di ciascun soggetto appartenente al gruppo, in quanto i comportamenti sanzionati sono possibili proprio in quanto collettivi e, come tali, risultano minacciosi per l’ordine pubblico (cfr.: T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 07/04/2022, n.604; vedi anche T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 10/09/2024, n. 2114 e T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 29/05/2024, n. 1222). Poste tali coordinate, non v’è dubbio che l’Amministrazione abbia fatto corretta applicazione dell’istituto in esame, emergendo dagli atti del giudizio plurimi elementi convergenti in ordine alla partecipazione attiva del ricorrente ai disordini: per quanto, infatti, lo -OMISSIS- (pacifico ed incontestato il verificarsi del tumulto del 30 gennaio 2022) sostenga, in estrema sintesi, di essersi trovato nei pressi dello stadio, ma non anche di aver partecipato ai disordini, l’amministrazione ha invece acclarato la sua partecipazione (attiva) a mezzo di una serie di indici, riportati nella relazione di servizio redatta dagli Agenti di Pubblica Sicurezza del Commissariato di Ischia e richiamati nel provvedimento impugnato, ed attestanti la sua identificazione tra gli “autori” sia mediante l’esame dei rilievi fotografici, acquisiti dal sistema di videosorveglianza posto a servizio di un esercizio commerciale limitrofo al luogo teatro degli scontri tra le avverse tifoserie (“la Stuzzicheria”, presso la quale lo stesso ricorrente riferisce di essersi recato), sia mediante il suo riconoscimento da parte agenti ivi presenti (così si legge nel provvedimento impugnato: “dalla disamina del materiale acquisito, il personale operante individuava tre tifosi locali, già riconosciuti dal personale in servizio durante gli scontri tra cui -OMISSIS- che, nella circostanza, brandisce una mazza che utilizza durante i tafferugli”, “la ricostruzione effettuata dal personale operante che, grazi alla disamina dei filmati acquisiti, ha identificato distintamente il -OMISSIS- tra gli autori dei disordini. Il predetto viene ripreso mentre brandisce un oggetto, un bastone o una mazza di plastica, che utilizza durante lo scontro. Il -OMISSIS- si distingue per la grossa corporatura, l’altezza rilevante e l’abbigliamento indossato che, da un confronto tra i fotogrammi, risulta identico a quello ripreso durante l’incontro”). Alla luce di tale complessivo quadro (di fatto non contestato dal ricorrente successivamente alla costituzione dell’Amministrazione, ed al deposito, da parte di quest’ultima, di memorie e documenti) gli elementi addotti in ricorso non sono idonei, ad avviso del Collegio, a minare la ragionevolezza del giudizio dell’Amministrazione, fondato su di una approfondita istruttoria e corredato da dettagliata motivazione. Va peraltro aggiunto che - indimostrata la lesione del contraddittorio procedimentale da parte della descrizione della condotta contestata contenuta nell’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 (che si presenta sufficientemente circostanziato) – come condivisibilmente argomentato dall’Amministrazione resistente, non può non rilevarsi l’equivalenza delle diverse modalità di estrinsecazione della condotta (“lancio di oggetti” ed utilizzo di “mazza”) ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo, non incidendo il diverso mezzo utilizzato sull’entità del “pericolo” cagionato e legato comunque ad un episodio di grave violenza collettiva in occasione di un evento sportivo. Ciò posto e ritenuta la sufficienza istruttoria e motivazionale a corredo del provvedimento impugnato, si palesano irrilevanti anche le ulteriori contestazioni in ordine alla pericolosità del ricorrente, fondate su precedenti penali (giudizio di pericolosità, peraltro, espunto dall’Amministrazione nelle riedizione del provvedimento impugnato, in quanto frutto di un mero errore materiale, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione ulteriore dei relativi profili di doglianza).
In definitiva il ricorso deve:
- in parte essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;
- in parte essere respinto.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3225/2017; n. 3229/2017; Cassazione civile, Sez. V, n. 7663/2012). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. – Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso:
- in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione:
- condanna parte ricorrente alla refusione, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
OL IN, Presidente
AL ET NI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL ET NI | OL IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.