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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3648 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 6252/2025
Oggi 16/12/2025 sono comparsi:
Per Avv.to Rossi P in sost. l'avv.to/l'avv.ta Parte_1
NA IA
Per CP_1 Controparte_2
unzionario
[...] Controparte_3
L'avv.to Rossi precisa le conclusioni come da ricorso.
Il dott. precisa le conclusioni come da comparsa. CP_3
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti, rinunciano alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
LO CU
1 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6252/2025 tra le parti:
Parte Attrice: in persona della o del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore con l'Avv. NA IA
Parte Convenuta: Controparte_4
, in persona della o del legale
[...] rappresentante pro-tempore, con il Funzionario delegato
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone all'ordinanza della Camera di Commercio di n. Parte_1 CP_1 12345/2025 del 09.04.2025 recante condanna a euro 1500,00 per sanzione amministrativa pecuniaria ed euro 49,00 per spese di notifica e spese d'ufficio a favore dell'Erario, elevata per violazione delle disposizioni della legge 54/2011 del 11/04/2011 artt. 10 e 14 per aver posto in commercio giocattoli sprovvisti di marcatura CE e di avvertenze in lingua italiana.
L'opponente eccepisce:
1) la mancanza di una valutazione tecnica o peritale a sostegno dell'addebito;
2) l'assenza di esame in contraddittorio dei prodotti;
3) di aver chiesto la partecipazione al procedimento amministrativo.
Pertanto, chiede l'annullamento dell'ordinanza n. 12345/2025 del Parte_1 09.04.2025 di Bologna. Controparte_2
si difende allegando che l'addebito si fonda su un Controparte_2 CP_1 accertamento che non implica valutazioni tecniche oltre che su una richiesta di documentazione non fornita e di aver convocato la ricorrente presso gli uffici della
2 di in data 17.09.2024 al fine di formalizzare le Controparte_2 CP_1 dichiarazioni e/o argomentazioni.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_2 CP_4
2.
L'opposizione è infondata.
L'esistenza o meno di indicazione in lingua italiana o dell'importatore, l'esistenza o meno della marcatura CE o delle avvertenze di sicurezza, sono suscettibili di accertamento in fatto (svolto peraltro da pubblici ufficiali la cui verbalizzazione è fidefacente) che non implica profili tecnici o valutativi tali da richiedere una perizia.
Quanto agli aspetti di garanzia, essi sono disciplinati dalla L. n. 689/1981 e richiamati nel verbale di accertamento, ma non risulta che gli elementi o la documentazione mancante siano state fornite dalla ricorrente nel termine ivi previsto (la ricorrente produce scritti difensivi datati solo 6 aprile 2024, in questa sede privi degli allegati che dovrebbero smentire quanto accertato dagli agenti operatori e su cui dunque legittimamente si basa la sanzione).
Quanto al contraddittorio con la la ricorrente non ha contestato Controparte_2 specificamente la documentazione allegata dalla resistente, da cui si evince l'avvenuta interlocuzione con esame delle ragioni addotte (in particolare richiesta di audizione on- line ed esplicitazione delle deduzioni).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione.
Bologna, 16/12/2025
Il giudice
LO CU
3
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 6252/2025
Oggi 16/12/2025 sono comparsi:
Per Avv.to Rossi P in sost. l'avv.to/l'avv.ta Parte_1
NA IA
Per CP_1 Controparte_2
unzionario
[...] Controparte_3
L'avv.to Rossi precisa le conclusioni come da ricorso.
Il dott. precisa le conclusioni come da comparsa. CP_3
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti, rinunciano alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
LO CU
1 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6252/2025 tra le parti:
Parte Attrice: in persona della o del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore con l'Avv. NA IA
Parte Convenuta: Controparte_4
, in persona della o del legale
[...] rappresentante pro-tempore, con il Funzionario delegato
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone all'ordinanza della Camera di Commercio di n. Parte_1 CP_1 12345/2025 del 09.04.2025 recante condanna a euro 1500,00 per sanzione amministrativa pecuniaria ed euro 49,00 per spese di notifica e spese d'ufficio a favore dell'Erario, elevata per violazione delle disposizioni della legge 54/2011 del 11/04/2011 artt. 10 e 14 per aver posto in commercio giocattoli sprovvisti di marcatura CE e di avvertenze in lingua italiana.
L'opponente eccepisce:
1) la mancanza di una valutazione tecnica o peritale a sostegno dell'addebito;
2) l'assenza di esame in contraddittorio dei prodotti;
3) di aver chiesto la partecipazione al procedimento amministrativo.
Pertanto, chiede l'annullamento dell'ordinanza n. 12345/2025 del Parte_1 09.04.2025 di Bologna. Controparte_2
si difende allegando che l'addebito si fonda su un Controparte_2 CP_1 accertamento che non implica valutazioni tecniche oltre che su una richiesta di documentazione non fornita e di aver convocato la ricorrente presso gli uffici della
2 di in data 17.09.2024 al fine di formalizzare le Controparte_2 CP_1 dichiarazioni e/o argomentazioni.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_2 CP_4
2.
L'opposizione è infondata.
L'esistenza o meno di indicazione in lingua italiana o dell'importatore, l'esistenza o meno della marcatura CE o delle avvertenze di sicurezza, sono suscettibili di accertamento in fatto (svolto peraltro da pubblici ufficiali la cui verbalizzazione è fidefacente) che non implica profili tecnici o valutativi tali da richiedere una perizia.
Quanto agli aspetti di garanzia, essi sono disciplinati dalla L. n. 689/1981 e richiamati nel verbale di accertamento, ma non risulta che gli elementi o la documentazione mancante siano state fornite dalla ricorrente nel termine ivi previsto (la ricorrente produce scritti difensivi datati solo 6 aprile 2024, in questa sede privi degli allegati che dovrebbero smentire quanto accertato dagli agenti operatori e su cui dunque legittimamente si basa la sanzione).
Quanto al contraddittorio con la la ricorrente non ha contestato Controparte_2 specificamente la documentazione allegata dalla resistente, da cui si evince l'avvenuta interlocuzione con esame delle ragioni addotte (in particolare richiesta di audizione on- line ed esplicitazione delle deduzioni).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione.
Bologna, 16/12/2025
Il giudice
LO CU
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