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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 25/02/2026, n. 3245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3245 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3245/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20612/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 09735080638
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1717591356 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1717591356 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1717591356 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1717591356 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1717591356 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28.10.2025 e depositato il 27.11.2025 è impugnato l'avviso di accertamento Tari per omessa/infedele dichiarazione – annualità dal 2020 al 2024 - con importo di € 5.918,00 emesso da Napoli
Obiettivo Valore s.r.l. in qualità di società concessionaria della riscossione del Comune di Napoli, notificato al contribuente in data 5.8.2025.
L'atto si riferisce a n. 2 distinte utenze: n. 7063621 (Indirizzo_1 – cat. A2, n. 2 occupanti) e n. 7063622 (Indirizzo_2 – cat. C2, n. 2 occupanti).
L'istante deduce i seguenti motivi di diritto: violazione dell'art. 1, comma 641, della L. n. 147 del 2013, difetto di istruttoria ed erroneità dei calcoli, violazione dell'art. 10 della L. n. 212 del 2000.
In riferimento alla utenza n. 7063621, l'ente locale avrebbe erroneamente calcolato la quota variabile presumendo la presenza di due occupanti, in palese contrasto con le risultanze anagrafiche ufficiali dalle quali risulta che il ricorrente è l'unico occupante.
Quanto alla utenza n. 7063622, difetterebbe il presupposto impositivo poiché si tratta di una cantina pertinenziale completamente vuota, priva di qualsiasi allaccio a utenze (energia elettrica, acqua, gas), non arredata, oggettivamente inidonea alla produzione di rifiuti urbani.
Resiste in giudizio il Comune di Napoli che eccepisce il difetto di legittimazione passiva in quanto le dedotte illegittimità afferiscono all'attività di Napoli Obiettivo Valore, in qualità di concessionario per la riscossione.
Si è costituita Napoli Obiettivo Valore che espone di aver proceduto solo in parte alla rettifica della Tari in riferimento all'immobile di Indirizzo_3, tenendo conto dell'effettivo numero dei soggetti occupanti, con adozione di un nuovo avviso di accertamento con importo di € 3.985,00.
Viceversa, quanto all'immobile di Indirizzo_4, ribadisce la legittimità dell'azione impositiva in quanto la insussistenza di utenze attive non rappresenterebbe un elemento idoneo ad escludere l'assoggettamento ad imposizione fiscale, non ricadendo la fattispecie nelle fattispecie esentate di cui all'art. 5 del regolamento comunale che richiede, quale presupposto, l'oggettiva inutilizzabilità del cespite.
Con memoria depositata il 6.2.2026 parte ricorrente, alla luce del nuovo avviso di accertamento, chiede dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere in riferimento all'immobile di Indirizzo_3
mentre, quanto al cespite di Indirizzo_4 , ribadisce l'illegittimità del nuovo provvedimento che conterrebbe ulteriori illegittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va in parte dichiarato estinto e, per il resto, è inammissibile. Si è visto che l'avviso di accertamento Tari per omessa/infedele dichiarazione – annualità 2020 al 2024 ha ad oggetto n. 2 distinte utenze: n. 7063621 (Indirizzo_1 – cat. A2, n. 2 occupanti) e n. 7063622 (Indirizzo_2 – cat. C2, n. 2 occupanti).
Quanto alla pretesa tributaria riferita all'immobile di Indirizzo_3, la società concessionaria Napoli Obiettivo Valore ha emesso un nuovo avviso di accertamento rettificato che, recependo le osservazioni della parte ricorrente, ha indicato n. 1 occupante, con conseguente rideterminazione del quantum in senso satisfattivo per il ricorrente.
Con riferimento a tale cespite, pertanto, non resta che dichiarare la parziale estinzione del giudizio per parziale cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Con riguardo all'altro immobile di Indirizzo_4, viceversa, Napoli Obiettivo Valore ha confermato la pretesa creditoria con nuovo avviso che, tuttavia, non è stato gravato dal contribuente.
In proposito, giova rammentare (Cass., n. 15051/2014) che nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado.
Ebbene, a fronte di un nuovo atto impositivo recante conferma della potestà impositiva, il contribuente avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti ex art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992, da notificare alla controparte, al fine di consentire la rituale instaurazione del contraddittorio anche oltre il perimetro dell'oggetto instaurato con il gravame introduttivo.
Si aggiunga che la "memoria illustrativa" di cui all'art. 32, comma 2 della legge sul processo tributario (Cass.,
n. 19894/2005, n. 21844/2010) ha la sola funzione di illustrare (mediante lo svolgimento di argomentazioni giuridiche) i motivi di impugnazione e le eccezioni già proposte dalle parti, e non anche di introdurre nuovi temi di indagine.
In assenza di proposizione di motivi aggiunti, quanto all'immobile di Indirizzo_4, va quindi dichiarata la definitività della pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento rettificato che non può, pertanto, essere scrutinato in assenza di rituale impugnazione notificata alla controparte e della omessa instaurazione del contraddittorio su tale nuovo provvedimento.
Sotto distinto profilo, sussiste carenza di interesse alla impugnazione dell'avviso di accertamento n.
1717591356 impugnato nel presente giudizio poichè l'eventuale accoglimento non avrebbe alcuna utilità per la parte ricorrente, visto che per il predetto immobile è stato emanato un successivo avviso in rettifica non ritualmente gravato.
La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
In parte dichiara l'estinzione per cessazione della materia del contendere, in parte dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20612/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 09735080638
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1717591356 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1717591356 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1717591356 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1717591356 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1717591356 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28.10.2025 e depositato il 27.11.2025 è impugnato l'avviso di accertamento Tari per omessa/infedele dichiarazione – annualità dal 2020 al 2024 - con importo di € 5.918,00 emesso da Napoli
Obiettivo Valore s.r.l. in qualità di società concessionaria della riscossione del Comune di Napoli, notificato al contribuente in data 5.8.2025.
L'atto si riferisce a n. 2 distinte utenze: n. 7063621 (Indirizzo_1 – cat. A2, n. 2 occupanti) e n. 7063622 (Indirizzo_2 – cat. C2, n. 2 occupanti).
L'istante deduce i seguenti motivi di diritto: violazione dell'art. 1, comma 641, della L. n. 147 del 2013, difetto di istruttoria ed erroneità dei calcoli, violazione dell'art. 10 della L. n. 212 del 2000.
In riferimento alla utenza n. 7063621, l'ente locale avrebbe erroneamente calcolato la quota variabile presumendo la presenza di due occupanti, in palese contrasto con le risultanze anagrafiche ufficiali dalle quali risulta che il ricorrente è l'unico occupante.
Quanto alla utenza n. 7063622, difetterebbe il presupposto impositivo poiché si tratta di una cantina pertinenziale completamente vuota, priva di qualsiasi allaccio a utenze (energia elettrica, acqua, gas), non arredata, oggettivamente inidonea alla produzione di rifiuti urbani.
Resiste in giudizio il Comune di Napoli che eccepisce il difetto di legittimazione passiva in quanto le dedotte illegittimità afferiscono all'attività di Napoli Obiettivo Valore, in qualità di concessionario per la riscossione.
Si è costituita Napoli Obiettivo Valore che espone di aver proceduto solo in parte alla rettifica della Tari in riferimento all'immobile di Indirizzo_3, tenendo conto dell'effettivo numero dei soggetti occupanti, con adozione di un nuovo avviso di accertamento con importo di € 3.985,00.
Viceversa, quanto all'immobile di Indirizzo_4, ribadisce la legittimità dell'azione impositiva in quanto la insussistenza di utenze attive non rappresenterebbe un elemento idoneo ad escludere l'assoggettamento ad imposizione fiscale, non ricadendo la fattispecie nelle fattispecie esentate di cui all'art. 5 del regolamento comunale che richiede, quale presupposto, l'oggettiva inutilizzabilità del cespite.
Con memoria depositata il 6.2.2026 parte ricorrente, alla luce del nuovo avviso di accertamento, chiede dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere in riferimento all'immobile di Indirizzo_3
mentre, quanto al cespite di Indirizzo_4 , ribadisce l'illegittimità del nuovo provvedimento che conterrebbe ulteriori illegittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va in parte dichiarato estinto e, per il resto, è inammissibile. Si è visto che l'avviso di accertamento Tari per omessa/infedele dichiarazione – annualità 2020 al 2024 ha ad oggetto n. 2 distinte utenze: n. 7063621 (Indirizzo_1 – cat. A2, n. 2 occupanti) e n. 7063622 (Indirizzo_2 – cat. C2, n. 2 occupanti).
Quanto alla pretesa tributaria riferita all'immobile di Indirizzo_3, la società concessionaria Napoli Obiettivo Valore ha emesso un nuovo avviso di accertamento rettificato che, recependo le osservazioni della parte ricorrente, ha indicato n. 1 occupante, con conseguente rideterminazione del quantum in senso satisfattivo per il ricorrente.
Con riferimento a tale cespite, pertanto, non resta che dichiarare la parziale estinzione del giudizio per parziale cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Con riguardo all'altro immobile di Indirizzo_4, viceversa, Napoli Obiettivo Valore ha confermato la pretesa creditoria con nuovo avviso che, tuttavia, non è stato gravato dal contribuente.
In proposito, giova rammentare (Cass., n. 15051/2014) che nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado.
Ebbene, a fronte di un nuovo atto impositivo recante conferma della potestà impositiva, il contribuente avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti ex art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992, da notificare alla controparte, al fine di consentire la rituale instaurazione del contraddittorio anche oltre il perimetro dell'oggetto instaurato con il gravame introduttivo.
Si aggiunga che la "memoria illustrativa" di cui all'art. 32, comma 2 della legge sul processo tributario (Cass.,
n. 19894/2005, n. 21844/2010) ha la sola funzione di illustrare (mediante lo svolgimento di argomentazioni giuridiche) i motivi di impugnazione e le eccezioni già proposte dalle parti, e non anche di introdurre nuovi temi di indagine.
In assenza di proposizione di motivi aggiunti, quanto all'immobile di Indirizzo_4, va quindi dichiarata la definitività della pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento rettificato che non può, pertanto, essere scrutinato in assenza di rituale impugnazione notificata alla controparte e della omessa instaurazione del contraddittorio su tale nuovo provvedimento.
Sotto distinto profilo, sussiste carenza di interesse alla impugnazione dell'avviso di accertamento n.
1717591356 impugnato nel presente giudizio poichè l'eventuale accoglimento non avrebbe alcuna utilità per la parte ricorrente, visto che per il predetto immobile è stato emanato un successivo avviso in rettifica non ritualmente gravato.
La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
In parte dichiara l'estinzione per cessazione della materia del contendere, in parte dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.