Articolo 9 della Legge 18 maggio 1967, n. 394
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 luglio 1967
Art. 9.
Il controllo della gestione della Scuola e' affidato al Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti cosi' designati:
a) due revisori effettivi ed uno supplente dal Ministro per la pubblica istruzione, scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro, scelti tra funzionari della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.
Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I revisori dei conti durano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere confermati.
Entrata in vigore il 1 luglio 1967