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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2560 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Giangiuseppe Corigliano e dall'avv. Valeria Romiti e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma via Cimone n. 12 Appellante
E
, in persona del Responsabile Contenzioso Controparte_1
Lazio, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Pia Iannaccone e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma viale Giuseppe Mazzini n. 33 Appellata
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Daniela Maria Adimari e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3780/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 13/04/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 09/10/2025. 1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver ricevuto in data 20/04/2022 la notifica via PEC Parte_1 dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 9014412218000, relativa fra l'altro alla cartella di pagamento n. 097 2010 0192079947000, emessa per contributi IVS e CP_2
2006 per un importo complessivo di € 2.305,24, ed all'avviso di addebito n. 397 2016 0033127258000, emesso per contributi IVS 2009 per un importo complessivo di € 5.682,12, ha agito in giudizio contro l' e l' CP_2 Controparte_3 rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata e/o dei ruoli ad essa sottesi, accogliere il ricorso e annullare e/o dichiarare nulla e priva di qualsiasi giuridica efficacia l'opposta intimazione di pagamento in quanto nulla e/o comunque annullabile per tutto quanto ampiamente dedotto ed eccepito nel ricorso, con espressa declaratoria di nullità dei ruoli emessi e/o dei prodromici atti;
In via subordinata, disporre la massima riduzione della pretesa intimata. Con la richiesta, in ogni caso, di condanna dell'ente impositore- riscossore alla restituzione di quanto in pur denegata ipotesi esattivamente introitato, con rivalutazione ed interessi come di legge”.
1.1. Nella resistenza dell' e nella contumacia Controparte_3 dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “- rigetta il ricorso;
condanna la parte CP_2 ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di Controparte_3
, che si liquidano in complessivi € 3.101,55, di cui € 404,55 a titolo di
[...] rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
nulla per le CP_ spese relative al rapporto processuale tra la parte ricorrente e l .
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in difetto dell'estensione “p7m” dell'atto impositivo;
b) infondata l'eccezione di inesistenza della notifica in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in un pubblico registro;
c) infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione;
d) infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi sottesi agli atti impositivi.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando l'erroneità Parte_1 della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato che “l'estensione
“p7m” dell'atto impositivo non è di per sé indicativa della carenza di sottoscrizione del documento”, nella parte in cui ha ritenuto validamente eseguita la notifica dell'intimazione di pagamento pur se proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in alcun pubblico registro, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione e nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, nonché per omessa pronuncia in ordine alla eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti ed alla eccezione relativa agli interessi.
2.1. Si è costituita in giudizio l' resistendo al gravame Controparte_3
e chiedendone il rigetto.
2 2.2. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
2.3. All'odierna udienza, all'esito del rinvio disposto ex art. 348, comma 2, c.p.c. all'udienza del 02/10/2025, presenti tutte le parti la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. È infondato il primo motivo di gravame, con cui l'appellante sostiene che la notificazione tramite PEC dell'atto amministrativo in formato PDF, senza sottoscrizione digitale, non sarebbe valida e, di conseguenza, renderebbe illegittimo l'intero atto allegato alla PEC. Invero, l'intimazione di pagamento notificata via PEC in data 20/04/2022 ad è, come dimostra la documentazione allegata in Parte_1 atti, un documento nativo digitale corredato da firma elettronica certificata, e non anche - come afferma l'appellante - una copia informatica in formato PDF di un documento cartaceo.
4.1. Corrette, dunque, sono le argomentazioni del primo giudice, non congruamente e specificamente censurate dal gravame, secondo cui: a) l'estensione “.pdf” non è di per sé indicativa della carenza di sottoscrizione del documento, poiché qualora la firma sia
“interna” (PAdES), il file mantiene l'estensione “.pdf”, mentre solo qualora la firma sia
“esterna” (CA-dES), il file generato si presenta con unica estensione “.p7m”; b) entrambi i formati risultano, quindi, pienamente ammissibili, atteso che garantiscono l'autenticità, l'integrità e la validità legale del documento informatico;
c) la piena equiparazione tra le due tipologie di firme digitali è stata affermata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 27 aprile 2018, n. 10266).
4.2. Si consideri che il richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità risulta confermato anche da un arresto successivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018), secondo cui “le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati”. 5. Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente il «lamentato vizio di notifica dell'intimazione impugnata “in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in alcun pubblico registro”, non emergendo anche in tal caso allegazioni specifiche in ordine alla lesione del diritto di difesa o al pregiudizio per la decisione che ne sarebbero derivati, ed avendo anzi il ricorrente dimostrato, con le proprie difese, di aver pienamente conosciuto il contenuto dell'atto notificato».
5.1. Sostiene, diversamente, il gravame che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta dall'indirizzo t, che la Email_1 notificazione via PEC, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente 3 utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri, e che la notificazione degli atti di riscossione da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto in pubblici registri configura un vizio che determina l'inesistenza della notificazione effettuata, con conseguente impossibilità di ricorrere alla sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c.
5.2. Sul punto, il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoghe fattispecie con motivazioni del tutto condivisibili, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multiis sentenza n. 3090/2022, sentenza n. 1351/2022, sentenza n. 1796/2024, sentenza n. 3030/2024, sentenza n. 3514/2024, sentenza n. 3883/2024), secondo cui: - con precipuo riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 stabilisce che “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi CP_2 comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”; - siffatta disposizione legislativa prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;
- il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo p.e.c. del mittente;
- l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati;
- la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è infatti nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022); - la Suprema Corte ha pure affermato che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, 4 testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023).
5.3. D'altro canto, pur provenendo la notifica da un indirizzo chiaramente riconducibile all' e pur avendo il destinatario perfettamente inteso Controparte_1 da quale soggetto provenisse la notifica, tanto da proporre formale opposizione, l'appellante - come affermato già dal primo giudice senza censura specifica sul punto - non ha in alcun modo evidenziato gli eventuali pregiudizi derivanti dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 9014412218000 da una casella PEC utilizzata dall'Agente riscossore diversa da quella indicata nei pubblici registri, essendosi limitata a censurare la modalità dell'invio da un indirizzo non compreso nel registro IPA e nel registro INI-Pec.
5.4. Il secondo motivo di appello è, pertanto, da ritenere infondato.
6. Destituito di fondamento è altresì il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante insiste nel sostenere che l'intimazione di pagamento sia nulla per difetto di motivazione, poiché mancherebbe “ogni ragione giuridica e di fatto che ha spinto l'amministrazione finanziaria ad adottare un provvedimento del genere”, nonché ogni informazione utile circa l'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso, i tributi da pagare, l'Ente impositore e il termine per proporre l'impugnazione.
6.1. Trattasi di argomentazioni che, all'evidenza, non si confrontano adeguatamente con le motivazioni del primo giudice che, in modo corretto e condivisibile, ha rilevato che: i) l'intimazione in esame contiene la precisa indicazione della tipologia e dell'entità dei crediti pretesi, dell'ente creditore, dell'anno di iscrizione a ruolo, degli importi dovuti per sanzioni e interessi di mora computati in relazione alle singole voci creditorie e dei periodi di relativa maturazione, delle modalità e dei termini di impugnazione e del responsabile del procedimento di emissione e notifica dell'intimazione, il cui contenuto appare sinteticamente riportato, sicché la parte debitrice è stata posta in condizione di avere compiuta conoscenza e verificare l'esistenza e fondatezza delle pretese creditorie;
ii) è corretta la motivazione effettuata mediante il richiamo agli atti presupposti, come affermato, tra le altre, da Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8423 del 26/03/2019; iii) l'intimazione di pagamento che sia motivata richiamando un altro atto impositivo è nulla solo qualora il contribuente dimostri di non aver potuto conoscere le ragioni poste alla base della pretesa azionata nei suoi confronti, con conseguente concreto ed effettivo pregiudizio al proprio diritto di difesa;
come precisato dalla Suprema Corte, “…l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa…” (Cass. Ord. n. 21065/2022); iv) nella fattispecie, lo stesso ricorrente identifica nell'atto introduttivo i crediti contributivi sottesi all'atto impositivo impugnato, laddove afferma che “ricorre avverso il suindicato atto relativamente alle somme avente natura previdenziale e, per un 5 importo totale di € 7.987,36, specificamente: - Cartella di pagamento n. 09720100192079947000, anno di imposta 2006, relativamente a Contributi IVS e CP_2 per un importo complessivo di € 2.305,24; - Avviso di addebito n. 39720160033127258000, anno di imposta 2009, per Contributi IVS, per un importo complessivo di € 5.682,12”, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcun pregiudizio al diritto di difesa, risultando come il destinatario dell'atto abbia acquisito contezza delle ragioni creditorie fatte valere con l'atto di intimazione, per poi articolare compiutamente in sede giudiziaria le proprie argomentazioni difensive.
6.2. In definitiva, la questione posta dal motivo in disamina è infondata “poiché non viene chiarito … quale sia il vizio concreto di motivazione dell'atto e in che misura abbia arrecato un danno al diritto di difesa” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025).
7. Infondato è anche il quarto motivo di gravame, che censura la sentenza di prime cure per aver ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione.
7.1. Difatti, per ciò che riguarda la cartella di pagamento n. 097 2010 0192079947000, non risponde al vero che sia stata depositata in atti unicamente una notifica per compiuta giacenza in assenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, avendo diversamente l' prodotto anche Controparte_1 la cartolina attestante la notifica a mani proprie del destinatario in data 18/03/2011 della cartella in argomento. D'altro canto, nessuna censura muove il gravame all'affermazione del primo giudice secondo cui, non avendo impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2016 9010905824000 (avente ad oggetto anche i crediti di cui alla cartella in disamina) a lui notificata in data 27/06/2016, egli non poteva e non può tardivamente far valere la prescrizione maturata anteriormente a tale notifica nel presente giudizio.
7.1.1. In definitiva, i crediti relativi alla cartella di pagamento non risultano prescritti, essendo stato - successivamente al 27/06/2016 - il termine di prescrizione interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento in data 20/04/2022, tenuto anche conto del termine complessivo di 311 giorni di sospensione imposto dalla normativa emergenziale.
7.2. Con riguardo all'avviso di addebito n. 397 2016 00331 27258000, correttamente il primo giudice ha ritenuto che, provata la notifica della intimazione di pagamento n. 097 2019 9078168019000, rimasta non impugnata, “il decorso della prescrizione anteriormente alla sua notifica non può essere oggetto di tardivo rilievo nel presente giudizio” e, di conseguenza, “la valutazione dell'eccezione di prescrizione deve limitarsi al periodo successivo al 29.11.2019” e “non può ritenersi decorso il termine prescrizionale al momento di notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto dell'attuale opposizione, in data 20.4.22”.
7.2.1. Risulta, difatti, prodotta in atti - contrariamente a quanto sostenuto dal gravame
- la prova della spedizione della raccomandata informativa in data 11/12/2019, avendo l' depositato l'avviso di avvenuta notifica e l'attestazione di spedizione CP_3 della raccomandata, non essendo necessario il deposito della cartolina (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che 6 per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine”). 8. Il quinto motivo di impugnazione lamenta l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica degli atti presupposti.
8.1. Osserva la Corte sul punto che, posto che la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appello attiene alla (diversa) fattispecie del procedimento tributario e riguarda il rapporto tra atto presupposto (avviso di accertamento) e atto impositivo (cartella di pagamento), nessun rilievo sorge con riferimento alla cartella di pagamento, che risulta, come si è detto, regolarmente notificata: quanto all'avviso di addebito, del quale l' deposita tardivamente in grado di appello la notifica (all. 1 CP_2 bis), fornendo pertanto un elemento documentale decisivo ai fini della risoluzione della questione, in ogni caso l'eccezione di omessa notifica avrebbe dovuto esser sollevata – come correttamente evidenziato dalle parti appellate – tramite l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 097 2019 9078168019000, contenente il predetto avviso, che, diversamente, pur notificata non è stata mai oggetto di opposizione.
8.2. Il quinto motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
9. Infondato, infine, è anche il sesto motivo di impugnazione: è sufficiente, sul punto, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui
“L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati
- con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024). La Suprema Corte, anche in epoca recente, ha affermato che “L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex 7 lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025).
10. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
11. Le spese del grado, assorbita ogni ulteriore argomentazione del gravame sul punto tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
12. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'
[...]
e dell' delle spese di lite del grado che liquida in € Controparte_3 CP_2
3.500,00 ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi quanto alla procuratrice dell' dichiaratasi CP_4 antistataria. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
8
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2560 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Giangiuseppe Corigliano e dall'avv. Valeria Romiti e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma via Cimone n. 12 Appellante
E
, in persona del Responsabile Contenzioso Controparte_1
Lazio, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Pia Iannaccone e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma viale Giuseppe Mazzini n. 33 Appellata
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Daniela Maria Adimari e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3780/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 13/04/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 09/10/2025. 1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver ricevuto in data 20/04/2022 la notifica via PEC Parte_1 dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 9014412218000, relativa fra l'altro alla cartella di pagamento n. 097 2010 0192079947000, emessa per contributi IVS e CP_2
2006 per un importo complessivo di € 2.305,24, ed all'avviso di addebito n. 397 2016 0033127258000, emesso per contributi IVS 2009 per un importo complessivo di € 5.682,12, ha agito in giudizio contro l' e l' CP_2 Controparte_3 rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata e/o dei ruoli ad essa sottesi, accogliere il ricorso e annullare e/o dichiarare nulla e priva di qualsiasi giuridica efficacia l'opposta intimazione di pagamento in quanto nulla e/o comunque annullabile per tutto quanto ampiamente dedotto ed eccepito nel ricorso, con espressa declaratoria di nullità dei ruoli emessi e/o dei prodromici atti;
In via subordinata, disporre la massima riduzione della pretesa intimata. Con la richiesta, in ogni caso, di condanna dell'ente impositore- riscossore alla restituzione di quanto in pur denegata ipotesi esattivamente introitato, con rivalutazione ed interessi come di legge”.
1.1. Nella resistenza dell' e nella contumacia Controparte_3 dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “- rigetta il ricorso;
condanna la parte CP_2 ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di Controparte_3
, che si liquidano in complessivi € 3.101,55, di cui € 404,55 a titolo di
[...] rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
nulla per le CP_ spese relative al rapporto processuale tra la parte ricorrente e l .
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in difetto dell'estensione “p7m” dell'atto impositivo;
b) infondata l'eccezione di inesistenza della notifica in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in un pubblico registro;
c) infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione;
d) infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi sottesi agli atti impositivi.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando l'erroneità Parte_1 della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato che “l'estensione
“p7m” dell'atto impositivo non è di per sé indicativa della carenza di sottoscrizione del documento”, nella parte in cui ha ritenuto validamente eseguita la notifica dell'intimazione di pagamento pur se proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in alcun pubblico registro, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione e nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, nonché per omessa pronuncia in ordine alla eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti ed alla eccezione relativa agli interessi.
2.1. Si è costituita in giudizio l' resistendo al gravame Controparte_3
e chiedendone il rigetto.
2 2.2. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
2.3. All'odierna udienza, all'esito del rinvio disposto ex art. 348, comma 2, c.p.c. all'udienza del 02/10/2025, presenti tutte le parti la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. È infondato il primo motivo di gravame, con cui l'appellante sostiene che la notificazione tramite PEC dell'atto amministrativo in formato PDF, senza sottoscrizione digitale, non sarebbe valida e, di conseguenza, renderebbe illegittimo l'intero atto allegato alla PEC. Invero, l'intimazione di pagamento notificata via PEC in data 20/04/2022 ad è, come dimostra la documentazione allegata in Parte_1 atti, un documento nativo digitale corredato da firma elettronica certificata, e non anche - come afferma l'appellante - una copia informatica in formato PDF di un documento cartaceo.
4.1. Corrette, dunque, sono le argomentazioni del primo giudice, non congruamente e specificamente censurate dal gravame, secondo cui: a) l'estensione “.pdf” non è di per sé indicativa della carenza di sottoscrizione del documento, poiché qualora la firma sia
“interna” (PAdES), il file mantiene l'estensione “.pdf”, mentre solo qualora la firma sia
“esterna” (CA-dES), il file generato si presenta con unica estensione “.p7m”; b) entrambi i formati risultano, quindi, pienamente ammissibili, atteso che garantiscono l'autenticità, l'integrità e la validità legale del documento informatico;
c) la piena equiparazione tra le due tipologie di firme digitali è stata affermata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 27 aprile 2018, n. 10266).
4.2. Si consideri che il richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità risulta confermato anche da un arresto successivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018), secondo cui “le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati”. 5. Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente il «lamentato vizio di notifica dell'intimazione impugnata “in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in alcun pubblico registro”, non emergendo anche in tal caso allegazioni specifiche in ordine alla lesione del diritto di difesa o al pregiudizio per la decisione che ne sarebbero derivati, ed avendo anzi il ricorrente dimostrato, con le proprie difese, di aver pienamente conosciuto il contenuto dell'atto notificato».
5.1. Sostiene, diversamente, il gravame che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta dall'indirizzo t, che la Email_1 notificazione via PEC, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente 3 utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri, e che la notificazione degli atti di riscossione da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto in pubblici registri configura un vizio che determina l'inesistenza della notificazione effettuata, con conseguente impossibilità di ricorrere alla sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c.
5.2. Sul punto, il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoghe fattispecie con motivazioni del tutto condivisibili, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multiis sentenza n. 3090/2022, sentenza n. 1351/2022, sentenza n. 1796/2024, sentenza n. 3030/2024, sentenza n. 3514/2024, sentenza n. 3883/2024), secondo cui: - con precipuo riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 stabilisce che “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi CP_2 comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”; - siffatta disposizione legislativa prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;
- il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo p.e.c. del mittente;
- l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati;
- la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è infatti nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022); - la Suprema Corte ha pure affermato che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, 4 testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023).
5.3. D'altro canto, pur provenendo la notifica da un indirizzo chiaramente riconducibile all' e pur avendo il destinatario perfettamente inteso Controparte_1 da quale soggetto provenisse la notifica, tanto da proporre formale opposizione, l'appellante - come affermato già dal primo giudice senza censura specifica sul punto - non ha in alcun modo evidenziato gli eventuali pregiudizi derivanti dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 9014412218000 da una casella PEC utilizzata dall'Agente riscossore diversa da quella indicata nei pubblici registri, essendosi limitata a censurare la modalità dell'invio da un indirizzo non compreso nel registro IPA e nel registro INI-Pec.
5.4. Il secondo motivo di appello è, pertanto, da ritenere infondato.
6. Destituito di fondamento è altresì il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante insiste nel sostenere che l'intimazione di pagamento sia nulla per difetto di motivazione, poiché mancherebbe “ogni ragione giuridica e di fatto che ha spinto l'amministrazione finanziaria ad adottare un provvedimento del genere”, nonché ogni informazione utile circa l'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso, i tributi da pagare, l'Ente impositore e il termine per proporre l'impugnazione.
6.1. Trattasi di argomentazioni che, all'evidenza, non si confrontano adeguatamente con le motivazioni del primo giudice che, in modo corretto e condivisibile, ha rilevato che: i) l'intimazione in esame contiene la precisa indicazione della tipologia e dell'entità dei crediti pretesi, dell'ente creditore, dell'anno di iscrizione a ruolo, degli importi dovuti per sanzioni e interessi di mora computati in relazione alle singole voci creditorie e dei periodi di relativa maturazione, delle modalità e dei termini di impugnazione e del responsabile del procedimento di emissione e notifica dell'intimazione, il cui contenuto appare sinteticamente riportato, sicché la parte debitrice è stata posta in condizione di avere compiuta conoscenza e verificare l'esistenza e fondatezza delle pretese creditorie;
ii) è corretta la motivazione effettuata mediante il richiamo agli atti presupposti, come affermato, tra le altre, da Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8423 del 26/03/2019; iii) l'intimazione di pagamento che sia motivata richiamando un altro atto impositivo è nulla solo qualora il contribuente dimostri di non aver potuto conoscere le ragioni poste alla base della pretesa azionata nei suoi confronti, con conseguente concreto ed effettivo pregiudizio al proprio diritto di difesa;
come precisato dalla Suprema Corte, “…l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa…” (Cass. Ord. n. 21065/2022); iv) nella fattispecie, lo stesso ricorrente identifica nell'atto introduttivo i crediti contributivi sottesi all'atto impositivo impugnato, laddove afferma che “ricorre avverso il suindicato atto relativamente alle somme avente natura previdenziale e, per un 5 importo totale di € 7.987,36, specificamente: - Cartella di pagamento n. 09720100192079947000, anno di imposta 2006, relativamente a Contributi IVS e CP_2 per un importo complessivo di € 2.305,24; - Avviso di addebito n. 39720160033127258000, anno di imposta 2009, per Contributi IVS, per un importo complessivo di € 5.682,12”, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcun pregiudizio al diritto di difesa, risultando come il destinatario dell'atto abbia acquisito contezza delle ragioni creditorie fatte valere con l'atto di intimazione, per poi articolare compiutamente in sede giudiziaria le proprie argomentazioni difensive.
6.2. In definitiva, la questione posta dal motivo in disamina è infondata “poiché non viene chiarito … quale sia il vizio concreto di motivazione dell'atto e in che misura abbia arrecato un danno al diritto di difesa” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025).
7. Infondato è anche il quarto motivo di gravame, che censura la sentenza di prime cure per aver ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione.
7.1. Difatti, per ciò che riguarda la cartella di pagamento n. 097 2010 0192079947000, non risponde al vero che sia stata depositata in atti unicamente una notifica per compiuta giacenza in assenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, avendo diversamente l' prodotto anche Controparte_1 la cartolina attestante la notifica a mani proprie del destinatario in data 18/03/2011 della cartella in argomento. D'altro canto, nessuna censura muove il gravame all'affermazione del primo giudice secondo cui, non avendo impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2016 9010905824000 (avente ad oggetto anche i crediti di cui alla cartella in disamina) a lui notificata in data 27/06/2016, egli non poteva e non può tardivamente far valere la prescrizione maturata anteriormente a tale notifica nel presente giudizio.
7.1.1. In definitiva, i crediti relativi alla cartella di pagamento non risultano prescritti, essendo stato - successivamente al 27/06/2016 - il termine di prescrizione interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento in data 20/04/2022, tenuto anche conto del termine complessivo di 311 giorni di sospensione imposto dalla normativa emergenziale.
7.2. Con riguardo all'avviso di addebito n. 397 2016 00331 27258000, correttamente il primo giudice ha ritenuto che, provata la notifica della intimazione di pagamento n. 097 2019 9078168019000, rimasta non impugnata, “il decorso della prescrizione anteriormente alla sua notifica non può essere oggetto di tardivo rilievo nel presente giudizio” e, di conseguenza, “la valutazione dell'eccezione di prescrizione deve limitarsi al periodo successivo al 29.11.2019” e “non può ritenersi decorso il termine prescrizionale al momento di notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto dell'attuale opposizione, in data 20.4.22”.
7.2.1. Risulta, difatti, prodotta in atti - contrariamente a quanto sostenuto dal gravame
- la prova della spedizione della raccomandata informativa in data 11/12/2019, avendo l' depositato l'avviso di avvenuta notifica e l'attestazione di spedizione CP_3 della raccomandata, non essendo necessario il deposito della cartolina (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che 6 per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine”). 8. Il quinto motivo di impugnazione lamenta l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica degli atti presupposti.
8.1. Osserva la Corte sul punto che, posto che la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appello attiene alla (diversa) fattispecie del procedimento tributario e riguarda il rapporto tra atto presupposto (avviso di accertamento) e atto impositivo (cartella di pagamento), nessun rilievo sorge con riferimento alla cartella di pagamento, che risulta, come si è detto, regolarmente notificata: quanto all'avviso di addebito, del quale l' deposita tardivamente in grado di appello la notifica (all. 1 CP_2 bis), fornendo pertanto un elemento documentale decisivo ai fini della risoluzione della questione, in ogni caso l'eccezione di omessa notifica avrebbe dovuto esser sollevata – come correttamente evidenziato dalle parti appellate – tramite l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 097 2019 9078168019000, contenente il predetto avviso, che, diversamente, pur notificata non è stata mai oggetto di opposizione.
8.2. Il quinto motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
9. Infondato, infine, è anche il sesto motivo di impugnazione: è sufficiente, sul punto, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui
“L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati
- con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024). La Suprema Corte, anche in epoca recente, ha affermato che “L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex 7 lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025).
10. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
11. Le spese del grado, assorbita ogni ulteriore argomentazione del gravame sul punto tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
12. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'
[...]
e dell' delle spese di lite del grado che liquida in € Controparte_3 CP_2
3.500,00 ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi quanto alla procuratrice dell' dichiaratasi CP_4 antistataria. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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