Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2002, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLI02796/02 Oggetto: IVA - Accerta- mento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 15795/1998 Cron. 6557 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio Graziadei Presidente Rep. Dott. Stefano Monaci Consigliere Ud. 26.10.2001 Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dal signor RO GN, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dino e Simona Felisetti, giusta procura a margine del ricorso, unitamente all'avv. Fernando Giacobini, presso il cui studio, in Roma, Viale delle Milizie, n. 22, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro l'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, nella perso- na del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura genera- le dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12; - intimato 2 13 2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna 27 gennaio 1998, n. 10/06/98, depositata il 24 febbraio 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 26 ottorbe 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ennio Atti- lio Sepe, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e per l'assorbimento del secondo;
Svolgimento del processo 1.1. Il signor RO NO ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Bologna 27 gennaio 1998, n. 10/06/98, depositata il 24 febbraio 1998, che ha respinto l'appello del con- tribuente contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia 21 febbraio 1995, n. 12/05/95, che aveva parimenti rigettato il suo ricorso introduttivo contro l'avviso di rettifica n. 818485 in materia di IVA 1989. 1.2. I presupposti di fatto della controversia sono i seguenti: il ricorrente ha ricevuto in certificati di credito del Tesoro nel 1989 la - somma di lire 2.120.000.000 per l'intermediazione nella trattativa per la vendita del pacchetto azionario della Conti Supermercati Spa di Venaria (Torino) alla GS Supermercati di Napoli;
- la somma è stata ricevuta, secondo il ricorrente, come regalia, mentre se- condo l'Ufficio IVA di Reggio Emilia essa ha costituito compenso per l'intermediazione mobiliare da lui prestata relativamente ai centri per la grande distribuzione, fornendo consulenza;
2 - in ogni caso la somma ricevuta dal ricorrente non è stata fatturata né è stata annotata nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'IVA; - conseguentemente è stato adottato un avviso di rettifica per l'IVA 1989, al quale si è opposto con ricorso il signor RO NO, rivolto alla Com- missione tributaria di primo grado di Reggio Emilia, che lo ha rigettato con sentenza 21 febbraio 1995, n. 12/05/95. 1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna 27 gennaio 1998, n. 10/06/98, è così motivata: - dal processo verbale di constatazione del 28 febbraio 1994, emerge, in tut- ta l'operazione che ha portato all'acquisizione, da parte della GS Supermer- cati, della Conti Supermercati Spa di Venaria (Torino), che il signor Pigna- gnoli aveva avuto un ruolo molto marginale, in quanto si era limitato a pre- sentare il responsabile Crediop di Roma, il dottor Fabio Cappon, ai soci re- sponsabili della Conti Supermercati Spa, - a fronte della marginalità di tale ruolo sta una forte somma percepita dal signor NO, cioè lire 2.120.000.000, quale parte più consistente di quella di lire 4.400.000.000, complessivamente incassata dal signor Rava- glia, sicché non è credibile che una tale somma sia una regalia;
- il processo verbale (pagina 20) dice che il signor NO ha operato nel campo dell'intermediazione mobiliare fornendo consulenze;
a tale interme- diazione mobiliare e alle consulenze relative a Centri commerciali della grande distribuzione si riferisce il secondo avviso di accertamento per IR- PEF e ILOR 1989, emesso dall'Ufficio delle imposte dirette di Reggio Emi- lia, in sostituzione di un primo accertamento che faceva riferimento, per il punto in esame, solo all'intermediazione; la consulenza si riferisce 3 all'accertamento IVA 1989, che, richiamato all'inizio, è all'origine della presente controversia;
- si deve ritenere, invece, che la considerevole somma corrisposta al signor NO sia il compenso, non di un'attività di intermediazione, ma di consulenza nell'ambito della complessiva operazione di compravendita (va- lutazione di impianti e di beni, eccetera), da ricomprendersi nell'ambito del- le funzioni proprie della professione di ingegnere e in tale veste esercitata nel caso specifico dal signor NO;
- si deve concludere che la somma di lire 2.120.000.000, corrisposta del si- gnor Ravagli, al signor NO, costituisce compenso, non per attività occasionali di intermediazione, ma per l'attività ricompresa in quella di in- gegnere svolta professionalmente dal signor NO;
il corrispettivo, per- tanto, rientra nel campo di applicazione dell'IVA da assoggettare all'aliquota ordinaria.
1.4. La Commissione tributaria regionale di Bologna, conseguente- mente respinge l'appello e conferma la decisione della Commissione tribu- taria di primo grado.
2.1. Il signor RO NO ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Bologna 27 gennaio 1998, n. 10/06/98, proponendo due motivi di impugnazione, illustrati anche con me- moria.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che, in accoglimento del suo ricorso: 1) in via preliminare, in applicazione dell'art. 12.1 L. 7 agosto 1982, n. 516, si dichiari che la sentenza del GIP di Como 26 settembre 1995, n. 483, dive- M 4 nuta esecutiva il 10 novembre 1995, ha autorità di cosa giudicata sul proce- dimento tributario de quo, con conseguente declaratoria di annullamento dell'avviso di rettifica n. 818485/94 e delle decisioni delle commissioni tri- butarie di primo e secondo grado oggetto del ricorso per cassazione;
2) in ogni caso, sia accolto il ricorso per cassazione e sia cassata la sentenza impugnata con conseguenti eventuali disposizioni ex art. 382 ss. cpc, con condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese proces- suali.
3. Il Ministero delle finanze svolge attività difensiva solo oralmente nell'udienza pubblica. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso il signor RO NO de- nuncia la violazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 7 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
4.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che la Commissione tributaria regionale avrebbe operato una ricostruzione autonoma del rapporto tributa- rio, violando così le norme citate e i principi generali che regolano il proces- so tributario. Infatti, la materia del contendere dinanzi alla Commissione tri- butaria sarebbe inderogabilmente delimitata, da un lato dalla motivazione dell'atto impugnato e, dall'altro, dai motivi del ricorso. Poiché i giudici pos- sono esercitare i loro poteri istruttori solo nell'ambito di questi confini, sa- rebbe loro vietato di ricercare fatti ulteriori, rispetto a quelli dedotti dalle parti, per pervenire ad una decisione che, ad avviso degli stessi giudici, sia più conforme alla verità materiale da loro stessi presunta. Al riguardo l'art. 7 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, è tassativo nel circoscrivere i poteri eser- ли 5 citabili dalle Commissioni tributarie “nei limiti dei fatti dedotti dalle parti". Ne deriverebbe che le Commissioni tributarie non possono sfruttare l'art. 7 per effettuare indagini analoghe a quelle spettanti dall'amministrazione fi- nanziaria, che porterebbero facilmente ad una sorta di funzione supplente delle carenze dell'istruttoria amministrativa o della difesa del contribuente, ponendo in grave pericolo l'imparzialità del giudice di fronte alle tesi dell'uno e dall'altro. Ora, la materia del contendere posta dalle parti dinanzi alla Commis- sione tributaria regionale di Bologna sarebbe stata delimitata nel senso che il giudice avrebbe dovuto: a) decidere se la prestazione di intermediazione mobiliare in questione dovesse ritenersi occasionale;
b) decidere se a tale prestazione si rendesse applicabile la fattispecie di esenzione di cui all'art. 10.1, n. 9, DPR 26 ottobre 1972, n. 633. A fronte di queste ben delineate richieste, la sentenza avrebbe effet- tuato una ricostruzione arbitraria del rapporto tributario, fornendo illegitti- mamente una chiave di lettura della vicenda del tutto differente dalla vinco- lante impostazione data dall'Ufficio IVA e dal contribuente. I giudici di se- condo grado, al fine di dar corpo alla loro personale soluzione della
contro
- versia, avrebbero operato un utilizzo parziale e distorto degli atti processua- li, al preciso scopo di emanare una sentenza frutto di una personale indagine svolta dai giudici, che stravolgerebbe la materia del contendere, come si de- sumerebbe dalle conclusioni cui pervengono i giudici d'appello. In conclusione, la sentenza impugnata ometterebbe ogni pronuncia sull'occasionalità della prestazione effettuata dal ricorrente e ometterebbe ogni pronuncia sull'interpretazione da dare alla norma di esenzione di cui 6 all'art. 10, n. 9, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, cioè ometterebbe di decidere sulla materia del contendere, come tassativamente delineata dalle parti in causa.
4.3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Risulta chiaramente dalla descrizione dello svolgimento del proces- so, effettuata nelle premesse della sentenza impugnata per cassazione, che oggetto di controversia è se la somma di £ 2.120.000.000, acquisita dal si- gnor NO, sia oggetto di un atto di liberalità o sia il corrispettivo di un'intermediazione mobiliare, fornita come consulenza, e, ai fini della sua sottoposizione ad IVA, se tale attività abbia carattere occasionale o conti- nuativo e se essa non sia, comunque, esente da IVA ai sensi dell'art. 10.1, n. 9, DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Infatti, si desume dalla sentenza di secondo grado che non è contestato dalle parti che il signor NO ha ricevuto nel 1989 £ 2.120.000.000 per l'intermediazione nella trattativa per la vendita di un pacchetto azionario tra società operanti nel settore della grande distri- buzione. Ma già in sede amministrativa il contrasto, che viene poi trasferito in sede giurisdizionale, riguarda la diversa qualificazione da dare alla perce- zione della somma, perché, mentre il contribuente la qualifica come regalia, l'Ufficio IVA di Reggio Emilia la considera come compenso per consulenza nel campo dell'intermediazione mobiliare e, quindi, soggetta ad IVA. Riferi- sce, al riguardo, la sentenza di secondo grado, che la Commissione tributaria di primo grado ha respinto il ricorso affermando che la attività di inter- mediazione non è stata occasionale ed aveva tutti i requisiti oggettivi e sog- gettivi per rientrare nel campo IVA, né poteva essere considerata esente ai 7 sensi dell'art. 10 punto 9 del DPR 633/72 perché non relativa a rapporti in cui fossero parte la Banca d'AL, l'Ufficio Cambi o le banche agenti>>. Se ne ricava che non è esatto affermare, come fa il ricorrente, che la materia del contendere posta dalle parti dinanzi alla Commissione Tri- butaria Regionale di Bologna era la seguente: a) decidere se la prestazione di intermediazione mobiliare in questione dovesse ritenersi occasionale;
b) decidere se alla suddetta prestazione si rendesse applicabile alla fattispecie esentativa di cui all'art. 10, n. 9, del D.P.R. n. 633/1972>>. Queste afferma- zioni, e in particolare quella sub a), non sono giustificate dal fatto che la Commissione tributaria di primo grado non precisa che l'attività di interme- diazione è stata effettuata a titolo di consulenza, perché l'oggetto della pro- nuncia è quello fissato dalla valutazione, data dall'Ufficio nell'avviso di ac- certamento impugnato, come consulenza nel campo dell'intermediazione mobiliare>>. Poiché la Commissione tributaria di primo grado, pur non riu- tilizzando la parola consulenza, ha ritenuto l'operazione di intermediazione non occasionale e soggetta ad IVA, l'ha ritenuta anche esercizio abituale di attività professionale. Su questi oggetti si è disputato anche in sede di appello, cosicché la Commissione tributaria regionale, pronunciandosi, non solo sul carattere occasionale od abituale dell'attività di intermediazione svolta nella vicenda dal signor NO, ma anche sull'appartenenza dell'attività di interme- diazione del settore della grande distribuzione all'attività professionale, si è mantenuta nei limiti del principio tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cpc né, tanto meno, ha superato i limiti dei suoi poteri istruttori posti dall'art. 7 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546. الله 8 Per queste ragioni, dunque, il primo motivo di ricorso è infondato.
5.1. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denuncia la vio- lazione dell'art. 112 cpc e degli art. 1, 4 e 10, n. 9, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cpc.
5.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che la Commissione tributaria regionale di Bologna avrebbe omesso di analizzare i profili interpretativi, dedotti dalle parti, relativi alla prestazione di intermediazione mobiliare ef- fettuata dal ricorrente. Infatti, il vero argomento di dibattito processuale ver- teva sui due punti ignorati dai giudici di appello: a) in primo luogo occorre- va stabilire se la suddetta prestazione potesse considerarsi occasionale e, dunque, fuori del campo applicativo dell'IVA; b) in secondo luogo, qualora fosse stata ritenuta assoggettabile ad IVA, si chiedeva alla Commissione di decidere se alla prestazione potesse applicarsi la norma di esenzione ex art. 10, n. 9, DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Ebbene, la sentenza impugnata a- vrebbe del tutto trascurato l'esame di tale questione, con conseguente vizio di omessa motivazione e pronuncia sui punti decisivi predetti.
5.3. Il secondo motivo di ricorso è infondato, perché la sentenza im- pugnata, sia pure succintamente, ha preso in esame la questione della natura dell'attività contestata e si è pronunciata su di essa. Infatti, la sentenza di ap- pello ha affermato che, mentre non è sostenibile "che l'attività di interme- diazione mobiliare rientr[i] tra gli atti tipici della libera professione di inge- gnere”... è invece del tutto sostenibile che vi rientri una attività, non di in- termediazione, ma di consulenza (come nella fattispecie) tecnica prestata da ingegnere professionista>>. 9 Non colgono nel segno, pertanto, le argomentazioni, utilizzate dal ri- corrente a sostegno del secondo motivo d'impugnazione, relative alla natura imprenditoriale dell'attività di intermediazione mobiliare e alla natura protetta del regime professionale di coloro che la svolgono. Infatti, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, il giudice di ap- pello ha ritenuto che la specifica attività svolta dal signor NO è, non un'attività d'intermediazione mobiliare, ma un'attività di consulenza, che, seppure non tipica della professione di ingegnere, è stata svolta da un sog- getto che riveste la qualità di ingegnere ed è attività ricompresa in quella di ingegnere svolta professionalmente dal Sig. NO>>. La ricompren- sione nell'attività professionale di ingegnere dell'attività di consulenza in tema di intermediazione mobiliare di grandi imprese operanti nel settore della grande distribuzione è ragionevole, se si pensa alla tendenza, sempre più diffusa nell'organizzazione aziendale, ad utilizzare operatori aventi la formazione professionale propria dell'ingegnere e specialmente di quegli in- gegneri che sono esperti del settore della cosiddetta ingegneria gestionale. Se l'attività svolta è, dunque, attività professionale di ingegnere, ne deriva automaticamente sia il riconoscimento implicito della non occasionalità, perché il signor NO ingegnere libero professionista, sia la sua sottra- zione all'esenzione ex art. 10, n. 9, DPR 26 ottobre 1972, n. 633. 6. La riconosciuta infondatezza dei due motivi di impugnazione comporta il rigetto del ricorso.
7. Le spese processuali relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
PQM
M 10 la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali relative al giudizio di cassazione, che determina in lire 4.000.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2001. Il Presidente Il relatore ed estensore Melsucell IL CANCELLERE C1 EN TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 26 FEB, 2002 IL CANCELLIERE C1 InnocenzoTA A I R 6 5 E 8 . A 9 N 1 N T O / I . 4 U Z / B B 6 A I . 2 R L R . T L R T S . A I P . . G D B E A A L R I T E R D 1 A E I 3 D S 1 T N . E A E S T N I M N A E S E 11