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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al numero di ruolo generale 2298/2023, promosso da:
(C.F. ), nato in Costa D'Avorio in [...] Parte_1 C.F._1
1.12.1971 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Elena Crippa, ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...]- Controparte_1 C.F._2
Koulpele (BFA) in data 1.1.1978 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Carla Ottelli, resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni depositato da entrambe le parti in data 23.10.2024 e riportate per esteso in dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1) Oggetto del giudizio. e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Costa d'Avorio il 23.12.2004, unione dalla quale sono nati i due figli , a Lecco in data Persona_1
11.09.2006, e , a Erba in data 24.12.2010, che oggi hanno Parte_2
rispettivamente 18 e 14 anni. Stante l'irreversibilità della grave crisi coniugale che ha colpito la coppia sin dal 2011, con la sentenza emessa in data
20.8.2014 dalla Pretura di Ouagadougou (Burkina Faso), le parti hanno ottenuto il divorzio. Sono seguiti anni di conflitti tra gli ex coniugi, a causa di iniziative personali e giudiziarie intentate da entrambe le parti, fino a che, all'esito del giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio incardinato da , con il decreto n. 1611/2020 del Controparte_1
22.10.2020, il Tribunale di Lecco ha così disposto: “- Affida i minori e Per_1
al Comune di Oggiono affinché adottino le decisioni nel loro interesse Per_2
in ambito scolastico, educativo e sanitario;
- Dispone che i minori restino collocati presso il padre;
- Incarica i Servizi Sociali del Comune di Oggiono affinché: ➢ proseguano nel percorso di riavvicinamento dei minori alla madre, mediante incontri in Spazio Neutro con modalità osservate e protette, con cadenza trisettimanale dalle 14.30 all 16, valutando in base all'andamento se sussistono i presupposti per un eventuale ampliamento degli incontri;
➢ assicurino ai minori ed ai genitori ogni opportuno sostegno;
➢ relazionino al Giudice tutelare con cadenza semestrale;
- pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. l'importo mensile di CP_1 Pt_1
€ 250,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 125,00 ciascuno); tale somma dovrà essere versata entro il 10 di ogni mese ed è soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite” (cfr. doc. 3 ricorso).
2 Da ultimo, con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 19.12.2023,
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la ex Parte_1
moglie, al fine di ottenere la modifica delle condizioni del summenzionato provvedimento del Tribunale di Lecco del 22.10.2020. A suffragio delle proprie pretese, il ricorrente ha sostenuto di essere l'unico genitore ad occuparsi effettivamente dell'accudimento dei minori, sotto tutti i punti di vista, assumendo che i percorsi di riavvicinamento dei figli alla figura materna, attivati dal luglio 2020, non hanno sortito l'esito auspicato, essendosi gli incontri, di fatto, interrotti da oltre un anno.
In data 5.4.2024 si è costituita in giudizio , Controparte_1
eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso, stante la mancanza di fatti nuovi e sopravvenuti necessari a fondare una richiesta di modifica e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree, con conferma delle condizioni stabilite nel citato Decreto del Tribunale di Lecco del 2020.
Acquisita copia delle relazioni riguardanti il nucleo familiare, redatte dai
Servizi sociali dei Comuni di Oggiono e Molteno dal 2020 in poi ed ascoltati i minori all'udienza del 18.6.2024, successivamente le parti hanno depositato fogli di precisazione congiunta delle conclusioni, sostanzialmente aderendo all'ipotesi conciliativa formulata dal Giudice a tale udienza. Pertanto, ritenuta matura per la decisione, con Ordinanza del 30.12.2024 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
2) Accoglimento delle nuove condizioni congiuntamente richieste dalle parti. Le conclusioni congiunte, a cui sono addivenute le parti nel corso del presente giudizio, al fine di ottenere la modifica delle attuali condizioni riguardanti la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e tra questi ultimi ed i figli appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto ritenuti corrispondenti al precipuo interesse di e . Per_1 Pt_2
3 Sorregge tale convincimento quanto emerso dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi sociali dei Comuni di Oggiono (per gli anni 2020 e 2021) e, dopo il trasferimento di residenza del nucleo familiare padre-figli a gennaio 2022, di Molteno, i quali hanno costantemente monitorato la situazione dei figli e del nucleo familiare paterno, attraverso visite domiciliari, colloqui ed incontri di rete con le scuole frequentate, l'educatrice del servizio di assistenza domiciliare ed il Servizio sociale di ME (BS), luogo di residenza della madre.
Attualmente il nucleo familiare risulta formato dal padre, da e Per_1
, da (attuale compagna del ricorrente) e dalle figlie Pt_2 Persona_3
e nate dalla relazione del ricorrente con la compagna. Da Per_4 Per_5
gennaio 2022, il nucleo familiare risiede a Molteno (LC), Via Papa Giovanni
XXIII n. 39, in una villetta a schiera disposta su due piani e con un piccolo giardino privato.
Secondo quanto riportato dal Servizio, tale abitazione appare idonea e confacente alle necessità dei figli, i quali vivono in un ambiente adeguato e positivo, risultando ben inseriti nel contesto familiare, in grado di fornirgli stabilità e serenità.
appare come un padre attento e premuroso nei confronti dei Parte_1
figli, in grado di mantenere un costante e proficuo rapporto di collaborazione con gli operatori del Servizio e rappresentando, di fatto, la figura genitoriale di riferimento, che si occupa quotidianamente dei bisogni della prole, coadiuvato dalla attuale compagna, con cui e sembrano Per_1 Pt_2
avere un rapporto positivo.
A fronte dei travagliati vissuti del nucleo familiare, delle specifiche fragilità dei figli e del complicato rapporto con la figura materna, il Servizio ha ritenuto opportuno sostenere i minori tramite l'attivazione, nel 2022, di un intervento di assistenza educativa domiciliare, soprattutto per il figlio
4 maggiore e di un supporto psicologico per la sorella, iniziative accolte con positività dal padre.
, che da quando aveva sei anni ha vissuto esclusivamente con il Per_1
padre, in data 11.9.2024 ha compiuto 18 anni ed attualmente frequenta il quarto anno dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale G. Parini di Lecco, indirizzo Turistico, con il supporto di un'insegnante di sostegno ed un'educatrice. Nel mese di novembre 2024 il ragazzo è stato operato alla colonna vertebrale presso l'Istituto Galeazzi di Milano, intervento dovuto ad una scoliosi severa di cui ha sempre sofferto. Stante il raggiungimento della maggiore età da parte di , nell'ultima relazione del 14.1.2025 il Per_1
Servizio ha dato atto di aver “passato” la situazione del ragazzo al Servizio di base affinché venga “meglio agganciato” ai servizi per la disabilità dedicata agli adulti.
, che vive continuativamente con il padre dal 2019, attualmente Pt_2
frequenta la classe seconda della scuola media inferiore dell'ICS di Molteno, ove è riuscita ad instaurare un buon rapporto sia con i coetanei, che con gli insegnanti, dei quali -rispetto a questi ultimi- è riuscita progressivamente a fidarsi nel corso del tempo, tanto da aprirsi e raccontare della propria storia familiare passata, riportando tristezza e sofferenza circa quanto subito dalla madre. A fronte di ciò, gli insegnanti, in accordo con il Servizio e dopo averlo condiviso con il padre, hanno incentivato la minore ad usufruire dello sportello di supporto psicologico offerto dall'Istituto. Si precisa che la precedente presa in carico psicologica della minore, presso il Consultorio
Familiare CeLAF della Fondazione Don Caccia di Lecco, iniziata nel gennaio
2023, si è conclusa a gennaio 2024, dopo espressa richiesta di , la Pt_2
quale faticava nell'aprirsi e nel raccontare dei trascorsi vissuti, in special modo rispetto alle vicende riguardanti la madre.
Rispetto a , il Servizio ha riportato di aver Controparte_1
attivato gli incontri madre-figli, in Spazio Neutro ed alla presenza di
5 un'educatrice, da luglio 2020, organizzandoli compatibilmente con il tempo di elaborazione e comprensione del progetto da parte di tutti i soggetti coinvolti. In tali occasioni i minori hanno sempre mostrato risentimento e rifiuto nei confronti della madre, la quale per contro si è mostrata adeguata -a fronte delle reazioni, talvolta anche accese, da parte dei figli- e interessata rispetto alla loro vita, chiedendo al Servizio supporto per la gestione degli incontri e condividendo il senso di frustrazione per la situazione. Tali incontri sono proseguiti, da giugno 2021, predisponendo momenti materni separati per i due figli, per poi, dalla primavera 2022, subire una interruzione, a causa, da un lato, della sopraggiunta malattia tumorale della madre, dall'altro lato, della forte resistenza dei minori ad incontrarla. A fine estate 2022, migliorate le proprie condizioni di salute, la resistente ha chiesto di poter riprendere gli incontri in presenza, ma i figli si sono rifiutati. A nulla sono valsi i colloqui con gli operatori del Servizio ed i tentativi di proporre a e Per_1
un contatto con la madre tramite videochiamate, per riprendere la Pt_2
relazione con gradualità. Su consiglio e per il tramite del Servizio, la madre ha tentato nuovamente un contatto con i figli, inviando agli stessi biglietti di auguri e brevi lettere in cui esprimeva la nostalgia e l'affetto provato per loro;
tuttavia, “(…) la dimensione materna appare per e un Per_1 Pt_2
territorio inaccessibile” e, ad oggi, i ragazzi non vogliono né avere notizie della madre, né leggere le sue comunicazioni (cfr. relazione Servizio del
4.4.2024). Nell'ultima relazione del Servizio del 14.1.2025, gli operatori hanno riportato di aver mantenuto costanti contatti con i Servizi sociali di
ME (BS), comune di residenza della resistente, ma che quest'ultima non contatta le operatrici del Servizio da lungo tempo e non chiede notizie dei figli.
Quanto riportato dal Servizio in ordine alla ricostruzione delle attuali dinamiche familiari ed alla ferma chiusura dei figli nei confronti della figura
6 materna ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dagli stessi all'udienza del 18.6.2024, quando si è proceduto al loro ascolto.
In tale occasione, ha dichiarato “Non voglio incontrare mia madre, Per_1
perché ha sempre cercato di dividere me e mia sorella. Anche quella volta che è entrata in casa, spingendo la moglie di mio padre, ha pensato solo a portare via e si è disinteressata di me. Mi ha sempre abbandonato. Pt_2
Ora mi trovo bene con mio padre, mia sorella e la moglie di mio padre e non sono disposto a riprendere incontri con lei”, esprimendosi in modo risoluto, anche se visibilmente sofferente per i ricordi che riportava alla mente.
Anche la sorella minore ha affermato, con tono irremovibile, “Non voglio vedere mia madre perché ha sempre tentato di separarci. Mi ha lasciato in
Africa dove non mi sono trovata male e al telefono mi mentiva. Ora sto bene con mio padre, mio fratello e non ho problemi con la moglie di mio padre”. A fronte poi della spiegazione dell'opportunità di dare alla madre una nuova possibilità, anche solo ricevendo le sue lettere, “ha pianto in Pt_2
silenzio ed ha ribadito di non volerla incontrare” (cfr. verbale udienza
18.6.2024).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritenuto di non dover assumere provvedimenti con riferimento a , nelle more divenuto maggiorenne, Per_1
pare opportuno revocare l'affidamento della minore all'Ente ed Pt_2
affidarla in via esclusiva al padre, con mantenimento del collocamento presso di lui. Difatti, da un lato, non appaiono più attuali e sussistenti i motivi alla base della limitazione della responsabilità dei genitori, essendo venuto meno l'acceso conflitto che per parecchi anni ha caratterizzato il rapporto tra le parti
(come dimostrato anche dall'accordo dalle stesse raggiunto nella presente sede); dall'altro lato, la figura paterna si è dimostrata adeguata ed idonea all'accudimento dei figli, mostrandosi attento alle loro specifiche necessità e fragilità.
7 Con riferimento invece alla figura materna, allo stato, si ritiene rispondente all'interesse di sospendere gli incontri madre-figlia, tenuto conto Pt_2
delle relazioni del Servizio e della ferma volontà espressa dalla minore in tal senso, espressione di profonda sofferenza ed indice della necessità di un graduale percorso di rielaborazione dei propri vissuti e graduale riavvicinamento alla madre. Ciò senza che sia in alcun modo preclusa la possibilità di ripresa della frequentazione qualora la minore ne manifestasse il desiderio al padre e/o ai Servizi Sociali territoriali.
Deve essere chiaro alle parti, infatti, che una tale scelta non rappresenta la vittoria di una parte sull'altra, né costituisce una valutazione di discredito nei confronti di , ma è semplicemente la Controparte_1
necessaria decisione che al momento risulta più opportuna nell'esclusivo interesse della minore, al fine di assicurarle le condizioni e l'ambiente attualmente più congeniali per la sua crescita ed il suo benessere.
A tal proposito, appare senza dubbio positivo l'impegno espresso dai genitori ad una maggiore collaborazione tra gli stessi e ad avviare entrambi i figli ad un percorso psicologico.
Da ultimo, nulla quaestio in ordine alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti. In particolare, a fronte delle rispettive allegazioni e della documentazione prodotta dalle parti, l'importo concordato dalle stesse a titolo di contributo della madre al mantenimento dei figli appare congruo rispetto alla capacità reddituale della stessa, considerate altresì le ulteriori determinazioni delle parti rispetto alle passate e pendenti “questioni economiche” tra le stesse.
3) Compensazione delle spese processuali. Le spese del presente procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accordo delle parti in tal senso.
P.Q.M.
8 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio proposto con ricorso da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
preso atto che , nato a [...] in data [...], Persona_1
è divenuto maggiorenne in data 11.9.2024;
a modifica del Decreto n. cron. 1611/2020 del 20.10.2020 (R.G. n.
1786/2019) del Tribunale di Lecco, così
PROVVEDE in accoglimento delle conclusioni congiuntamente depositate dalle parti in data 23.10.2024 e che di seguito si riportano:
“1) previa revoca dell'affidamento della prole al Comune di Molteno (LC), disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre, Parte_2
SI , con collocamento della stessa, ad ogni effetto di legge, Parte_1
presso la casa paterna. Nessuna statuizione in ordine all'affidamento del figlio , divenuto maggiorenne nelle more del giudizio;
Persona_1
2) disporre la sospensione degli incontri tra la madre e la figlia minore
, con possibilità di ripresa degli stessi qualora la minore ne Pt_2
manifestasse il desiderio al padre e/o ai Servizi Sociali territoriali;
3) la SIa si impegna ad attivarsi, anche per il tramite dei CP_1
Servizi Sociali di riferimento, a reperire le proprie credenziali di accesso ai registri scolastici dei figli;
4) tenuto conto della serenità e degli interessi dei figli, il SI si Parte_1
impegna ad informare la SIa della Parte_3
situazione della prole tramite mail, il cui indirizzo gli sarà comunicato;
5) i SIi e si impegnano ad Parte_1 Parte_3
avviare entrambi i figli ad un percorso psicologico, anche tramite i Servizi sociali territorialmente competenti, con protrazione dell'intervento domiciliare in atto, suddividendosi al 50% gli eventuali costi;
9 6) disporre che la SIa versi in favore del Parte_3
SI , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e sino al Parte_1
raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma mensile indicizzata, onnicomprensiva di spese ordinarie e straordinarie, pari ad €
200,00 (in ragione di € 100,00 per ciascun figlio), con pagamento diretto da parte del datore di lavoro della SIa con decorrenza dal Parte_3
mese di novembre 2024;
7) il SI dichiara di rinunciare al pignoramento in atto con Parte_1
riferimento alle sole spese straordinarie (pari ad € 1.102,49) mentre proseguirà il pignoramento per le somme residue di cui al relativo provvedimento di assegnazione;
8) in ragione dell'affido esclusivo, l'Assegno Unico per i figli verrà richiesto
e percepito integralmente dal SI , con decorrenza dalla Parte_1
pronuncia della sentenza relativa al presente procedimento;
9) per quanto riguarda il mantenimento e le spese straordinarie per i figli maturati tra il mese di marzo 2023 ed il mese di ottobre 2024, la SIa
si impegna a formulare un piano di rientro Parte_3
mensile che avrà decorrenza dal mese successivo al termine del pignoramento in atto;
10) la madre, sig.ra esprime, sin d'ora, il consenso per Controparte_1
la richiesta dei documenti validi per l'espatrio della figlia;
11) Spese legali compensate”
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di Molteno (LC).
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dario Colasanti Marco Tremolada
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