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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1749/2023 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Maria OR IN Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1749/2023 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Marghera, in via Odoardo Zen n. 19 rappresentato e difeso dall'Avv. Flaminia Brunelli, del Foro di Venezia
(pec: presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Via Ospedale, Email_1
n. 8 - è elettivamente domiciliato;
- ricorrente- contro
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Venezia -Marghera, in via del Bosco n. 35;
- resistente contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Premesso che con ricorso depositato in data 4.05.2023, – dando atto della Parte_1
sopravvenuta autosufficienza economica del figlio (in quanto assunto prima come Parte_2
operaio presso la Mestriner Welding S.r.l. in data 10.09.2021 e successivamente presso la con un contratto di tirocinio con termine al 1.10.2023, ma rinnovabile sino ad Controparte_2
aprile 2025) – chiedeva la modifica della sentenza divorzile emessa dal Tribunale di Venezia n.
1458/2016 (pubblicata in data 7.06.2016), e in particolare la revoca dell'obbligo, imposto a suo N. 1749/2023 R.G.V.G.
carico, di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento in favore della madre di un assegno mensile pari ad euro 300,00 oltre a rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie, sin dall'anno 2021;
- premesso che il ricorso veniva notificato alla coniuge VO , ma la stessa Controparte_1
rimaneva contumace;
- considerato che alla luce della documentazione depositata da parte ricorrente ed acquisita agli atti
(contratto di apprendistato del 10.09.2021 stipulato con la Mestriner Welding S.r.l., contratti sottoscritti con e, da ultimo, contratto a tempo determinato stipulato dal figlio Controparte_2
alle dipendenze di con mansioni di carico e scarico merci con una Parte_2 Parte_3
retribuzione annua lorda di euro 21.223,00) si può evincere che effettivamente il figlio Pt_2
risulta utilmente inserito nel mercato del lavoro, dovendosi quindi presumere la raggiunta
[...]
autosufficienza economica dello stesso;
- ritenuto che, a proposito del figlio maggiorenne, la Suprema Corte ha statuito che: «In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione» (v.
Cass. civ., n. 40282/2021);
- ritenuto, altresì, che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la valutazione delle circostanze giustificative del permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (cfr. Cass. civ., n. 5883/2018; Cass.
civ., n. 12952/2016)
- considerato, dunque, che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti e a fronte della documentazione acquisita, la domanda di parte ricorrente vada accolta, per cui deve essere revocato l'obbligo imposto al padre di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 Pt_2
con decorrenza dal deposito del ricorso (cfr. Cass. civ., sez. I, 23.06.2023, n. 18089, secondo
[...]
cui: “La decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Il diritto a percepirlo di un N. 1749/2023 R.G.V.G.
coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo suddetto, sicché la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza è di regola collegata alla domanda di revisione ovvero, motivatamente, da un periodo successivo”);
- considerato che in ragione della mancata costituzione di parte resistente, le spese di lite possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, a modifica delle condizioni stabilite con sentenza di divorzio n. 1458/2016 del 7.06.2016 emessa da questo Tribunale,
- dispone la revoca dell'obbligo imposto a di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
(nato il [...]) a far data dal deposito del ricorso;
Parte_2
- spese di lite compensate.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
- Dott.ssa Maria OR IN - - Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Maria OR IN Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1749/2023 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Marghera, in via Odoardo Zen n. 19 rappresentato e difeso dall'Avv. Flaminia Brunelli, del Foro di Venezia
(pec: presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Via Ospedale, Email_1
n. 8 - è elettivamente domiciliato;
- ricorrente- contro
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Venezia -Marghera, in via del Bosco n. 35;
- resistente contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Premesso che con ricorso depositato in data 4.05.2023, – dando atto della Parte_1
sopravvenuta autosufficienza economica del figlio (in quanto assunto prima come Parte_2
operaio presso la Mestriner Welding S.r.l. in data 10.09.2021 e successivamente presso la con un contratto di tirocinio con termine al 1.10.2023, ma rinnovabile sino ad Controparte_2
aprile 2025) – chiedeva la modifica della sentenza divorzile emessa dal Tribunale di Venezia n.
1458/2016 (pubblicata in data 7.06.2016), e in particolare la revoca dell'obbligo, imposto a suo N. 1749/2023 R.G.V.G.
carico, di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento in favore della madre di un assegno mensile pari ad euro 300,00 oltre a rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie, sin dall'anno 2021;
- premesso che il ricorso veniva notificato alla coniuge VO , ma la stessa Controparte_1
rimaneva contumace;
- considerato che alla luce della documentazione depositata da parte ricorrente ed acquisita agli atti
(contratto di apprendistato del 10.09.2021 stipulato con la Mestriner Welding S.r.l., contratti sottoscritti con e, da ultimo, contratto a tempo determinato stipulato dal figlio Controparte_2
alle dipendenze di con mansioni di carico e scarico merci con una Parte_2 Parte_3
retribuzione annua lorda di euro 21.223,00) si può evincere che effettivamente il figlio Pt_2
risulta utilmente inserito nel mercato del lavoro, dovendosi quindi presumere la raggiunta
[...]
autosufficienza economica dello stesso;
- ritenuto che, a proposito del figlio maggiorenne, la Suprema Corte ha statuito che: «In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione» (v.
Cass. civ., n. 40282/2021);
- ritenuto, altresì, che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la valutazione delle circostanze giustificative del permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (cfr. Cass. civ., n. 5883/2018; Cass.
civ., n. 12952/2016)
- considerato, dunque, che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti e a fronte della documentazione acquisita, la domanda di parte ricorrente vada accolta, per cui deve essere revocato l'obbligo imposto al padre di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 Pt_2
con decorrenza dal deposito del ricorso (cfr. Cass. civ., sez. I, 23.06.2023, n. 18089, secondo
[...]
cui: “La decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Il diritto a percepirlo di un N. 1749/2023 R.G.V.G.
coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo suddetto, sicché la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza è di regola collegata alla domanda di revisione ovvero, motivatamente, da un periodo successivo”);
- considerato che in ragione della mancata costituzione di parte resistente, le spese di lite possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, a modifica delle condizioni stabilite con sentenza di divorzio n. 1458/2016 del 7.06.2016 emessa da questo Tribunale,
- dispone la revoca dell'obbligo imposto a di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
(nato il [...]) a far data dal deposito del ricorso;
Parte_2
- spese di lite compensate.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
- Dott.ssa Maria OR IN - - Dott.ssa Lisa Micochero