Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2001, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 2 2 08 /0 1 LA COR1 Oggetto ori inaute SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5271/99 Presidente Dott. Mario CORDA Consigliere Dott. Vincenzo FERRO Cron. 4581 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Rep. 692 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 12/10/2000 Dott. Sergio DI AMATO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente LIRE 3000 CANCELLERIA SENT ENZA sul ricorso proposto da: LA TESSITURA SERICA TREVIGIANA SpA, in persona del CG064172 Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. DA CARPI 6, presso l'avvocato TARTAGLIA FURIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FACCHINO CARLO ALBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. AC BENITO;
per diritti L. 3000 intimato "45 FER 201 IL CANCELLIERE 2000 avversO la sentenza n. 523/98 della Corte d'Appello di 1807 VENEZIA, depositata il 21/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2000 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Malfatti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 27 novembre 1995 il Tribunale di Treviso condannava TO AS al pagamento, in fa- vore della s.p.a. SS IC RE, della somma di lire 107.731.770=, oltre interessi legali. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 21 marzo 1998, su appello principale di TO AS e appello incidentale della s.p.a. SS IC RE, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la condanna del AS all'importo di lire 75.462.156=. Preliminarmente la Corte territoriale osservava che non poteva essere accolta l'istanza di rinvio formulata dal procuratore dell'appellante all'udienza collegiale del 26 febbraio 1998, nella qua- le lo stesso procuratore comunicava di avere rinunziato al mandato. In particolare, la rinunzia al mandato del procuratore della parte non costituiva, secondo la Cor- 2 te territoriale, impedimento alla difesa e rappresen tanza in giudizio per la parte stessa e non costituiva, pertanto, motivo di interruzione del giudizio nė, di per sé sola, ragione sufficiente perché dovesse essere rinviata la trattazione o la spedizione a sentenza del- la causa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassa- la s.p.a. SS IC RE deducendo zione un motivo. TO AS non ha svolto attività di- fensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la s.p.a. SS IC RE denunzia violazione degli artt. 112, 127, 99, 84 e 275 c.p.c. nonché degli artt. 275 e 127 c.p.c. e dell'art. 117 delle disposizioni di attuazio- ne;
in particolare, la ricorrente lamenta la violazione del principio dispositivo e la violazione del diritto di difesa in quanto la Corte di merito, all'udienza collegiale del 26 febbraio 1998, dopo essersi riservata di provvedere sulla istanza di rinvio, formulata dal procuratore del AS ed alla quale il difensore della s.p.a. SS IC RE aveva dichia- rato di non opporsi, aveva inopinatamente trattenuto la causa in decisione, senza che in pubblica udienza vi fosse stata prima la relazione della causa e poi la di- 3 scussione dei difensori. I l ricorso è infondato. Infatti, premesso che la relazione della causa non è prevista a pena di nullità e che, pertanto, la sua mancanza integra soltanto una irregolarità (cfr. ex pluribus Cass. 16 febbraio 1998, n. 1615), la riserva di decidere, dopo la richiesta di rinvio formulata dal difensore di una delle parti all'udienza pubblica di discussione, investiva, comun- que, il collegio anche della decisione nel merito, non esclusa dal fatto che i difensori avessero limitato la loro discussione alla richiesta di rinvio. Invero, da un lato, il principio dispositivo non comporta il diritto della parte ad un rinvio dell'udienza di discussione;
sono espressione del prin- cipio dispositivo il principio della domanda (art. 99 c.p.c.), la regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato (art. 112 c.p.c.) e la disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.), ma il principio in que- stione non lascia nella disponibilità delle parti la disciplina dello svolgimento del processo, come è reso evidente, in relazione al rinvio dell'udienza di di- scussione, dall'art. 115 d.a.c.p.c.. D'altro canto, nella specie la causa era stata ri- messa al collegio dopo che le parti avevano precisato le conclusioni di merito che intendevano sottoporre al 4 collegio stesso. In ossequio ad un canone di economia dei giudizi e come risulta dalla previsione che le con- clusioni di merito devono essere interamente formulate anche quando il collegio è investito della decisione di questioni attinenti alla giurisdizione o alla competen- za o ad altre pregiudiziali (art. 189 e 187 c.p.c., nel testo anteriore alla novella del 1990), è principio ge- nerale che il collegio, quando viene investito della causa, dopo la precisazione delle conclusioni, può de- ciderne anche il merito. Pertanto, in difetto di un provvedimento di espresso diverso tenore, non si риб ipotizzare che il collegio, una volta che le parti ab- biano precisato le conclusioni che intendono ad esso sottoporre, possa decidere soltanto sull'istanza di rinvio ed in caso di rigetto di tale istanza debba fis- sare una nuova udienza, per poi trattenere nuovamente in decisione la causa. Né si può ritenere che la deci- sione nel merito abbia comportato una lesione del di- ritto di difesa giacchè, come si è accennato, il colle- gio si è riservato di decidere senza limitare espressa- come sarebbe stato necessario, mente e specificamente, all'istanza di rinvio;
d'altro l'ambito della riserva canto, 1 difensori, ai quali è stata data la parola, senza una specifica limitazione alla sola questione preliminare del rinvio, bene avrebbero potuto discutere 5 anche i merito della causa. Il tutto, per di più, deve essere valutato in un contesto notoriamente caratterizzato dal fatto che in quasi tutti gli uffici giudiziari l'udienza di discus- sione, nella disciplina anteriore alla novella del 1990, che proprio su tale realtà ha fondato la riforma della fase di decisione della causa, si riduceva nox- malmente ad una vuota formalità, tanto che la prassi aveva introdotto, quasi ovunque, la necessità di avver- tire preventivamente il collegio ovvero di chiedere un rinvio quando i difensori intendevano discutere effet- hoooo tivamente la causa. 290000 P M. rigetta il ricorso. JOST 124.11 20,55 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4567 12 ottobre 2000. 867 1200 Il Consigliere estensore Il Presidente 131,97 шой вл Sergio Di Amato Mario Corda Soggio А Алмато IL Luis15 FEB uy болиблий siteto in Cancelle 2001 1 -18 FEB. 2001 мое Галиме КешіміLive Perin d CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 28.3.2011 serie 4 al n. 17464 versate € 16177 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)