Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2002, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALI008 26/ 02 LA CORTE SU LEMA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 4219/99 Cron.1200 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 31/10/01 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S EN TENZ A sul ricorso proposto da: ENTE MINERARIO SICILIANO E.M.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato chilo MARCELLO rappresentato e dife nde FURITANO Insieme Wall'avvocato DEL NOCE MARIO, giusta delega in atti e procura notarili;
- ricorrente
contro
Vie di Corviale 9 TESTA MICHELE, già domiciliato in ROMA L.RE MELLINI N. ✓ presso lo studio dell'Avvocato ROBERTA LA FORESTE da ultimo d'ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE2001 4195 SUPREMA CASSAZIONE rappresentato e difeso -1- dall'avvocato PARISI PLACIDO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
CA MO;
intimato avverso la sentenza n. 746/98 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 01/10/98 R.G.N. 377/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato FURITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità, il Tribunale di Agrigento - investito dell'appello proposto dall'Ente Minerario Siciliano avverso la decisione con la quale il Pretore della stessa sede, sezione distaccata di Casteltermini, aveva condannato il predetto ente al pagamento, in favore di TA CH, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di adeguamento del premio di produzione, ma versate in ritardo rispetto alla decorrenza fissata ( 1 ° gennaio 1990) - ha accolto il gravame solo quanto alla disciplina degli accessori, confermando la spettanza dell'adeguamento del premio dalla data suindicata. Il giudice dell'appello ha osservato che, con accordo sindacale 14 novembre 1988, concluso tra il commissario straordinario dell'ente minerario appellante e le organizzazioni sindacali aziendali, le parti avevano affrontato Wil problema relativo agli scatti di anzianità” e che a tale accordo, dopo la sua disdetta da parte dell'ente minerario, ne era seguito un altro, in data 2 agosto 1991, avente ad oggetto oltre alle modalità di attribuzione degli scatti di anzianità al personale in servizio, anche il premio di produzione, il quale era stato aumentato di lire 900 per punto parametro a decorrere dal 1° gennaio 1990. Anche questo accordo era stato recepito dall'ente minerario con delibera n. 64 del 1991 e il Tribunale, nel rimarcare la diversa ampiezza fra le due intese sindacali, ha evidenziato che il primo concerneva soltanto dipendenti in servizio presso la sede centrale e quelli del ruolo unico ad esaurimento (cosiddetto r.u.e.), mentre il secondo, raggiunto con le organizzazioni sindacali regionali, riguardava anche i lavoratori di detta gestione separata, dovendo ritenersi che le organizzazioni sindacali, in mancanza di diversa previsione, erano intervenute in rappresentanza anche dei lavoratori della gestione separata del settore zolfifero, ed avendo l'accordo ad oggetto l'applicazione del premio di produzione al personale in servizio. Il giudice del gravame ha quindi aggiunto che l'art. 13 della legge regionale n. 34 del 1988 prevedeva un automatico adeguamento dell'indennità di prepensionamento in relazione ai miglioramenti economici derivanti da contratti aziendali riferiti alla generalità del personale in servizio intervenuti successivamente alla predetta legge, tra i quali doveva essere compreso l'aumento del premio di produzione in questione, con la conseguenza che alla delibera n. 159 del 1993, emanata dall'ente per disporre in modo esplicito la estensione dell'accennato aumento ai lavoratori prepensionati, doveva essere attribuito valore soltanto ricognitivo, trattandosi di atto "resosi necessario alla luce della conflittualità sorta tra le parti in ragione della difficoltà applicativa della complessa normativa in materia”. La cassazione di questa sentenza è stata richiesta dall'ente soccombente con due motivi, illustrati con memoria. L'altra parte ha resistito con controricorso. h L'avv. Girolamo Cannella, cui pure è stato notificato il ricorso, non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva innanzi tutto la Corte la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell'avv. Girolamo Cannella, che come risulta e dalla intestazione del ricorso e dal dispositivo della sentenza impugnata era difensore distrattario dell'ocierno resistente. È sufficiente in proposito osservare, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte la of agosto 1995 n. 8458), che il sentenza delle Sezioni Unite procuratore distrattario è parte soltanto limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese, e limitatamente alle censure che tale capo specificatamente e direttamente investono, per cui egli non è legittimato a proporre subire impugnazione sulla base di motivi, che, sia sotto il od a profilo processuale sia sotto quello sostanziale, attengono alla causa, quale si è svolta tra le parti del rapporto controverso. Ed i motivi proposti dal ricorrente, come appresso sintetizzati, non presentano alcuna correlazione in ordine alla distrazione delle spese processuali. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e SS. cod. civ., in relazione all'interpretazione dell'accordo 2 agosto 1991, nonché vizi di motivazione, e deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza کو impugnata nell'affermare, contro il tenore letterale dell'accordo e contro la volontà manifestata dalle parti contrattuali, che l'intesa si riferiva a tutti i dipendenti dell'Ente, compresi quelli del settore zolfifero, per il quale vi era una gestione separata. Ha quindi richiamato le vicende precedenti l'accordo precisamente la disdetta di quello precedente del 14 novembre 1988 e la richiesta delle organizzazioni sindacali di esaminare la disdetta e, nel contempo, di ricontrattare il premio di produzione, al fine di comporre il contenzioso con i dipendenti nonché le premesse della delibera n. 64 del 1991 didella sede - dell'accordo, ove era stato fatto esplicito recepimento all'esigenza di una "riconsiderazione dei criteri riferimento applicativi relativi all'accordo 14 novembre 1988 in termini ampiamente più restrittivi rispetto all'applicazione fino a quel momento seguita dall'E.M.S." mediante la rinegoziazione con le organizzazioni sindacali;
nella parte propositiva della delibera, ha pure precisato il ricorrente, era stata evidenziata la necessità di dare certezza all'entità retributiva della voce scatti biennali. Questi elementi portano a desumere che nell'accordo in questione le organizzazioni sindacali erano intervenute per realizzare un'intesa valida, anche per il premio di produzione, solo per i dipendenti dell'ente di ruolo e del ruolo unico ad esaurimento. Il ricorrente sottolinea poi la mancanza nell'accordo di qualsiasi riferimento alla volor.tà di estenderlo anche ai dipendenti della gestione separata del settore zolfifero e come non possa ricavarsi dal silenzio delle parti contrattuali che le organizzazioni sindacali fossero intervenute pure in rappresentanza dei dipendenti di tale gestione separata. Con il secondo motivo l'ente minerario denuncia, in uno cor. vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. regione Sicilia n. 34 del 1988, in relazione e 11 legge all'interpretazione data dalla sentenza impugnata all'accordo 2 agosto 1991, in contrasto con le prescrizioni risultante dalle norme denunciate. Con queste norme era stata disposta la chiusura del settore zolfifero alla data del 12 novembre 1990 ed il prepensionamento о il transito nel ruolo unico ad esaurimento di tutto il personale della gestione separata: di qui la conseguenza che alla data dell'agosto 1991 le organizzazioni sindacali non potevano intervenire nella stipula dell'accordo in rappresentanza di lavoratori non più in forza di un settore già chiuso, e il vizio del ragionamento seguito dal giudice del merito, che ha posto alla base del suo convincimento un errato presupposto, cioè che alla data dell'accordo il settore zolfifero era ancora in esercizio, con la presenza di lavoratori in servizio. Il ricorrente richiama infine alcune pronunce rese da questa Corte in cause promosse da altri ex dipendenti per analoghe rivendicazioni, e con le quali si è ritenuta corretta la conclusione del giudice del merito secondo cui destinatari del contratto aziendale del 1991, avente ad oggetto l'aumento del premio di produzione con decorrenza dal 1° gennaio 1990, erano soltanto i dipendenti in servizio dell'ente minerario siciliano e del ruolo unico ad esaurimento, e non anche i dipendenti in già addetti al settore zolfifero, essendoprepensionamento l'estensione del beneficio а costoro avvenuta unicamente in seguito alla successiva delibera del Commissario straordinario del 7 dicembre 1993. I due motivi, che in quanto connessi vanno congiuntamente trattati, sono fondati. È circostanza assolutamente incontroversa in atti quella relativa alla cessazione del rapporto di lavoro dell'odierno resistente alla data della stipula del contratto aziendale 2 agosto 1991, in quanto lo stesso aveva in precedenza usufruito del prepensionamento. Tale beneficio era stato concesso, a norma dell'art. 11 della legge regionale siciliana 8 novembre 1938 n. 34, ai dipendenti delle miniere di zolfo, che, in attuazione di dall'art. 8 della medesima legge regionale,quanto disposto dovevano essere chiuse entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di quella normativa. Lo stesso TA, peraltro, precisa nel controricorso di aver lavorato alle dipendenze dell'ente minerario siciliano presso la miniera Cozzo Disi di Casteltermini sino al 31 gennaio 1989, data in cui era stato posto in prepensionamento. rilevare che l'affermazione della sentenza Si deve quindi impugnata secondo cui tra il personale in servizio dell'ente, doveva comprendersi all'epoca del contratto aziendale del 1991, 8 anche quello della gestione separata del settore zolfifero, non tiene conto della chiusura di tale ramo e dell'esodo dei i quali, a norma delledipendenti delle miniere da quel settore, disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 11 della legge regionale citata, avrebbero potuto essere mantenuti in servizio fino alla scadenza del termine di cui al precedente secondo comma (i ventiquattro mesi innanzi richiamati). Ma oltre alla totale pretermissione dei suddetti elementi, il Tribunale, pur avendo accertato che il precedente accordo (del 14 novembre 1988), per avere ad oggetto la questione degli scatti di anzianità, si riferiva in via esclusiva ai dipendenti in servizio presso la sede dell'ente e a quelli del ruolo unico ad esaurimento, quindi il collegamento fra questo accordo e il successivo del agosto 1991, non spiega perché quest'ultima convenzione, per la più ampia portata del suo oggetto comprendente anche il premiɔ di produzione, doveva essere estesa anche ai dipendenti della gestione separata del settore zolfifero. La circostanza infatti che il premio doveva essere applicato senza alcuna distinzione al personale in servizio non è sufficiente a giustificare, sotto i1 logico, l'allargamentoprofilo dell'accordo ai lavoratori già facenti parte di un collocati anticipatamente in pensione, siffatta estensione dei settore in gestione separata. Né stato già rilevato in destinatari dell'accordo può, come confronti del medesimc ente precedenti controversie promosse nei conseguenza della qualità da altri prepensionati, ritenersi delle organizzazioni sindacali stipulanti, qui specificamente indicate in quelle regionali, non costituendo questa connotazione, che si riferisce ad una competenza territoriale maggiore del sindacato stipulante nell'ambito delle sue articolazioni, elemento determinante nell'interpretazione del contratto, la quale deve, invece, essere operata con riferimento al contenuto ed alle finalità dell'accordo. La sentenza impugnata, affermando poi l'automatico adeguamento, in base all'art. 13 della menzionata legge regionale, dell'indennità di prepensionamento in relazione ai miglioramenti economici derivanti da contratti aziendali di lavoro riferiti alla generalità del personale in servizio e intervenuti successivamente all'entrata in vigore della normativa regionale, ritiene irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'aumento del premio di produzione, la delibera (n. 159/93) con la quale il beneficio in questione era stato esteso, in modo esplicito, ai prepensionati. In effetti l'art. 13 della legge regione Sicilia 8 novembre "Nell'adeguamento del trattamento di1988 n. 34 dispone: prepensionamento, previsto dall'art. 9 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, modificativo dell'art. 7 della legge dall'1 gennaio 1987 dovrannoregionale 9 maggio 1984, n. 27, essere compresi i miglioramenti economici, derivanti da contratti aziendali di lavoro, riferiti alla generalità del personale in servizio, intervenuti successivamente alle predette leggi". 18 Ma l'affermazione che l'intesa aziendale in discussione concerneva la generalità del personale in servizio, presupposto dell'automatico adeguamento dell'indennità di prepensionamento, resta priva di qualsiasi supporto, una volta ritenuta l'insufficienza della qualità regionale dell'organizzazione di tutti 1 sindacale stipulante ai fini della rappresentanza lavoratori dell'ente minerario, compresi coloro che avevano usufruito del prepensionamento in epoca anteriore all'accordo, e dovendosi ovviamente negare che il lavoratore già in pensione possa essere incluso tra il personale in servizio. Il ricorso proposto nei confronti dell'ex dipendente dell'ente minerario va perciò accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale dovrà valutare nuovamente il contenuto dell'accordo sindacale del 2 agosto 1991, in relazione alla precedente intesa del 14 novembre 1988, e stabilire se il diritto all'aumento del premio di produzione, da computare nell'indennità di prepensionamento, sia sorto con l'accordo del 1991, ovvero a seguito della delibera dell'ente minerario n. 159 del 1993, determinando la decorrenza degli accessori del credito. Riguardo alle spese del giudizio di cassazione non si deve provvedere per quelle concernenti l'avv. Girolamo Cannella, mentre per quelle relative al rapporto processuale fra le altre parti la regolamentazione va demandata al giudice del rinvio. 19
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'avv. Girolamo Cannella: nulla per le relative spese. Accoglie il ricorso proposto
contro
TA CH;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la regolamentazione delle spese processuali inerenti а tale rapporto alla Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 1991. Il Presidente Il Consigliere est. fabulbollett H P a fu lle Cimone freville I D , A S O 0 S L 1 L A 3 . T O 3 T , B 5 R A I S 'A . D E L P N L A S T E I 3 S D N 7 O - I G P 8 S O - N M 1 I A E 1 S D A I E E D , A E G O T O G R T N T E IS E T L I S G R E I E A D R L L O E D 19