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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 30 settembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 408 del Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio e Massimo Rusconi, Parte_1 APPELLANTI
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Morrico e Giosafat Riganò,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 10459/2021 del 13.12.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.2.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendone la condanna al pagamento delle differenze retributive da lui maturate Controparte_1
a decorrere dal 1.3.2008 e sino all'agosto 2016, a titolo di “indennità per lavoro notturno di cui all'art. 11, punto 10, CCNL 2005 … quantificate in € 1.106,23” nonché di “differenze retributive derivanti dall'illegittima disparità di trattamento dalla stessa [società] riservatagli, quantificate in €
4.566,91 …; … per [l']effetto … dichiarare che il ricorrente ha diritto al ricalcolo del TFR in virtù
1 dell'incidenza sul medesimo delle differenze retributive spettantigli”, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese di lite.
A tal fine, ha dedotto: di essere dipendente della società a tempo indeterminato dall'1.11.2006, con mansioni di esattore ed inquadramento nel livello C del CCNL per il Personale Dipendente da
Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, e orario di lavoro part-time di tipo verticale;
di lavorare dal 1.3.2008 secondo il sistema dei “turni continui ed avvicendati”, in modo del tutto analogo ai colleghi assunti con orario full-time, benché per un numero di giorni al mese inferiore rispetto a costoro;
di essere stato, ciononostante, retribuito con una maggiorazione oraria per lavoro notturno e notturno festivo inferiore rispetto a quella riconosciuta ai lavoratori di pari impiego full- time (nella misura, rispettivamente, del 35% e del 75%, in luogo di quella del 40% e dell'80%); di aver subito altresì una disparità di trattamento sotto il profilo della retribuzione oraria, calcolata in base all'art. 24 CCNL, secondo regole svantaggiose rispetto a quelle applicate ai lavoratori a tempo pieno comparabili;
di aver percepito pertanto anche una retribuzione per lavoro festivo diurno inferiore a quella dovuta. Ha allegato pertanto appositi conteggi elaborati sulla base dei diversi criteri di calcolo applicati ai colleghi full-time, evidenziando altresì che a decorrere dall'agosto 2016, in virtù del nuovo del CCNL, l'azienda aveva provveduto finalmente ad adeguarvisi anche per i lavoratori part-time. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
A tal fine, ha eccepito in via preliminare l'intervenuta parziale prescrizione dei crediti azionati fino al quinquennio antecedente il primo atto interruttivo, da individuarsi in una pec risalente al
7.12.2020; nel merito, ha rilevato la carenza di allegazione e prova in ordine ai fatti costitutivi dell'avversa pretesa;
infine, ha contestato la fondatezza delle domande, anche in ordine al quantum debeatur, allegando propri conteggi.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente il ricorso, condannando la società al pagamento della somma complessiva di € 605,80, oltre accessori, e dichiarando il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFR in virtù dell'incidenza delle differenze retributive riconosciute.
Il Tribunale, infatti, ritenuta fondata la domanda attorea e corretti i conteggi prodotti dal ricorrente anche alla luce di specifici precedenti di legittimità, ha ritenuto tuttavia che “Le differenze retributive oggetto di causa devono … essere riconosciute nei limiti della prescrizione quinquennale del credito ex articolo 2948 n. 4) c.c., vale a dire dal 7/12/2015, avendo il lavoratore interrotto la prescrizione con la diffida a mezzo Pec del 7/12/2020 …”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il lavoratore, chiedendone la riforma esclusivamente in punto di ritenuta prescrizione ed invocando in proposito la giurisprudenza di merito secondo la quale, a seguito dell'entrata in vigore della cd. riforma , essendo venuto meno CP_2
2 “l'automatismo tra l'illegittimità (qualsiasi ne fosse la causa, finanche solo formale/procedurale) del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro”, i rapporti di lavoro pur soggetti alla disciplina di cui all'art. 18, l. n. 300/1970 non sarebbero più assistiti da stabilità reale, di tal ché non ricorrerebbero più le ragioni in virtù delle quali la Corte Costituzione e la Corte di Cassazione, sin dagli anni '70, avevano ritenuto che la prescrizione decorresse in costanza di rapporto. Ha chiesto pertanto condannarsi la società appellata al pagamento della somma complessiva di “€ 5.067,34, di cui €
4.126,24 a titolo differenze sulla retribuzione base ed € 941,1 per differenze sul lavoro notturno, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo ed oltre al ricalcolo del
TFR per effetto dell'incidenza sullo stesso delle differenze predette”, reiterando in ogni caso le argomentazioni e domande già spiegate in primo grado, con vittoria di spese.
ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto. Controparte_1
A tal fine ha dedotto la correttezza della sentenza impugnata in punto di ritenuta parziale prescrizione dei crediti e, reiterando le proprie contestazioni in ordine ai conteggi ex adverso depositati in primo grado, ha chiesto in subordine – in punto di quantum debeatur – accertarsi il diritto del lavoratore al minor importo di € 4.639,58 (come da propri conteggi depositati in primo grado), anziché di € 5.673,14 come richiesto dall'appellante.
All'udienza del 30.9.2025, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, parte appellante, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta che il giudice di prime cure abbia accolto l'eccezione di prescrizione benché, già prima della pronuncia, si fosse consolidato un orientamento giurisprudenziale di merito secondo il quale, a seguito della riforma introdotta con la l. n. 92/2012, la prescrizione non decorre se non dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2.1. Orbene, posto che pacificamente il rapporto di lavoro oggetto di causa è assistito dalle tutele di cui all'art. 18, l. n. 300/1970, rileva il Collegio che in merito alla decorrenza della prescrizione a seguito dell'entrata in vigore della legge cd. Fornero, può ritenersi ormai raggiunto un orientamento consolidato anche del giudice di legittimità a mente del quale “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 33066/2024).
La Suprema Corte ha infatti ricordato: “Questa Corte, con la recente sentenza n. 26246/2022, ha osservato che anche la pronuncia della Consulta n. 194 del 26.6.2018, con cui è stato dichiarato
3 costituzionalmente illegittimo l'art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 23/2015, … ha ribadito come il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ben possa prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario, purché tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza. In sostanza, è stato confermato il quadro normativo esistente a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 92/2012, che considera l'indennità risarcitoria quale legittimo ed efficace rimedio a protezione del lavoratore nelle ipotesi di illegittimità del licenziamento previste dal legislatore e la reintegrazione non più come la forma ordinariamente affidata al giudice per rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo contro ogni forma illegittima di risoluzione del rapporto.
Alla luce di tale considerazione, la sentenza citata ha evidenziato come il modificato quadro normativo non assicuri un'adeguata stabilità del rapporto di lavoro: se è pur vero che il lavoratore ha la possibilità di ottenere una tutela ripristinatoria piena ove il giudice accerti che, al di là delle ragioni apparenti addotte dal datore di lavoro (esistenza di una giusta causa o giustificato motivo oggettivo) il licenziamento trovi quale unica ragione quella di reagire alle rivendicazioni avanzate dal dipendente prima in pendenza del rapporto, tuttavia, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene "ad una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, all'esito di un accertamento in giudizio, e quindi necessariamente ex post: così affidandone
l'identificazione, o meno, al criterio del "caso per caso" rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale” (Cass. n. 33066/2024, ma si vedano in termini analoghi anche le sentenze n. 16073/2024 e n. 2963/2024).
2.2. Ebbene, a tale orientamento questa Corte si è già più volte conformata (cfr. sentenze n.
370/2025 e n. 441/2025) né ha motivo di discostarsene in questa sede, di tal ché, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure con la sentenza impugnata – risalente al 13.12.2021 e, pertanto, ad epoca anteriore al revirement giurisprudenziale di legittimità, inaugurato con la citata sentenza n. 26246 del 6.9.2022 –, nella fattispecie in esame le differenze retributive azionate non possono ritenersi prescritte in quanto, essendo tutte maturate in epoca successiva al 18.7.2007, non erano ancora prescritte alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 (18.7.2012).
Né la prescrizione è maturata successivamente, non risultando che il rapporto di lavoro sia cessato.
3. Quanto poi al quantum debeatur, rileva il Collegio che il Tribunale ha liquidato le spettanze tenendo conto dei conteggi depositati agli atti dall'allora ricorrente, ritenendoli corretti, ed evidenziando espressamente che parte resistente fosse invece incorsa in errore nei propri (v. pag. 8 della sentenza impugnata).
4 Ciò posto, l'odierna appellata, al fine di ottenere una diversa liquidazione, avrebbe dovuto spiegare apposito appello incidentale, condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale.
Al contrario, si è limitata ad una mera eccezione contenuta nella CP_1 Controparte_1 memoria di costituzione nel presente grado di giudizio, eccezione che tuttavia è inidonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata quanto ai criteri di calcolo delle spettanze.
L'eccezione, pertanto, è inammissibile, essendo ormai sceso il giudicato in ordine alla correttezza dei conteggi prodotti da parte ricorrente ed alla liquidazione dei crediti azionati, in disparte la questione della prescrizione fatta oggetto di specifico motivo di gravame dall'appellante.
4. In conclusione, l'appello va integralmente accolto, con riforma parziale della sentenza impugnata.
Tuttavia, giacché il revirement è sopravvenuto in corso di causa, appare opportuna la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione della metà, con condanna della parte datoriale – risultata soccombente – alla refusione della quota residua in favore della controparte.
La liquidazione tiene conto del valore della controversia e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto:
1. condanna l'appellata al pagamento della complessiva somma di € 5.067,34 per i titoli di cui in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2. compensa le spese di lite del doppio grado in ragione della metà e, per la quota residua, condanna l'appellata alla refusione in favore dell'appellante di € 950,00 per il primo grado ed € 800,00 per il secondo grado a titolo di compensi, oltre accessori come per legge e rimborso della metà del contributo unificato, ove versato.
Così deciso in Roma, lì 30.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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