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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1320/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 188/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2807/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P703901/2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P703901/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P703901/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9/1/2025 l'Agenzia delle Entrate di Salerno, a mezzo del proprio difensore, presentava appello della sentenza n.2807/11/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno sez. XI, in data 24/6/24 depositata il 25/6/2024 di accoglimento, con vittoria di spese, del ricorso proposto da Resistente_1, in qualità di l.r. di Società 1 avverso avviso di accertamento n.TF904P703901 per maggiori imposte IVA, IRAP, IRES, oltre sanzioni e interessi, relativi all'anno 2016, per complessivi Euro 20.484,58.
Nell'appellata sentenza la Corte di primo grado, premesso che l'avviso di accertamento deriva dalle risultanze di un pvc di SIAE notificato alla Società 1 il 29/12/2018 e considerato che il Resistente_1 era cessato dalla carica già dal 3/7/2018, ha ritenuto che la mancata allegazione del pvc integrasse un difetto di motivazione e l'impossibilità del Resistente_1 di difendersi e controllare la correttezza dell'operato dell'Agenzia delle Entrate.
Nei suoi motivi di appello l'Agenzia, premesso che non si verterebbe in un caso di annullamento ma al più di inefficacia dell'atto verso il ricorrente, il quale comunque è responsabile solidale della Società 1 nel periodo in cui era legale rappresentante, rileva che nell'avviso di accertamento sono riportati i riferimenti utili per comprendere le ragioni della pretesa, e ad ogni modo il ricorrente poteva consultare gli atti avendo prodotto documenti per il 2016 ed avendo proposto adesione per il successivo anno 2017; l'avviso di accertamento, inoltre, riportava il contenuto essenziale del pvc, e non andava sottaciuto che lo stesso Resistente_1 aveva presentato le dichiarazioni fiscali, e le contestazioni riguardavano il superamento del plafond di 250mila euro e le agevolazioni godute ex lege 398/1991.
Nelle controdeduzioni la parte privata insiste per la necessità di allegazione degli atti richiamati nell'accertamento, che viene meno soltanto quando gli atti richiamati siano già conosciuti o conoscibili dal contribuente;
rileva poi che in un altro precedente su un caso analogo (CTR 7124/2/2024) era stato confermato l'annullamento dell'atto per difetto di motivazione. Non vi sono elementi che consentono di vagliare la fondatezza della pretesa. L'avviso di accertamento sarebbe dunque illegittimo in quanto del tutto privo di motivazione.
All'udienza del 7 gennaio 2026, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
L'avviso di accertamento datato 11/11/2022 reca gli esiti di operazioni svolte nei confronti dell'Associazione
e comunicati con p.v.c. in data 29/12/2018, epoca in cui il Resistente_1 era già cessato dalla carica di legale rappresentante (in data 3/7/2018); il contenuto, le fonti e le risultanze del p.v.c. non sono tuttavia riportati, neppure per sintesi, nell'impugnato avviso di accertamento. Dai documenti allegati, risulta, poi, che il pvc in oggetto fu consegnato ad un delegato dell'amministratore della Società 1, persona diversa dal destinatario dell'avviso impugnato (fu consegnato a Nominativo_3, delegato di Nominativo_4).
Va osservato che, da un lato, non è ammissibile una integrazione motivazionale ex post dell'atto impugnato, dall'altro che il contribuente deve essere posto in condizioni di poter "valutare l'opportunità di impugnare o fare acquiescenza al provvedimento impositivo, e, in caso di ricorso, di approntare le proprie difese con piena consapevolezza, nonché per impedire all'Amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate” (Cass. n. 11477/2018).
D'altro canto, “la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla
Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio” (Cass. Sent.32957/18); ma deve trattarsi, per l'appunto, di elementi già noti al contribuente, e non può presumersene la conoscenza sol perché l'anno di riferimento dell'accertamento fiscale riguarda (in parte, per i soli primi sei mesi del 2018) un periodo in cui il destinatario dell'avviso, emesso quattro anni dopo, abbia svolto funzioni gestorie. Questi non aveva avuto conoscenza del p.v.c. né durante l'anno 2018 né successivamente, donde l'illegittimo rinvio per relationem compiuto nell'atto impugnato;
solo con l'atto impositivo, che non dipende necessariamente dal p.v.c., si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'Amministrazione finanziaria ed è al rispetto del suo contenuto che è tenuto il giudice tributario
(Cass. ord. n.13490/19 ).
Si osserva, peraltro, che dalla lettura dell'avviso di accertamento neppure si comprendono le ragioni di un'indagine ispettiva svolta dalla SIAE, del suo risultato fiscale, degli elementi sui quali esso si basa per fondare la contestata ripresa a tassazione. Sul punto, è stato osservato (Cass. 27800/2019) che, “in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto”.
Ciò posto va confermato il difetto di motivazione dell'atto originariamente impugnato, con infondatezza dei motivi di gravame, non riportando l'avviso di accertamento il contenuto essenziale del pvc, rimasto in tal modo ignoto al destinatario dell'avviso.
Segue la condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in Euro
2000,00.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 188/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2807/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P703901/2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P703901/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P703901/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9/1/2025 l'Agenzia delle Entrate di Salerno, a mezzo del proprio difensore, presentava appello della sentenza n.2807/11/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno sez. XI, in data 24/6/24 depositata il 25/6/2024 di accoglimento, con vittoria di spese, del ricorso proposto da Resistente_1, in qualità di l.r. di Società 1 avverso avviso di accertamento n.TF904P703901 per maggiori imposte IVA, IRAP, IRES, oltre sanzioni e interessi, relativi all'anno 2016, per complessivi Euro 20.484,58.
Nell'appellata sentenza la Corte di primo grado, premesso che l'avviso di accertamento deriva dalle risultanze di un pvc di SIAE notificato alla Società 1 il 29/12/2018 e considerato che il Resistente_1 era cessato dalla carica già dal 3/7/2018, ha ritenuto che la mancata allegazione del pvc integrasse un difetto di motivazione e l'impossibilità del Resistente_1 di difendersi e controllare la correttezza dell'operato dell'Agenzia delle Entrate.
Nei suoi motivi di appello l'Agenzia, premesso che non si verterebbe in un caso di annullamento ma al più di inefficacia dell'atto verso il ricorrente, il quale comunque è responsabile solidale della Società 1 nel periodo in cui era legale rappresentante, rileva che nell'avviso di accertamento sono riportati i riferimenti utili per comprendere le ragioni della pretesa, e ad ogni modo il ricorrente poteva consultare gli atti avendo prodotto documenti per il 2016 ed avendo proposto adesione per il successivo anno 2017; l'avviso di accertamento, inoltre, riportava il contenuto essenziale del pvc, e non andava sottaciuto che lo stesso Resistente_1 aveva presentato le dichiarazioni fiscali, e le contestazioni riguardavano il superamento del plafond di 250mila euro e le agevolazioni godute ex lege 398/1991.
Nelle controdeduzioni la parte privata insiste per la necessità di allegazione degli atti richiamati nell'accertamento, che viene meno soltanto quando gli atti richiamati siano già conosciuti o conoscibili dal contribuente;
rileva poi che in un altro precedente su un caso analogo (CTR 7124/2/2024) era stato confermato l'annullamento dell'atto per difetto di motivazione. Non vi sono elementi che consentono di vagliare la fondatezza della pretesa. L'avviso di accertamento sarebbe dunque illegittimo in quanto del tutto privo di motivazione.
All'udienza del 7 gennaio 2026, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
L'avviso di accertamento datato 11/11/2022 reca gli esiti di operazioni svolte nei confronti dell'Associazione
e comunicati con p.v.c. in data 29/12/2018, epoca in cui il Resistente_1 era già cessato dalla carica di legale rappresentante (in data 3/7/2018); il contenuto, le fonti e le risultanze del p.v.c. non sono tuttavia riportati, neppure per sintesi, nell'impugnato avviso di accertamento. Dai documenti allegati, risulta, poi, che il pvc in oggetto fu consegnato ad un delegato dell'amministratore della Società 1, persona diversa dal destinatario dell'avviso impugnato (fu consegnato a Nominativo_3, delegato di Nominativo_4).
Va osservato che, da un lato, non è ammissibile una integrazione motivazionale ex post dell'atto impugnato, dall'altro che il contribuente deve essere posto in condizioni di poter "valutare l'opportunità di impugnare o fare acquiescenza al provvedimento impositivo, e, in caso di ricorso, di approntare le proprie difese con piena consapevolezza, nonché per impedire all'Amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate” (Cass. n. 11477/2018).
D'altro canto, “la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla
Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio” (Cass. Sent.32957/18); ma deve trattarsi, per l'appunto, di elementi già noti al contribuente, e non può presumersene la conoscenza sol perché l'anno di riferimento dell'accertamento fiscale riguarda (in parte, per i soli primi sei mesi del 2018) un periodo in cui il destinatario dell'avviso, emesso quattro anni dopo, abbia svolto funzioni gestorie. Questi non aveva avuto conoscenza del p.v.c. né durante l'anno 2018 né successivamente, donde l'illegittimo rinvio per relationem compiuto nell'atto impugnato;
solo con l'atto impositivo, che non dipende necessariamente dal p.v.c., si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'Amministrazione finanziaria ed è al rispetto del suo contenuto che è tenuto il giudice tributario
(Cass. ord. n.13490/19 ).
Si osserva, peraltro, che dalla lettura dell'avviso di accertamento neppure si comprendono le ragioni di un'indagine ispettiva svolta dalla SIAE, del suo risultato fiscale, degli elementi sui quali esso si basa per fondare la contestata ripresa a tassazione. Sul punto, è stato osservato (Cass. 27800/2019) che, “in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto”.
Ciò posto va confermato il difetto di motivazione dell'atto originariamente impugnato, con infondatezza dei motivi di gravame, non riportando l'avviso di accertamento il contenuto essenziale del pvc, rimasto in tal modo ignoto al destinatario dell'avviso.
Segue la condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in Euro
2000,00.