Art. 7.
Le tabelle di cui ai quadri 9, 27, 47 e 67 annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , nonche' le tabelle A, B e C allegate alla legge 19 luglio 1957, n. 588 , sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
I posti recati in aumento nella qualifica di ispettore generale e sovrintendente riassorbono altrettanti posti in soprannumero che per la qualifica stessa, sono conferiti ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928 .
Il personale del ruolo del ragionieri degli Archivi notarili di cui al quadro 27 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , e alla tabella C allegata alla legge 19 luglio 1957, n. 588 , e' inquadrato nel ruolo dei segretari di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nella qualifica corrispondente conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di carriera e di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza.
Le tabelle di cui ai quadri 9, 27, 47 e 67 annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , nonche' le tabelle A, B e C allegate alla legge 19 luglio 1957, n. 588 , sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
I posti recati in aumento nella qualifica di ispettore generale e sovrintendente riassorbono altrettanti posti in soprannumero che per la qualifica stessa, sono conferiti ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928 .
Il personale del ruolo del ragionieri degli Archivi notarili di cui al quadro 27 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , e alla tabella C allegata alla legge 19 luglio 1957, n. 588 , e' inquadrato nel ruolo dei segretari di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nella qualifica corrispondente conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di carriera e di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza.