Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 1
Al fine di stabilire la pendenza del giudizio, mentre nei procedimenti che si introducono con citazione occorre avere riguardo alla notifica della citazione, in quelli che iniziano con ricorso deve farsi riferimento al deposito del ricorso. Pertanto, al fine di valutare la tempestività dell'opposizione alla cartella esattoriale contenente richiesta di pagamento di sanzioni amministrative, proposta ai sensi della legge n. 689 del 1981, deve aversi riguardo al deposito del ricorso in cancelleria, a decorrere dal quale il giudizio pende a tutti gli effetti, a nulla rilevando il momento della successiva notifica del ricorso alla controparte o la data dell'eventuale riassunzione del giudizio, ovvero il passaggio della causa dalla sezione lavoro ad altra sezione civile del medesimo ufficio giudiziario, che non involve questioni di competenza (nella specie, il giudice del lavoro irritualmente adito, anziché procedere al mutamento del rito a norma dell'art. 427 cod. proc. civ., aveva rimesso la causa al dirigente della sezione, che a sua volta l'aveva rimessa al dirigente dell'ufficio, il quale l'aveva assegnata ad una sezione ordinaria; il giudice designato ometteva di decidere il merito della causa, ritenendo l'opposizione tardiva a seguito di errato riferimento alla data di riassunzione del giudizio - conseguente a cancellazione dal ruolo -, o in alternativa a quella della notifica del ricorso alla controparte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7433 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PEREIRA 78, presso l'avvocato ANTONIO LO RETO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO LESTI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4858/98 del PR di ROMA, depositata il 13/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Lo Reto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Lesti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato presso la cancelleria della Pretura di Roma-sezione lavoro, in data 21.5.1996, IO LI proponeva opposizione avverso cartella esattoriale contenente richiesta di pagamento di sanzioni amministrative relative a più violazione al c.d.s.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti nessuno compariva ed il pretore disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Il procuratore del ricorrente provvedeva pertanto alla riassunzione della causa e, all'udienza del 23.1.1997, chiedeva l'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 427 c.p.c. Il PR rimetteva quindi la causa al dirigente la sezione che a sua volta la rimetteva al Consigliere PR.
Questi assegnava la causa alla 1^ sezione civile della Pretura. Veniva data comunicazione al difensore del ricorrente affinché provvedesse ad iscrivere la causa a ruolo.
Effettuato tale incombente le parti venivano convocate per l'udienza del 15.1.1998 e in tale udienza la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 4.7.1998.
All'udienza del 4.7.1998, dopo la precisazione delle conclusioni, il PR dichiarava il ricorso inammissibile, dando lettura del dispositivo, in udienza.
La motivazione della sentenza veniva poi depositata in cancelleria in data 13.7.1998.
Per la cassazione della sentenza del PR propone ricorso, fondato su unica articolato motivo, IO LI. Resiste con controricorso il Comune di Roma.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 L. 689/1981 e degli artt. 417 e 427 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto rilevante della decisione, in relazione all'art 360 comma 1 nn 3 e 5 c.p.c. Rileva il ricorrente che:
a) ai fini della tempestività dell'opposizione avverso cartella esattoriale, deve farsi riferimento solo al deposito del ricorso in cancelleria, irrilevante essendo, a tal fine, la successiva notifica del ricorso stesso alla controparte;
b) la Pretura di Roma era suddivisa in più sezioni ragione per cui non era ipotizzabile difetto di competenza per essere stato il ricorso depositato presso la cancelleria della sezione lavoro anzicché presso la cancelleria di altra sezione civile. Erroneamente pertanto il PR ha ritenuto irrilevante, il deposito del ricorso presso la cancelleria della sezione lavoro, attribuendo rilevanza alternativamente all'istanza di riassunzione ed alla notifica del ricorso alla controparte.
Il PR inoltre ha omesso di motivare le ragione per le quali ha ritenuto che gli effetti processuali, in tema di impedimento della decadenza dal diritto di opposizione, fossero diversi nel rito regolato dalla L. 533/1973 rispetto al rito previsto dalla L. 689/1981. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Va al riguardo precisato infatti che, al fine di stabilire la pendenza del giudizio, si deve fare riferimento per i giudizi che iniziano con citazione alla notifica della citazione e per i giudizi che iniziano con ricorso al deposito del ricorso. (Cass. civ. sez. 1^ 18.2.1999 n 1358) Da ciò consegue che non sussistono dubbi che al fine di stabilire la tempestività dell'opposizione a cartella esattoriale si debba avere riguardo al deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice competente posto che, a decorrere da tale deposito, il giudizio pende a tutti gli effetti di legge, a nulla rilevando ai fini della pendenza e quindi del rispetto del termine di decadenza la successiva notifica del ricorso alla controparte, che deve essere effettuata a cura della cancelleria, al fine di radicare il contraddittorio.
Ulteriore conseguenza di quanto fin qui esposto è che il pretore in servizio presso la sezione lavoro, adito per la decisione di una causa che non rientri nel novero delle cause di cui all'art. 409 c.p.c., in applicazione dell'art. 427 c.p.c. dove solo procedere al mutamento del rito dovendosi assimilare, per i fini che qui rilevano, la procedura ex lege n. 689/1981 al giudizio ordinario, considerato che l'adozione della procedura regolata dalla legge 689/1981 costituisce il solo modo previsto dall'ordinamento per proporre opposizione avverso la cartella esattoriale, contenente richiesta di pagamento di sanzioni amministrative. Nella specie tali principi sono stati solo parzialmente seguiti essendosi limitato il pretore del lavoro, irritualmente adito, a rimettere la causa al Consigliere pretore che l'ha assegnata ad altra sezione della pretura., anzicché procedere egli stesso al mutamento del rito ex art. 427 c.p.c.. Il pretore successivamente designato poi anzicché procedere solo al mutamento del rito ex art. 427 c.p.c., ritenendo tempestiva la proposizione dell'opposizione, in riferimento al deposito del ricorso in cancelleria, ha omesso di decidere il merito della causa, ritenendo tardiva l'opposizione a seguito di errato riferimento alla data di riassunzione del giudizio o in alternativa alla data della notifica del ricorso alla controparte.
Al contrario il giudice di merito, accertato che si trattava di giudizio da introdursi con ricorso, doveva considerare che la pendenza del giudizio e quindi la tempestività dell'opposizione andava determinata con riferimento al deposito del ricorso e non alla notifica dello stesso, tenuto altresì presente che il passaggio della causa da una sezione ad un'altra del medesimo ufficio giudiziario, non involve questioni di competenza, che possono incidere sulla potestas decidendi e quindi di riflesso sulla tempestività del deposito dello ricorso stesso. (Cass civ. sez. Lav. 19.11.1993 n. 11418). Pertanto avendo il PR erroneamente fatto riferimento alternativamente all'istanza di riassunzione e alla notifica del ricorso, l'impugnata sentenza va cassata e rimessa al Tribunale di Roma, affinché accerti la tempestività del deposito del ricorso e proceda, in caso positivo, alla decisione del merito della vertenza. Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alla spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002