Sentenza 1 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2004, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria rel. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE DIREZIONE REGIONALE ENTRATE UMBRIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LI NI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 124/99 della Commissione Tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 07/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN GE, lavoratore dipendente, chiese all'Intendenza di Finanza di Terni la restituzione delle somme ritenute ai fini IRPEF dal suo datore di lavoro sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni dal 1987 al 1991. Formatosi il silenzio-rifiuto, propose ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Terni che lo accolse, condannando l'amministrazione convenuta a restituirgli le somme controverse, con sentenza n. 224/01/94, che la D.R.E. dell'Umbria impugnò innanzi alla Commissione tributaria regionale umbra. Quest'ultimo giudice, con sentenza 124/03/99 del 1.6/7.7.99, respinse il gravame, sostenendo che le ferie costituiscono un diritto primario del lavoratore, costituzionalmente garantito ed irrinunciabile, e l'indennità in esame, in quanto serve a ristorarlo del danno provocato dal loro mancato godimento, per tale natura non rappresenta componente della retribuzione, e non concorre, perciò, a formare il reddito imponibile.
Contro questa decisione il Ministero delle Finanze propone ora ricorso per cassazione che affida ad unico articolato motivo. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo dedotto il Ministero ricorrente denuncia violazione degli artt. 46 e 48 del d.p.r. n. 917/86 ed omessa o insufficiente motivazione su tale punto decisivo della controversia, ed osserva, a sostegno della censura, che la normativa citata sancisce l'imponibilità di tutte le somme ed i valori di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro, anche sotto forma di erogazioni liberali, decretandola sulla base della mera connessione oggettiva tra la loro percezione ed il rapporto lavorativo. La tesi della natura risarcitoria dell'indennità in questione, sottolineata dal giudice del gravame, non solo appare contestabile in linea di diritto, trattandosi in ogni caso di emolumento dovuto dal datore di lavoro quale corrispettivo dell'attività lavorativa, che prescinde dalla prova dell'elemento soggettivo della colpevolezza, ed ha perciò natura retributiva, ma è comunque non risolutiva, posto che la corresponsione dell'indennità in discussione trova la sua fonte giustificatrice nel rapporto di lavoro.
Il ricorso è fondato.
La statuizione contenuta nella decisione impugnata si pone in evidente contrasto con la disposizione normativa invocata dal ricorrente.
La questione deve essere esaminata e risolta alla luce dell'orientamento fermo e consolidato, formatosi nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che non necessita di rivisitazione, che ha in proposito affermato che la normativa applicabile in materia prescinde dalla definizione della natura dell'indennità in esame, "in quanto ogni norma in via di principio stabilisce i presupposti della sua applicazione in relazione alle finalità sostanziali perseguite" (Cass. 26.9.94 n. 7868). L'attuale legislatore ha ampliato, rispetto agli artt. 46 e 48 del d.p.r. 597 del 1973, il concetto di retribuzione imponibile, e vi ha ricompreso tutte le somme corrisposte al lavoratore, indipendentemente dall'effettiva prestazione, in connessione e nell'ambito del rapporto contrattuale di lavoro (cfr. Cass. 5 febbraio 1996 n. 948), prevedendo altresì nell'art. 48 del T.U.I.R. - d.p.r. 917/86 - specifica disciplina delle varie indennità, diretta a precisare la misura in cui esse costituiscono reddito, con la conseguenza che per quelle non espressamente disciplinate, sempre che esse dipendano dal rapporto di lavoro, resta valida la regola generale stabilita dal primo comma circa la loro totale tassabilità (per tutte v. Cass. 7864/94, 10941/99). L'accertamento sul dato dell'effettività della prestazione lavorativa, in questo quadro di riferimento normativo, è del tutto svalutato, in quanto ciò che conta, ai fini del calcolo del reddito imponibile, è che la somma sia stata erogata dal datore di lavoro al lavoratore "in relazione al rapporto di lavoro". Per logico corollario, la natura dell'erogazione non ha alcuna rilevanza, ed è, perciò, del tutto inutile indagare se la somma percepita dal lavoratore abbia natura risarcitoria, ovvero rappresenti il corrispettivo di una prestazione effettivamente eseguita, "se si considera che il compenso sostitutivo trova causa sempre e comunque nel rapporto di lavoro, nello status di lavoratore e nel diritto di credito che per l'effetto sorge nei confronti del datore di lavoro" (v. Cass. citata).
Queste argomentazioni, poste a base dell'indirizzo sopra riferito, meritano la completa adesione di questo Collegio.
La decisione impugnata, avendo basato le proprie statuizioni unicamente sul carattere risarcitorio della indennità di ferie non godute, deve, pertanto, essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, a norma dell'art. 384 comma primo c.p.c., con il rigetto della domanda di rimborso proposta dal contribuente. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Provvedendo nel merito, rigetta il ricordo introduttivo. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2004