Articolo 461 del Codice della navigazione
Articolo 460Articolo 462
Versione
21 aprile 1942
Art. 461.
(Data di consegna e data di caricazione).

Se nella polizza di carico non e' indicata la data di consegna, per tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione delle merci.

Se nella polizza ricevuto per l'imbarco non e' indicata la data di consegna, o nella polizza di carico non e' indicata quella di caricazione, per data di consegna o per data di caricazione, rispettivamente,si presume quella di emissione della polizza.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente