Art. 4.
I proventi delle visite medico-fiscali eseguite da ufficiali medici, ai sensi dell' articolo 5 della legge 1° marzo 1965, n. 122 , nonche' quelli dovuti da enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari ed infermerie autonome o presidiarie, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
Per le visite medico-fiscali, a carico di privati, agli ufficiali medici sono dovuti i compensi nelle misure previste dall'articolo 5 della citata legge 1° marzo 1965, n. 122 .
Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1° marzo 1965, n. 122 , ed il relativo decreto ministeriale di attuazione 13 ottobre 1965.
I proventi delle visite medico-fiscali eseguite da ufficiali medici, ai sensi dell' articolo 5 della legge 1° marzo 1965, n. 122 , nonche' quelli dovuti da enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari ed infermerie autonome o presidiarie, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
Per le visite medico-fiscali, a carico di privati, agli ufficiali medici sono dovuti i compensi nelle misure previste dall'articolo 5 della citata legge 1° marzo 1965, n. 122 .
Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1° marzo 1965, n. 122 , ed il relativo decreto ministeriale di attuazione 13 ottobre 1965.