Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 1
Nella fase del dibattimento l'acquisizione dei tabulati relativi ai dati esterni al traffico di un'utenza telefonica non può avvenire a seguito di diretta produzione del pubblico ministero, ma soltanto in forza degli artt. 495 e 507 cod. proc. pen. e, pertanto, nel contraddittorio delle parti, a mezzo di ordinanza motivata del giudice, cui sia stata avanzata la relativa richiesta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 23961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23961 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 03/12/2003
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1197
Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 021302/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI NI N. IL 10/12/1970;
avverso SENTENZA del 08/01/2003 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
Sentito il P.G., Dott. Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Anacleto Dolce.
Osserva;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.7.2001 la Corte d'Assise di S. Maria Capua Vetere riteneva CI OM responsabile di tre distinte serie di reati, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle ritenute aggravanti: da un lato di concorso con MU SA (separatamente giudicato con rito abbreviato) nell'omicidio, per futili motivi, di DI EN, in porto e detenzione illegali di pistola ed in sparo nell'abitato, in continuazione (pena anni 18 e giorni due di reclusione); dall'altro di violenza ad un infermiere, incaricato di pubblico servizio in sede ospedaliera, lesione personale lievissima al fine di commettere il precedente reato, detenzione e porto illegali di pistola, in continuazione (pena anni due, mesi sei di reclusione, lire 1.800.000 di multa); infine, di detenzione e porto illegali di pistola in epoca anteriore (pena mesi nove di reclusione e lire 300.000 di multa).
Su gravami del P.M. e dell'imputato la Corte d'Assise di Appello di Napoli, eliminato l'aumento di pena di due giorni per la contravvenzione di sparo nell'abitato, nel frattempo prescrittasi, confermava nel resto la prima decisione.
Quanto al più grave episodio criminoso, rilevava che il corpo senza vita di DI EN era stato rinvenuto alle 3.40 circa del 3.1.1999 nella periferia di Marcianise;
la morte risultò cagionata da tre colpi di pisola al capo ed al tronco. In altro luogo del centro abitato veniva rinvenuta l'autovettura da lui usata, danneggiata dal fuoco. La vittima, che aveva trascorso la serata con amici ed aveva avuto un litigio con MU SA, anche a seguito di apprezzamenti non graditi sul conto della di lui sorella, era tornata a casa verso le 23; era stata cercata per telefono, prima ancora che rientrasse, da una persona che il fratello NF DI aveva riconosciuto per il CI. Erano seguite altre telefonate, in parte ricevute dallo stesso EN DI il quale infine, verso le 2.10, era uscito indossando una tuta sul pigiama e aveva detto al fratello che doveva aiutare un amico il quale aveva avuto un guasto di macchina. Circa mezz'ora dopo il CI aveva nuovamente telefonato in casa per accertarsi che EN fosse uscito;
aveva anche chiesto se portava con sè il cellulare, ricevendo risposta negativa. Acquisiti i tabulati telefonici dell'apparecchio di casa DI, ne emergevano numerose chiamate provenienti da un cellulare in uso al CI tra le 23.05 e le 2.28;
alle 23.30 l'utenza era stata contattata da altro cellulare in uso a MU SA. L'agente di Polizia Delli AO Pietro aveva riferito in dibattimento di avere trascorso la serata in una discoteca insieme a MU ES, padre di SA;
quest'ultimo aveva contattato il suo cellulare, chiedendogli di passargli il padre che, dopo aver parlato, rientrava immediatamente in casa. Il giorno successivo ES gli aveva confidato che il nipote CI OM, la notte precedente, aveva portato con sè SA e aveva chiamato EN DI, col pretesto di un guasto all'auto, perché li raggiungesse;
non appena arrivato, gli aveva sparato a bruciapelo, nutrendo rancore nei suoi confronti per i legami che entrambi avevano avuto con la stessa ragazza. Tali dichiarazioni non erano state confermate da ES MU che, sentito ex art. 210 C.P.P. in quanto indagato per reato connesso (in ordine al quale era poi intervenuta archiviazione), si era avvalso della facoltà di non rispondere. La deposizione di Delli AO era tuttavia attendibile, anche perché confermata dal collega Di AT IO, cui l'agente aveva dapprima riferito il fatto in forma confidenziale in quanto inizialmente riluttante ad incolpare un familiare di persona cui era legato da amicizia (il De AT aveva comunque subito riferito la confidenza ricevuta ai suoi superiori). D'altra parte, i dati acquisiti tramite i tabulati apparivano di univoco significato: cinque delle chiamate giunte nella notte in casa DI provenivano da cellulare sicuramente in uso al CI, in quanto lo stesso apparecchio aveva, nei giorni precedenti e successivi, più volte chiamato varie persone della famiglia sugli apparecchi loro intestati;
vi erano inoltre numerose comunicazioni con gli apparecchi di LE ZI e DI AN, i quali avevano riconosciuto l'interlocutore per il CI. Esisteva poi una significativa convergenza fra le dichiarazioni del teste Delli AO e quelle del fratello della vittima circa il pretesto usato per attirare questa sul luogo dell'agguato (guasto alla macchina); il movente di gelosia era confermato dalla giovane LL ES, che aveva intrattenuto una relazione con EN DI prima di legarsi al CI. Infine, verso le 3.15 della notte del delitto alcuni agenti erano stati messi in allarme da forti rumori provenienti dall'abitazione di AP AN, zio dell'imputato, e avevano chiesto agli occupanti di aprire;
costoro avevano indugiato per circa un quarto d'ora. All'interno gli agenti avevano rilevato la rottura di un vetro e tracce di sangue che conducevano ad un cortile ove si affaccia un appartamento allora in uso al CI (come confermato dalla LL), rinvenendo anche un'agenda ove erano annotati i numeri telefonici chiamati dal cellulare, un pacchetto di sigarette ed un biglietto impregnati di vapori di benzina.
Il giudice di appello ha anzitutto disatteso l'eccezione di inutilizzabilità dei tabulati, sollevata dalla difesa in riferimento alla mancante o insoddisfacente motivazione dei due decreti del P.M. che ne avevano disposto l'acquisizione; non si tratta, infatti, di prova vietata dalla legge, ne' il dedotto vizio di motivazione potrebbe essere fatto valere sotto il diverso profilo della nullità, ostandovi il principio di tassatività vigente in materia. Ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese da NF DI circa l'identità dell'autore delle telefonate ricevute alle 23.05 ed alle 2.28, non inficiate da una iniziale reticenza, convincentemente spiegata con la paura seguita alla morte del fratello, condivisa anche dai familiari, che non ritennero neppure di esercitare l'azione civile nel processo. Quanto alla deposizione - in parte "de relato" - del Delli AO, la mancata conferma da parte del referente ES MU, avvalsosi della facoltà di non rispondere, non la rende inutilizzabile, e il vaglio di attendibilità è senz'altro positivo, avendo il teste riferito il pretesto con cui la vittima fu attirata nell'agguato/ che non poteva essere noto a chi non avesse partecipato al fatto o ricevuto la notizia dai suoi autori. Nè vi era incompatibilità di orari;
infatti, come si desume da quanto sopra esposto, la vittima era già uscita di casa alle 2.28 (orario dell'ultima telefonata del CI) e poteva avere raggiunto il luogo dell'agguato intorno alle 2.30; il Delli AO ricevette la telefonata di SA MU intorno alle tre e ne riaccompagnò il padre a casa, giungendovi alle 3.10 circa;
a sua volta, il CI aveva contattato gli zii (famiglia AP) per telefono alle 3.07. In tale intervallo temporale ben potevano collocarsi l'esecuzione del delitto, lo spostamento dell'autovettura della vittima, il rientro in casa di SA MU e la sua telefonata al padre sul cellulare di Delli AO, poiché la vicenda si era svolta nell'abitato del paese, in ore notturne e con strade quindi agevolmente percorribili. Quanto alla LL, essa aveva escluso in dibattimento manifestazioni di gelosia del CI per il suo precedente rapporto con la vittima;
peraltro, a seguito di contestazione, erano state acquisite, in data 4.4.2001, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini, valutabili come prova nei limiti previsti dal testo previgente dell'art. 500 C.P.P., all'epoca ancora applicabile (la L.
1.3.2001 n. 63 venne infatti pubblicata il 22.3.2001); da esse emergevano manifestazioni di gelosia e minacce di morte espresse alla donna nei confronti del precedente compagno. Tali dichiarazioni trovavano riscontro sia nei fatti oggetto delle residue imputazioni, sia nel rilievo di tracce di colpi d'arma da fuoco esplosi nella tavernetta dell'abitazione dell'imputato, come a suo tempo riferito dalla LL. Pertanto, gli elementi indiziari convergevano nel delineare una ricostruzione della vicenda secondo la quale la vittima era stata attirata sul posto da persona nota - identificata per il CI - con un pretesto e immediatamente uccisa;
l'autore del delitto si era poi rifugiato nella casa degli zii ed aveva qui lasciato tracce inequivoche della sua presenza.
Quanto alla seconda serie criminosa, le prove della violenza a mano armata usata ad un incaricato di pubblico servizio, al fine di introdursi fuori degli orari consentiti nel luogo di cura ove era degente, in reparto oculistico, la LL, emerge dalle dichiarazioni di costei e dal riconoscimento fotografico operato dall'infermiere IO DI, persona offesa, che non può ritenersi frutto di suggestione dei verbalizzanti, poiché l'immagine dell'imputato venne sottoposta al teste insieme ad altre. Ricorre per Cassazione la difesa, riproponendo con un primo motivo l'eccezione di inutilizzabilità delle risultanze dei tabulati perché acquisiti con decreti del P.M. carenti di motivazione (precisamente, come desumibile dai motivi di appello, quello del 13.1.1999 sarebbe del tutto immotivato, l'altro del 10.2.1999 conterrebbe la generica affermazione dell'assoluta indispensabilità ai fini delle indagini). Con un secondo motivo si censura sul piano logico l'attribuzione al CI dell'uso del cellulare che contattò quello dell'abitazione della vittima nella notte del delitto sulla base di argomentazioni irrilevanti o prove inattendibili: i contatti tra l'apparecchio e quelli di familiari dell'imputato non sono dimostrativi, potendo questi ultimi essere chiamati dalle più diverse persone;
il riconoscimento dell'interlocutore da parte di LE era dichiaratamente frutto di una sua ipotesi, mentre NF DI, che aveva fornito versioni contrastanti, doveva essere sottoposto ad un rigoroso vaglio di attendibilità, considerata anche la veste di persona offesa.
Con altro motivo viene dedotta violazione dell'art. 195 C.P.P. ed illogicità di motivazione quanto alla valutazione della deposizione di Delli AO che, a seguito del rifiuto di sottoporsi all'esame da parte della fonte di riferimento, dovrebbe ritenersi inutilizzabile in ordine alle notizie fornite "de relato". D'altra parte, l'attendibilità attribuitagli per avere svelato lo stratagemma con il quale la vittima era stata attirata non tiene conto del fatto che si trattava di circostanza nota alle forze di Polizia - cui il teste appartiene - perché loro immediatamente riferita da NF DI. Infine, la ricostruzione fondata sulle sue dichiarazioni era temporalmente incompatibile con le risultanze processuali: per le ragioni indicate dalla sentenza impugnata il delitto doveva essere avvenuto intorno alle 2.30 o subito dopo;
la telefonata dall'abitazione MU al cellulare del teste non può essere situata intorno alle tre, ma - come documentato dai tabulati -risale alle 2.40 (circostanza segnalata con l'appello ma non valutata); dunque, nel ristretto tempo di dieci minuti al massimo dovevano essere stati eseguiti l'omicidio, lo spostamento e l'incendio della macchina e MU SA doveva essere rientrato a casa, su percorsi stradali non brevi ne' agevoli.
Con un quarto motivo viene censurata, per violazione degli artt. 192 e 500, co. 4 (testo previgente) C.P.P. l'utilizzazione delle dichiarazioni di LL ES in fase di indagini, ritenendole confermate da alcune irregolarità nella pareti dell'abitazione del CI, interpretate come segni di spari in via del tutto congetturale e senza alcuna verifica tecnica;
conferma comunque concernente una autonoma e scindibile vicenda. D'altra parte, le dichiarazioni di IN FA e GI GI sui liberi costumi della teste valevano anche ad escludere manifestazioni di gelosia dell'imputato, facendo cadere la riferita causale. Ulteriore censura riguarda la ritenuta fuga dell'imputato attraverso la casa dello zio, che non costituiva dato certo idoneo a fondare il ragionamento indiziario in tema di colpevolezza, ma una mera ipotesi fondata sul rapporto di parentela.
Infine, quanto alla violenza a incaricato di pubblico servizio e ai reati connessi viene rilevato che la persona offesa dichiarò in dibattimento di non riconoscere fra i presenti l'autore dei fatti (pur essendo l'imputato facilmente individuabile) e di avere soltanto intravisto l'aggressore, essendosi data alla fuga;
viene quindi a cadere l'affidabilità del riconoscimento fotografico, tanto più che dalle dichiarazioni dell'agente operante può desumersi che l'immagine dell'imputato fu mostrata al teste separatamente dalle altre;
significativamente, nel corso delle indagini relative all'episodio, la LL affermò addirittura di non conoscere il CI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Quanto ai tabulati telefonici, va ribadito che questi nella fase dibattimentale non possono essere acquisiti per diretta produzione del P.M., ma soltanto in forza degli artt. 495 o 507 C.P.P. e pertanto, nel contraddittorio delle parti, a mezzo di ordinanza motivata (sull'utilità probatoria) del giudice, cui sia stata avanzata la relativa richiesta (Cass., Sez. 4^, 23.5/11.8.2000, Medici); che così sia in concreto avvenuto nel caso di specie si desume dall'atto di appello, nel quale "si impugna espressamente la ordinanza con la quale è stata disposta l'acquisizione dei tabulati" (pag. 3, ultimo periodo). Ne segue che è irrilevante l'eventuale vizio motivazionale dell'anteriore provvedimento acquisitivo del P.M.; trattandosi di dati esistenti e sempre reperibili presso la società telefonica, ciò che rileva ai fini della loro utilizzazione in giudizio è l'ordinanza ammissiva del giudice, in ordine alla quale nessuna specifica censura è stata sollevata con l'impugnazione.
Circa l'identificazione nel CI del soggetto che -tramite cellulare - contattò ripetutamente l'utenza fissa della famiglia DI nella notte del delitto la sentenza impugnata ha esposto, senza rilevabili illogicità, i plurimi e convergenti dati probatori posti a base del convincimento maturato al proposito;
con il gravame vengono prospettati un alternativo apprezzamento delle medesime risultanze ed una diversa "verità materiale", cioè censure in punto di fatto non deducibili in sede di legittimità.
Quanto poi alla deposizione di Delli AO, infondata è l'eccezione di inutilizzabilità delle notizie apprese "de relato" da ES MU per essersi questi avvalso della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art. 210 C.P.P.., poiché il divieto di utilizzazione è previsto (co. 1 e 3 dell'art. 195 del codice di rito) se la fonte di riferimento non sia, su richiesta di parte, "chiamata a deporre", e non già quando, regolarmente invitata, non risponda all'esame; e va al proposito oltretutto considerato che le norme sanzionate da inutilizzabilità - in quanto eccezionali rispetto alla regola del libero accertamento della verità materiale desumibile, fra l'altro, dall'art. 189 C.P.P. - sono di stretta interpretazione. Altra questione, proposta con l'atto di appello e non espressamente esaminata dalla sentenza impugnata, riguarda la compatibilità della ricostruzione operata sulla base della testimonianza del Delli AO con le risultanze dei tabulati. Il delitto va temporalmente collocato dopo le 2.28, quando, secondo la telefonata ricevuta dal fratello, la vittima non era ancora giunta sul luogo dell'agguato; d'altra parte, la chiamata di SA MU, fatta dal telefono di casa, al cellulare del teste per cercare il padre risalirebbe non già ad un orario intorno alle 3 - come affermato dai giudici di merito sulla base di indicazioni vaghe ed approssimative di Delli AO - ma esattamente alle 2.40, come comprovato dal tabulato. Ne segue che il tempo trascorso fra l'omicidio e il ritorno in casa di SA MU, non superiore a 10 minuti, sarebbe insufficiente a consentire l'esecuzione del delitto, lo spostamento e incendio della macchina, il rientro nell'abitazione. Trattasi, peraltro, di questione rilevante esclusivamente in ordine alla posizione del MU, non essendo affatto certo che - commesso l'omicidio - i due imputati siano rimasti insieme e si siano occupati congiuntamente dello spostamento e tentativo di distruzione della macchina, e risultando anzi che ad un certo punto si separarono. Va anche evidenziato che, secondo la versione raccolta da Delli AO, il delitto si sarebbe realizzato, non appena giunta la vittima, per immediata e fulminea azione del CI, e ciò giustificherebbe un pronto allontanamento del MU e il suo rapido ritorno in casa;
quanto al ricorrente, tracce di un tentativo di comunicazione con gli zii e di presenza nella loro abitazione risalgono ad orario successivo alle 3, quindi compatibile con la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata. Il mancato esame della questione prospettata con l'appello non ha perciò incidenza sul quadro probatorio rilevante ai fini della decisione.
Per il resto, le critiche mosse alla valutazione della deposizione del Delli AO sono fondate sulla prospettazione di alternative interpretazioni delle risultanze probatorie, che non toccano la coerenza logica del discorso giustificativo della decisione. Nè può dirsi che, ritenuto credibile il teste, il giudice "a quo" abbia poi omesso di valutare la consistenza ed attendibilità della fonte di riferimento, costituita dal padre di un coimputato, come tale interessato a tutelarne la posizione e riversare la responsabilità sul CI. Infatti, le sentenze di merito hanno adeguatamente evidenziato lo stretto e confidenziale rapporto fra l'agente di Polizia e la famiglia MU e le circostanze dei colloqui, intercorsi nell'immediatezza del fatto e con modalità ragionevolmente non riferibili all'artificiosa prospettazione di una tesi difensiva precostituita. Infine, per quanto riguarda le dichiarazioni della LL acquisite a seguito di contestazione, è pacifico che esse sono valutabili a norma del testo previgente dell'art. 500, co. 3 e 4, C.P.P. (art. 26, co. 3, L.
1.3.2001 n. 63). Pertanto, possono essere valutate come prova dei fatti riferiti "se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". In tal caso, il giudice che intenda utilizzarle per la propria decisione è tenuto ad evidenziare gli elementi di conferma, che possono essere di qualunque natura ed avere anche una mera valenza logica, la quale, però, deve incidere positivamente, in modo univoco, sull'attendibilità del teste (cfr. Cass., Sez. 6^, 9.6/18.9.1997, Satanassi). Al proposito, le risultanze confermative sono state adeguatamente individuate dai giudici di merito (a pag. 13 e seguenti della sentenza di primo grado, nonché, più sinteticamente, a pag. 25 della decisione di appello). In sostanza, la relazione, pacifica, riferita anche al dibattimento e confortata dalle stesse fonti testimoniali citate dalla difesa, e il ricovero ospedaliero della teste, vittima di percosse, con successiva "visita" (o piuttosto introduzione a mano armata) del "fidanzato", per tale qualificatosi con l'infermiere addetto, forniscono adeguata conferma alle scenate di gelosia e di violenza riferite durante la fase delle indagini ed alle minacce di morte proferite nei confronti della ragazza e di EN DI, suo precedente corteggiatore;
il possesso di un'arma è ulteriormente confortato dall'ispezione eseguita nell'ambiente ove, secondo le originarie dichiarazioni della teste, il CI si esibiva in estemporanee esercitazioni di sparo. Come osservato dalla sentenza di primo grado, il rilievo di tracce di proiettili sui muri del locale ben può fondarsi sull'esperienza degli operatori di Polizia, pur in assenza di accertamenti tecnici;
anche sotto questo profilo le doglianze del ricorrente sono rivolte a svalutare il significato dell'accertamento e, in definitiva, a proporre un'alternativa lettura del dato probatorio, eccedendo i limiti consentiti in sede di legittimità. Analoga osservazione va fatta a proposito del significato indiziante della fuga attraverso l'abitazione dei coniugi AP, vicenda collegata al non già per il solo rapporto di parentela, ma in base ad oggetti a lui riconducali ivi rinvenuti (che vengono definiti "indizi labili", senza alcuna più specifica censura).
infine, anche il riconoscimento fotografico da parte dell'infermiere AN DI, nell'irradiatela dell'aggressione subita, è svalutato in forza di un'alternativa lettura delle risultanze probatorie.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004