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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/06/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1021/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistra- ti:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1021/2023, promossa
DA
con sede legale in Modica (RG), via Sacro Cuore, n. Parte_1
1/G, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di GU
, in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliata in Scicli (RG), P.IVA_1 via Alcide De Gasperi, n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eugenia Trovato del
Foro di GU (codice fiscale , che la rappresenta e di- C.F._1 fende, assieme con l'avvocato Stefano Maugeri del Foro di Gela (codice fiscale
), giusta procura speciale allegata all'atto di appello. C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
con sede in OL (PG), via A. Vici 12/B, in persona del l.r. CP_1
p.t., partita iva elettivamente domiciliata in OL (Pg), via P.IVA_2
1 Monte Acuto 49, presso e nello studio dell'Avv. Micaela Nicito (C.F.
) del Foro di Perugia, dalla quale è rappresentata e difesa C.F._3 come da procura rilasciata in foglio separato allegato alla comparsa di costitu- zione.
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 944/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 24/03/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “[…] in via istruttoria reitera la richiesta di in- terrogatorio formale e di prova per testi formulate in seno alla memoria ex ar- ticolo 183, sesto comma, n. 2 del codice di procedura civile depositata in data
16 settembre 2019 e reiterate all'udienza del 24 marzo 2023 e ulteriormente reiterate nell'atto di appello e che devono intendersi qui integralmente ripetute
e trascritte;
nel merito insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio”.
Per la parte appellata: “chiede che, respinta ogni contraria istanza, questo Giudice rigetti integralmente il gravame proposto confermando per
l'effetto la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio”.
Fatti di causa - Svolgimento del giudizio
1. e stipulavano in data 28-4-2017 un contratto Parte_1 CP_1 di sub-franchising (infra, il CONTRATTO) in forza del quale la seconda (infra,
Affiliato) concedeva alla prima (Sub-affiliato) in sub-gestione con la formula dell'affiliazione commerciale la gestione del punto vendita sito in Messina, Viale
San Martino 130, esercitato sotto l'insegna e con il marchio PARFOIS (infra, Af- filiante). Per quanto interessa nel presente giudizio il CONTRATTO aveva la du- rata di cinque anni (art.20) e il Sub-affiliato poteva recedere anticipatamente dal contratto (art.25.1.), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi- mento da inviarsi all'Affiliato con preavviso di sei mesi, nella sola ipotesi in cui decorsi 24 mesi dall'apertura del negozio, non avesse raggiunto il fatturato di euro 360.000,00, oltre IVA, che le parti riconoscevano essere il corrispettivo
2 del punto di pareggio (BEF). In caso di violazione dell'art.25.1, avrebbe trovato applicazione l'art.26 (clausola risolutiva espressa) e l'art.2.3. (in tema, fra l'altro di penale).
Con una scrittura privata contestualmente stipulata, definita CP_2
a contratto di sub-franchising, premesso che era stato stipulato il predetto con- tratto e che aveva manifestato interesse a rimanere intestataria del Pt_1
CONTRATTO solamente qualora avesse potuto pervenire all'apertura di un gruppo di punti vendita con insegna “PARFOIS”, le parti stabilivano, fra l'altro:
(i) che nei 18 mesi successivi alla stipula dell' avrebbe CP_2 dovuto “concretizzarsi tra la e la o tramite pro- Pt_1 CP_1 posta diretta della o tramite iniziative della CP_1 Pt_1
l'accettazione da parte di dell'apertura di 6 ulteriori punti CP_1 vendita ad insegna PARFOIS” (art.2);
(ii) che laddove la condizione di cui sopra non si fosse verificata CU-
BE, “in deroga a quanto stabilito nel contratto di sub- franchising, di cui alla lettera a) delle premesse del presente accordo, in merito al recesso anticipato del sub-affiliato, si im- pegna a riconoscere a la facoltà di recedere anticipata- Pt_1 mente dal suddetto contratto” (art.3);
(iii) che “detta facoltà di recesso anticipato, di cui all'articolo prece- dente, dovrà essere esercitata dalla inviando alla Pt_1 CP_1 una comunicazione scritta tramite pec o tramite lettera racco- mandata con ricevuta di ritorno allo scadere dei 18 mesi e, più specificamente, entro la data del 27-10-2018. Qualora le mo- dalità e i termini del presente articolo non vengano rispettati per fatti dipendenti dalla volontà e/o colpa della la pre- Pt_1 sente scrittura dovrà intendersi risolta” (art.4);
(iv) che “A fronte dell'esercizio da parte della del recesso anti- Pt_1 cipato, le Parti si impegnano reciprocamente a porre in essere i seguenti adempimenti.[….] La si impegna, a sua volta, a CP_1 subentrare nel contratto di sub-franchising di cui al punto a)
3 delle premesse pagando alla un importo pari alle quote Pt_1 di ammortamento residue alla data di acquisizione dell'azienda esercitata tramite il Negozio della somma complessiva di euro
130.000,00, oltre IVA di legge, tenuto conto che la stessa di ammortizza in cinque anni” (art.5);
(v) che “Rimangono invariate tutte le altre parti del contratti di sub- franchising stipulato tra le Parti” (art.7);
(vi) che “Decorsi i 18 mesi di cui all'art.4 della presente scrittura sen- za che la D abbia esercitato detta facoltà di recesso anti- Pt_1 cipato, tale accordo deve ritenersi risolto e rimarranno n vigore tutte le disposizioni del contratto di sub-franchising stipulato tra le parti del 28-4-2017” (art.8).
In sintesi con l le parti riconoscevano la possibilità del sub- CP_2 affiliato di recedere dal rapporto di sub-affiliazione alle più favorevoli condizioni sopra esposte rispetto a quelle disciplinate dal CONTRATTO (e prima riportate) trascorso un periodo di 18 mesi e sempre che si fosse realizzata la condizione prevista dall' (mancata apertura di 6 nuovi punti vendita in gestio- CP_2 ne a marchio PARFOIS).
2. adiva il tribunale di Firenze, foro convenzionale esclusivo, Parte_1 per sentire accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.4 dell' , la legitti- CP_2 mità del recesso anticipato da essa operato con lettera raccomandata del 30-6-
2018, con efficacia dal 27-10-2018, e sentire condannare al pagamento CP_1 dell'importo previsto dall'art.5 dell' , pari ad euro 111.020,00. CP_2 si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda CP_1 principale e in via riconvenzionale la condanna di al pagamento Parte_1 della complessiva somma di euro 25.889,28, di cui euro 17.889,28 a titolo di pagamento di fatture insolute meglio individuate nella comparsa di costituzione ed euro 8.000,00 a titolo di risarcimento danni.
In relazione alla domanda principale, rilevava che, in violazione CP_1 dell' , aveva esercitato una prima volta il recesso antici- CP_2 Parte_1 pato in data 14-2-2018, salvo poi revocare il recesso dopo le sue contestazioni,
4 e, quindi, una seconda volta in data 30-6-2018, dopo che in data 26.6.2018 essa convenuta aveva richiesto il pagamento delle fatture insolute;
che, non avendo pagato le fatture nonostante il sollecito di pagamento, in data Pt_1
20 luglio 2018 si era avvalsa della clausola risolutiva espressa (art.26.1.) del contratto di sub-franchising, che pertanto doveva intendersi risolto a tale data, riuscendo ad ottenere la riconsegna/chiusura del punto vendita soltanto in data
11-10-2018.
3. Con la sentenza n. 944/2023, pubblicata il 24/03/2023, il Tribunale di
Firenze ha respinto la domanda principale, ha accolto in parte quella riconven- zionale e condannato a pagare integralmente le spese di lite. Pt_1
L'appello.
4. ha proposto tempestivo appello ritenendo la sentenza Parte_1 gravata errata e ingiusta e formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Con il primo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 del codice civile in merito alla interpretazione degli articoli 2, 3, 4 e 8 dell'addendum al contratto di sub-franchising sottoscritto dalle parti in data 28 aprile 2017, assumendo che il Tribunale di Firenze avreb- be errato nel ritenere la data del 27 ottobre 2018 unico giorno possibile per la comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso da parte di e Parte_1
“intempestivo” ed inefficace il recesso al contratto di sub-franchising con de- correnza dal 27 ottobre 2018 comunicato da a il 30 Parte_1 CP_1 giugno 2018.
2) Con il secondo motivo censura la sentenza di primo grado per viola- zione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 del codice civile in merito alla interpretazione degli articoli 2, 3, 4, 8 dell'addendum al CP_3
[...
, sostenendo che il Tribunale di Firenze abbia errato nel ritenere legittima la risoluzione unilaterale del contratto di sub-franchising operata da e CP_1 nell'accogliere la domanda di condanna al pagamento della somma di
17.340,22 euro formulata da in via riconvenzionale. CP_1
5 3) Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1173 e 2697 del codice civile in merito all'applicazione dell'articolo 5 dell'addendum al contratto di sub-franchising, ritenendo che il Tribunale di Fi- renze abbia errato nel rigettare la domanda di liquidazione delle quote di am- mortamento residue alla data di restituzione del punto vendita.
4) Con il quarto motivo censura la sentenza di prime cure per violazione e falsa applicazione degli articoli 1173 e 2697 del codice civile, assumendo l'errore del Tribunale di Firenze nel respingere le richieste di interrogatorio formale e di prova per testi formulate da essa appellante con la seconda ap- pendice istruttoria depositata in data 16 settembre 2019.
5) Con il quinto motivo, infine, assume che il giudice di primo grado avrebbe violato gli articoli 91, comma primo, e 92, comma secondo, del codice di procedura civile, disponendo, nonostante la soccombenza parziale, la con- danna di essa appellante al pagamento integrale delle spese processuali.
Le difese dell'appellata
5. L'appellata ha contrastato uno a uno i motivi d'appello, chiedendone il rigetto.
Il passaggio in decisione.
6. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 3 giugno
2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a se- guito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
7. L'appello è infondato e va respinto.
7.1. Il primo e il secondo motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente.
Nell'impostazione dell'appellante, essa avrebbe potuto recedere dal con- tratto di in forza dell'art.4 dell'ADDENDUM anche anticipata-Controparte_4
6 mente rispetto al 27-10-2018, sia pure con effetto da tale data, e in conse- guenza del corretto esercizio del recesso l'appellata non avrebbe potuto invo- care l'applicazione della clausola risolutiva espressa. Contravvenendo a tale lettura del testo dell'addendum, il tribunale avrebbe violato gli artt.1362, 1363,
1366 c.c.
Tali assunti sono destituiti di fondamento.
Come correttamente ricostruito dal tribunale, l' derogava al CP_2 contratto di sub-franchising introducendo la possibilità di un recesso anticipato a condizione che nel termine di 18 mesi dalla sottoscrizione dell' CP_2
”non si fosse verificata la condizione prevista nella lettera a) della premessa, richiamata e precisata nell'art.2, ovvero “l'apertura di 6 ulteriori punti vendita ad insegna PARFOIS”.
L'art.4 precisava che tale facoltà di recesso anticipato doveva essere esercitata dalla” inviando alla una comunicazione scritta tramite Pt_1 CP_1 pec o tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno allo scadere dei 18 mesi e, più specificamente, entro la data del 27-10-2018. Qualora le modalità
e i termini del presente articolo non vengano rispettati per fatti dipendenti dal- la volontà e/o colpa della la presente scrittura dovrà intendersi risolta”. Pt_1
Il testo dell'art.4 dell' è di una esemplare chiarezza nello CP_2 stabilire che il recesso poteva essere esercitato soltanto alla scadenza dei 18 mesi e nello stabilire che il mancato rispetto dei termini e delle modalità di esercizio del recesso (PEC o lettera racc.ta AR) comportava la risoluzione dell' . CP_2
Non era pertanto possibile per recedere dal contratto di sub- Pt_1 franchising prima di 18 mesi dalla sottoscrizione dell' perché questo CP_2 era il termine entro il quale si sarebbe dovuta verificare o meno la condizione posta per l'esercizio del recesso.
Conferma di tale piana lettura si ricava anche dall'art.8 dell' , il CP_5 quale stabilisce che “Decorsi i 18 mesi di cui all'art.4 della presente scrittura senza che la abbia esercitato detta facoltà di recesso anticipato, tale ac- Pt_1
7 cordo deve ritenersi risolto e rimarranno in vigore tutte le disposizioni del con- tratto di sub-franchising stipulato tra le parti del 28-4-2017”.
In altre parole, ogni valutazione di era rimandata alla scadenza Pt_1 dei 18 mesi contrattualmente previsti per l'avveramento della condizione legit- timante il recesso: se a tale data fossero stati aperti i 6 nuovi punti vendita a marchio PARFOIS, essa non avrebbe potuto recedere dal contratto;
se invece tale condizione non si fosse verificata, essa sarebbe stata libera di recedere o meno dal rapporto (in via anticipata rispetto alla previsione generale dell'art.25.1 del CONTRATTO) e, in caso di recesso, questo avrebbe dovuto es- sere comunicato con le forme dell'art.4 dell' . CP_2
Avendo pacificamente comunicato il recesso ben prima della Pt_1 scadenza del termine di 18 mesi, esso era inefficace ai sensi dell'art.4, seconda alinea, dell'ADDENDUM, secondo cui “Qualora le modalità e i termini del pre- sente articolo non vengano rispettati per fatti dipendenti dalla volontà e/o col- pa della la presente scrittura dovrà intendersi risolta”, con conseguente Pt_1 piena operatività delle sole disposizioni del contratto di sub-franchising.
Irrilevante ai fini del corretto esercizio del recesso è la circostanza che
[...] abbia esercitato il recesso in data 30.6.2018 ma con effetti dal 27-10- Pt_1
2018, in quanto, come sopra detto, le clausole contrattuali dell' CP_6
[... chiare nel prevedere che la condizione si dovesse avverare nei 18 mesi dalla sottoscrizione, scadenti giustappunto in data 27-10-2018, sicché ogni valuta- zione anticipata rispetto a tale data non è conforme al testo dell'art.4, prima aliena, con le conseguenze, sopra ricordate, previste dall'art.4, seconda alinea.
La sentenza del tribunale di Firenze che a tale lettura del testo contrat- tuale si è attenuta merita pertanto conferma.
Sotto altro profilo va considerato, e in questo senso va integrata la moti- vazione della sentenza di primo grado, che se anche in ipotesi il recesso opera- to con le modalità attuate dall'appellante (recesso anticipato con effetti differiti al 27-10-2018) fosse stato conforme alle clausole dell' (artt.2, 4, CP_2
8), da ciò non sarebbe conseguita l'impossibilità di di avvalersi della CP_1
8 clausola risolutiva espressa contenuta nell'art.26 del contratto di sub- franchising.
In altre parole, finché questo contratto fosse rimasto efficace, ciascuna delle parti era tenuta a rispettarne gli obblighi e la violazione di quelli posti a carico di , tra cui il pagamento del corrispettivo, comportava la possibi- Pt_1 lità di di avvalersi della clausola risolutiva espressa, con la conseguenza CP_1 che la risoluzione di diritto del CONTRATTO avrebbe perciò stesso reso ineffica- ce il recesso anticipato ad effetti differiti.
Non è corretto, quindi, quanto sostenuto dall'appellante, ovvero che l'esercizio del diritto di recesso anticipato ad effetti differiti avrebbe impedito a di avvalersi della clausola risolutiva espressa. CP_1
Anche il secondo motivo d'appello, nella parte in cui è argomentato “in derivazione” del primo motivo d'appello, è pertanto infondato.
Ma il secondo motivo d'appello è altresì infondato nella parte in cui l'appellante contesta l'esistenza dei presupposti di operatività della clausola ri- solutiva espressa e, in particolare, censura la sentenza di primo grado nel pun- to in cui il giudice, nel dare rilevanza al fatto che l'esecuzione (in parte) dei pa- gamenti delle fatture, il cui omesso pagamento era stato allegato da a CP_1 giustificazione dell'operatività della clausola risolutiva espressa, era avvenuta soltanto dopo che si era avvalsa della clausola risolutiva espressa, aveva CP_1 omesso di considerare:
(i) che l'esecuzione di pagamenti parziali in acconto ed a saldo era la normale prassi tra le parti, tanto è vero che nessuna dichiarazione di risoluzio- ne era stata trasmessa da prima della ricezione della dichiarazione CP_1 di esercizio del diritto di recesso da parte della società odierna appellante;
(ii) che la comunicazione unilaterale di risoluzione per inadempimento trasmessa da era solo successiva all'esercizio del diritto di recesso CP_1 da parte di e, di fatto, era volta solo ad aggirarla del tutto prete- Parte_1 stuosamente al mero fine di sottrarre al pagamento delle quote di CP_1 ammortamento residue alla data di restituzione del punto vendita (così a pag.12 dell'atto d'appello).
9 Il primo assunto è smentito dalle diffide di pagamento in atti (v. doc.6 d parte appellata) inviate da parte convenuta in data 7 novembre 2017 per uno scaduto di €. 4.732,56; in data 15 marzo 2018 per €. 11.576,05 ed in data 26 giugno 2018 per €. 17.505,37. In altre parole, vi è una progressione nell'entità degli scaduti non pagati che porta, infine, alla decisione di avvalersi della CP_1 clausola risolutiva espressa (clausola 26.1. del CONTRATTO).
Il secondo argomento, oltre ad essere infondato in diritto per le ragioni sopra esposte, può essere – in un'ottica di abuso del diritto – semplicemente ribaltato: è l'atto di recesso di che segue di poco l'atto di diffida di pa- Pt_1 gamento del 26-6-2018 e può essere interpretato come un tentativo di salvare l'indennizzo previsto dall'art.5 dell che invece non sarebbe stato CP_2 dovuto in caso di risoluzione del CONTRATTO.
Infine, il secondo motivo d'appello è inammissibile nella parte in cui l'appellante assume l'inesistenza del debito residuo di euro 17.340,22, oggetto della domanda riconvenzionale accolta dal tribunale.
Sul punto il giudice di prime cure ha così motivato: “In tal senso esplica- tive appaiono le diffide di pagamento inviate da parte convenuta in data 7 no- vembre 2017 per uno scaduto di € 4.732,56; in data 15 marzo 2018 per €
11.576,05 ed in data 26 giugno 2018 per € 19.510.36 ed inoltre è per tabulas il parziale/mancato pagamento delle ulteriori fatture n. 3 del 15.09.17; n. 12 del 4.10.17; n. 26 del 1.11.17; n. 48 del 5.12.17; n.11 del 10.01.2018; n. 55 del 2.02.18; n. 114 del 1.03.18; n. 175 del 3.04.18; n. 228 del 2.05.18; n.
293 del 07.06.18; n. 315 del 18.06.18; n. 326 del 26.06.2018; n. 337 del
3.07.2018; n. 348- 18 e n. 350 del 9.07.2018 per un importo di € 17.340.22.
Le contabili prodotte da parte attrice attestano non solo come parte attrice ab- bia effettuato solo pagamenti parziali (delle fatture intimate risultano pagate solo la fatt. n. 326, n. 337, n. 350 e n.366, mentre le altre contabili nelle quali si riferiscono a fatture emesse successivamente alla data di risoluzione) ma anche come i medesimi siano stati eseguiti unicamente nel periodo compreso tra il 24 luglio ed il 30 agosto 2018 dunque in un lasso di tempo successivo alla data in cui la comunicava la risoluzione del contratto (20.07.2018); co- CP_1
10 munque era la stessa a confermare che i pagamenti effettuati dopo la Pt_1 risoluzione del contratto operata dalla in data 20.07.2018 fossero parziali CP_1
e non a saldo del dovuto (v. pec del 27 luglio 2019 doc. n. 32). Sulla somma dovuta da parte attrice a parte convenuta sono dovuti gli interessi legali dalla data di costituzione in giudizio (17.01.2019) fino al saldo”.
L'appellante così ha argomentato il motivo di impugnazione: “Il giudice di prime cure infatti fa riferimento a delle diffide trasmesse dalla società appellata in data 7 novembre 2017 ma non ha considerato che con nota del 12 settem- bre 2018 a mezzo dell'avvocato , peraltro prodotta dalla stessa CP_7 società appellata (cfr. doc. 11, fascicolo avversario), CP_1 Parte_1 aveva trasmesso le ricevute contabili dei pagamenti per 33.821,33 Euro ese- guiti da a favore di (cfr. doc. 11, fascicolo avversario), Parte_1 CP_1
e difatti a dimostrazione dell'inesistenza di ulteriori poste debitorie in capo alla società odierna appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto della nota di risposta trasmessa dall'avvocato Micaela Nicito con la quale quest'ultima riconosceva e non contestava l'esecuzione di tali pagamenti e lun- gi dall'eccepire l'esistenza di debiti residui asseriva solo la legittimità a suo dire della risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale per tardività di tali paga- menti (cfr. doc. 12, fascicolo avversario)”.
Tale motivo non si correla però con la decisione impugnata e in partico- lare con la parte della motivazione in cui il giudice, esaminando le contabili prodotte in giudizio dall'attuale appellante, che avrebbero dovuto fornire la prova dei pagamenti, così ha deciso: “Le contabili prodotte da parte attrice at- testano non solo come parte attrice abbia effettuato solo pagamenti parziali
(delle fatture intimate risultano pagate solo la fatt. n. 326, n. 337, n. 350 e
n.366, mentre le altre contabili nelle quali si riferiscono a fatture emesse suc- cessivamente alla data di risoluzione) ma anche come i medesimi siano stati eseguiti unicamente nel periodo compreso tra il 24 luglio ed il 30 agosto 2018 dunque in un lasso di tempo successivo alla data in cui la comunicava la CP_1 risoluzione del contratto (20.07.2018)”.
11 In altre parole non è specificamente contestato che le ricevute (o conta- bili) di pagamento prodotte dall'attuale appellante non riguardano le fatture azionate in via riconvenzionale, né è contestata la parte della motivazione in cui il giudice di prime cure, a conforto di tale assunto, ha aggiunto “comunque era la stessa a confermare che i pagamenti effettuati dopo la risoluzio- Pt_1 ne del contratto operata dalla in data 20.07.2018 fossero parziali e non a CP_1 saldo del dovuto (v. pec del 27 luglio 2019 doc. n. 32)”.
7.2.- Il terzo motivo d'appello investe il capo della decisione con cui è stata rigettata la richiesta di pagamento delle quote di ammortamento previste dall'art.5 dell' . CP_2
Il tribunale ha respinto la domanda sull'assunto che parte attrice “non ha documentato di aver sostenuto i detti costi non essendoci traccia degli investi- menti sostenuti dalla per l'apertura del punto vendita di Messina nella Pt_1 voce del Bilancio di esercizio del 2017 tra le Immobilizzazioni, né si rileva tra le
Immobilizzazioni Immateriali l'importo di euro “100.000,00 Buono Entrata” so- stenuto dalla e già richiesto dalla stessa nella comunicazione di cui al Pt_1 doc. n. 24 di parte convenuta”.
L'appellante assume che tale decisione sia errata in quanto l'art.5 dell' determina l'importo da restituire in via forfettizzata e senza CP_2 necessità di prova.
La sentenza va confermata sia pure con una diversa motivazione.
Invero, la previsione dell'art.5 dell' opera sul presupposto CP_2 che il recesso dal contratto di sub-franchising avvenga correttamente.
Nel momento in cui il tribunale, con decisione sopra confermata da que- sta Corte, ha escluso che abbia esercitato correttamente il recesso Pt_1 previsto dall' , perciò stesso doveva rigettare la domanda, l'appel- CP_2 lante non avendo diritto alle quote di ammortamento dell'investimento previste dall'art.5 dell' . CP_2
Inoltre, risoltosi il contratto di sub-franchising per inadempimento dell'appellante, anche l' era venuto meno, con conseguente impos- CP_2 sibilità di chiedere la quota di ammortamento.
12 7.3. Con il quarto motivo l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove orali articolate in primo grado, la cui ammissione aveva ribadito anche all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le prove articolate dall'attrice/appellante sono dirette a dimostrare che si era attivata per reperire l'apertura di due nuovi punti vendita a marchio Par- fois.
Il tribunale non ha motivato espressamente la mancata ammissione ma essa è implicita nella soluzione in diritto adottata in punto di non ritualità dell'esercizio del diritto di recesso anticipato.
E, in effetti, le considerazioni sopra svolte sono assorbenti in punto di ir- rilevanza delle prove de quibus, stante l'esito in diritto della lite. Peraltro, le prove sarebbero state in ogni caso irrilevanti in quanto finalizzate a dimostrare l'attivazione di essa attrice/appellante nell'apertura di soli due punti vendita a fronte dei sei previsti dall' . CP_2
7.4. Non resta, infine, che esaminare il quinto motivo che investe il capo sulle spese. Secondo l'appellante il tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di soccombenza reciproca.
La sentenza di primo grado, che ha così argomentato “Le spese proces- suali di parte convenuta, liquidate come in dispositivo, sono a carico di parte attrice”, va confermata con questa integrazione della motivazione.
Le spese fanno carico all'attrice che è la soccombente assolutamente prevalente, avendo perso su tutte le domande proposte in via principale, sulla domanda di pagamento proposta in via riconvenzionale ed avendo vinto soltan- to sulla domanda risarcitoria riconvenzionale di importo (euro 8000,00) davve- ro modesto nel contesto della vicenda per cui è causa e la cui proposizione non ha aggravato in maniera significativa né gli oneri difensivi dell'attrice né l'onere motivazionale del giudicante (alla domanda de qua sono riservati 5 righi della motivazione).
Pertanto, nell'applicare le regole di distribuzione delle spese di lite previ- ste dagli artt.91 e 92 cpc, e, in particolare, nell'esercitare il potere discreziona- le che l'art.92, co.2 cpc assegna al giudice, ritiene la Corte d'Appello che le
13 spese processuali possano essere poste a carico unicamente dell'attrice, che con la sua condotta stragiudiziale e giudiziale ha dato causa alla lite.
8. In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma del- la sentenza impugnata anche in ordine alle spese.
Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccom- benza e sono liquidate in dispositivo in difetto di notula (DM 55/14, e succ. in- tegrazioni;
valore della causa da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00; parame- tri medi per le fasi 1,2,4; parametro minimo per la fase 3, in presenza della so- la attività di trattazione).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite all'appellata, liquidate in euro 12.154,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spe- se generali (15%) e agli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il rad- doppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 4-6-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
14 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito stret- tamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistra- ti:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1021/2023, promossa
DA
con sede legale in Modica (RG), via Sacro Cuore, n. Parte_1
1/G, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di GU
, in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliata in Scicli (RG), P.IVA_1 via Alcide De Gasperi, n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eugenia Trovato del
Foro di GU (codice fiscale , che la rappresenta e di- C.F._1 fende, assieme con l'avvocato Stefano Maugeri del Foro di Gela (codice fiscale
), giusta procura speciale allegata all'atto di appello. C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
con sede in OL (PG), via A. Vici 12/B, in persona del l.r. CP_1
p.t., partita iva elettivamente domiciliata in OL (Pg), via P.IVA_2
1 Monte Acuto 49, presso e nello studio dell'Avv. Micaela Nicito (C.F.
) del Foro di Perugia, dalla quale è rappresentata e difesa C.F._3 come da procura rilasciata in foglio separato allegato alla comparsa di costitu- zione.
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 944/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 24/03/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “[…] in via istruttoria reitera la richiesta di in- terrogatorio formale e di prova per testi formulate in seno alla memoria ex ar- ticolo 183, sesto comma, n. 2 del codice di procedura civile depositata in data
16 settembre 2019 e reiterate all'udienza del 24 marzo 2023 e ulteriormente reiterate nell'atto di appello e che devono intendersi qui integralmente ripetute
e trascritte;
nel merito insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio”.
Per la parte appellata: “chiede che, respinta ogni contraria istanza, questo Giudice rigetti integralmente il gravame proposto confermando per
l'effetto la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio”.
Fatti di causa - Svolgimento del giudizio
1. e stipulavano in data 28-4-2017 un contratto Parte_1 CP_1 di sub-franchising (infra, il CONTRATTO) in forza del quale la seconda (infra,
Affiliato) concedeva alla prima (Sub-affiliato) in sub-gestione con la formula dell'affiliazione commerciale la gestione del punto vendita sito in Messina, Viale
San Martino 130, esercitato sotto l'insegna e con il marchio PARFOIS (infra, Af- filiante). Per quanto interessa nel presente giudizio il CONTRATTO aveva la du- rata di cinque anni (art.20) e il Sub-affiliato poteva recedere anticipatamente dal contratto (art.25.1.), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi- mento da inviarsi all'Affiliato con preavviso di sei mesi, nella sola ipotesi in cui decorsi 24 mesi dall'apertura del negozio, non avesse raggiunto il fatturato di euro 360.000,00, oltre IVA, che le parti riconoscevano essere il corrispettivo
2 del punto di pareggio (BEF). In caso di violazione dell'art.25.1, avrebbe trovato applicazione l'art.26 (clausola risolutiva espressa) e l'art.2.3. (in tema, fra l'altro di penale).
Con una scrittura privata contestualmente stipulata, definita CP_2
a contratto di sub-franchising, premesso che era stato stipulato il predetto con- tratto e che aveva manifestato interesse a rimanere intestataria del Pt_1
CONTRATTO solamente qualora avesse potuto pervenire all'apertura di un gruppo di punti vendita con insegna “PARFOIS”, le parti stabilivano, fra l'altro:
(i) che nei 18 mesi successivi alla stipula dell' avrebbe CP_2 dovuto “concretizzarsi tra la e la o tramite pro- Pt_1 CP_1 posta diretta della o tramite iniziative della CP_1 Pt_1
l'accettazione da parte di dell'apertura di 6 ulteriori punti CP_1 vendita ad insegna PARFOIS” (art.2);
(ii) che laddove la condizione di cui sopra non si fosse verificata CU-
BE, “in deroga a quanto stabilito nel contratto di sub- franchising, di cui alla lettera a) delle premesse del presente accordo, in merito al recesso anticipato del sub-affiliato, si im- pegna a riconoscere a la facoltà di recedere anticipata- Pt_1 mente dal suddetto contratto” (art.3);
(iii) che “detta facoltà di recesso anticipato, di cui all'articolo prece- dente, dovrà essere esercitata dalla inviando alla Pt_1 CP_1 una comunicazione scritta tramite pec o tramite lettera racco- mandata con ricevuta di ritorno allo scadere dei 18 mesi e, più specificamente, entro la data del 27-10-2018. Qualora le mo- dalità e i termini del presente articolo non vengano rispettati per fatti dipendenti dalla volontà e/o colpa della la pre- Pt_1 sente scrittura dovrà intendersi risolta” (art.4);
(iv) che “A fronte dell'esercizio da parte della del recesso anti- Pt_1 cipato, le Parti si impegnano reciprocamente a porre in essere i seguenti adempimenti.[….] La si impegna, a sua volta, a CP_1 subentrare nel contratto di sub-franchising di cui al punto a)
3 delle premesse pagando alla un importo pari alle quote Pt_1 di ammortamento residue alla data di acquisizione dell'azienda esercitata tramite il Negozio della somma complessiva di euro
130.000,00, oltre IVA di legge, tenuto conto che la stessa di ammortizza in cinque anni” (art.5);
(v) che “Rimangono invariate tutte le altre parti del contratti di sub- franchising stipulato tra le Parti” (art.7);
(vi) che “Decorsi i 18 mesi di cui all'art.4 della presente scrittura sen- za che la D abbia esercitato detta facoltà di recesso anti- Pt_1 cipato, tale accordo deve ritenersi risolto e rimarranno n vigore tutte le disposizioni del contratto di sub-franchising stipulato tra le parti del 28-4-2017” (art.8).
In sintesi con l le parti riconoscevano la possibilità del sub- CP_2 affiliato di recedere dal rapporto di sub-affiliazione alle più favorevoli condizioni sopra esposte rispetto a quelle disciplinate dal CONTRATTO (e prima riportate) trascorso un periodo di 18 mesi e sempre che si fosse realizzata la condizione prevista dall' (mancata apertura di 6 nuovi punti vendita in gestio- CP_2 ne a marchio PARFOIS).
2. adiva il tribunale di Firenze, foro convenzionale esclusivo, Parte_1 per sentire accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.4 dell' , la legitti- CP_2 mità del recesso anticipato da essa operato con lettera raccomandata del 30-6-
2018, con efficacia dal 27-10-2018, e sentire condannare al pagamento CP_1 dell'importo previsto dall'art.5 dell' , pari ad euro 111.020,00. CP_2 si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda CP_1 principale e in via riconvenzionale la condanna di al pagamento Parte_1 della complessiva somma di euro 25.889,28, di cui euro 17.889,28 a titolo di pagamento di fatture insolute meglio individuate nella comparsa di costituzione ed euro 8.000,00 a titolo di risarcimento danni.
In relazione alla domanda principale, rilevava che, in violazione CP_1 dell' , aveva esercitato una prima volta il recesso antici- CP_2 Parte_1 pato in data 14-2-2018, salvo poi revocare il recesso dopo le sue contestazioni,
4 e, quindi, una seconda volta in data 30-6-2018, dopo che in data 26.6.2018 essa convenuta aveva richiesto il pagamento delle fatture insolute;
che, non avendo pagato le fatture nonostante il sollecito di pagamento, in data Pt_1
20 luglio 2018 si era avvalsa della clausola risolutiva espressa (art.26.1.) del contratto di sub-franchising, che pertanto doveva intendersi risolto a tale data, riuscendo ad ottenere la riconsegna/chiusura del punto vendita soltanto in data
11-10-2018.
3. Con la sentenza n. 944/2023, pubblicata il 24/03/2023, il Tribunale di
Firenze ha respinto la domanda principale, ha accolto in parte quella riconven- zionale e condannato a pagare integralmente le spese di lite. Pt_1
L'appello.
4. ha proposto tempestivo appello ritenendo la sentenza Parte_1 gravata errata e ingiusta e formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Con il primo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 del codice civile in merito alla interpretazione degli articoli 2, 3, 4 e 8 dell'addendum al contratto di sub-franchising sottoscritto dalle parti in data 28 aprile 2017, assumendo che il Tribunale di Firenze avreb- be errato nel ritenere la data del 27 ottobre 2018 unico giorno possibile per la comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso da parte di e Parte_1
“intempestivo” ed inefficace il recesso al contratto di sub-franchising con de- correnza dal 27 ottobre 2018 comunicato da a il 30 Parte_1 CP_1 giugno 2018.
2) Con il secondo motivo censura la sentenza di primo grado per viola- zione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 del codice civile in merito alla interpretazione degli articoli 2, 3, 4, 8 dell'addendum al CP_3
[...
, sostenendo che il Tribunale di Firenze abbia errato nel ritenere legittima la risoluzione unilaterale del contratto di sub-franchising operata da e CP_1 nell'accogliere la domanda di condanna al pagamento della somma di
17.340,22 euro formulata da in via riconvenzionale. CP_1
5 3) Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1173 e 2697 del codice civile in merito all'applicazione dell'articolo 5 dell'addendum al contratto di sub-franchising, ritenendo che il Tribunale di Fi- renze abbia errato nel rigettare la domanda di liquidazione delle quote di am- mortamento residue alla data di restituzione del punto vendita.
4) Con il quarto motivo censura la sentenza di prime cure per violazione e falsa applicazione degli articoli 1173 e 2697 del codice civile, assumendo l'errore del Tribunale di Firenze nel respingere le richieste di interrogatorio formale e di prova per testi formulate da essa appellante con la seconda ap- pendice istruttoria depositata in data 16 settembre 2019.
5) Con il quinto motivo, infine, assume che il giudice di primo grado avrebbe violato gli articoli 91, comma primo, e 92, comma secondo, del codice di procedura civile, disponendo, nonostante la soccombenza parziale, la con- danna di essa appellante al pagamento integrale delle spese processuali.
Le difese dell'appellata
5. L'appellata ha contrastato uno a uno i motivi d'appello, chiedendone il rigetto.
Il passaggio in decisione.
6. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 3 giugno
2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a se- guito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
7. L'appello è infondato e va respinto.
7.1. Il primo e il secondo motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente.
Nell'impostazione dell'appellante, essa avrebbe potuto recedere dal con- tratto di in forza dell'art.4 dell'ADDENDUM anche anticipata-Controparte_4
6 mente rispetto al 27-10-2018, sia pure con effetto da tale data, e in conse- guenza del corretto esercizio del recesso l'appellata non avrebbe potuto invo- care l'applicazione della clausola risolutiva espressa. Contravvenendo a tale lettura del testo dell'addendum, il tribunale avrebbe violato gli artt.1362, 1363,
1366 c.c.
Tali assunti sono destituiti di fondamento.
Come correttamente ricostruito dal tribunale, l' derogava al CP_2 contratto di sub-franchising introducendo la possibilità di un recesso anticipato a condizione che nel termine di 18 mesi dalla sottoscrizione dell' CP_2
”non si fosse verificata la condizione prevista nella lettera a) della premessa, richiamata e precisata nell'art.2, ovvero “l'apertura di 6 ulteriori punti vendita ad insegna PARFOIS”.
L'art.4 precisava che tale facoltà di recesso anticipato doveva essere esercitata dalla” inviando alla una comunicazione scritta tramite Pt_1 CP_1 pec o tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno allo scadere dei 18 mesi e, più specificamente, entro la data del 27-10-2018. Qualora le modalità
e i termini del presente articolo non vengano rispettati per fatti dipendenti dal- la volontà e/o colpa della la presente scrittura dovrà intendersi risolta”. Pt_1
Il testo dell'art.4 dell' è di una esemplare chiarezza nello CP_2 stabilire che il recesso poteva essere esercitato soltanto alla scadenza dei 18 mesi e nello stabilire che il mancato rispetto dei termini e delle modalità di esercizio del recesso (PEC o lettera racc.ta AR) comportava la risoluzione dell' . CP_2
Non era pertanto possibile per recedere dal contratto di sub- Pt_1 franchising prima di 18 mesi dalla sottoscrizione dell' perché questo CP_2 era il termine entro il quale si sarebbe dovuta verificare o meno la condizione posta per l'esercizio del recesso.
Conferma di tale piana lettura si ricava anche dall'art.8 dell' , il CP_5 quale stabilisce che “Decorsi i 18 mesi di cui all'art.4 della presente scrittura senza che la abbia esercitato detta facoltà di recesso anticipato, tale ac- Pt_1
7 cordo deve ritenersi risolto e rimarranno in vigore tutte le disposizioni del con- tratto di sub-franchising stipulato tra le parti del 28-4-2017”.
In altre parole, ogni valutazione di era rimandata alla scadenza Pt_1 dei 18 mesi contrattualmente previsti per l'avveramento della condizione legit- timante il recesso: se a tale data fossero stati aperti i 6 nuovi punti vendita a marchio PARFOIS, essa non avrebbe potuto recedere dal contratto;
se invece tale condizione non si fosse verificata, essa sarebbe stata libera di recedere o meno dal rapporto (in via anticipata rispetto alla previsione generale dell'art.25.1 del CONTRATTO) e, in caso di recesso, questo avrebbe dovuto es- sere comunicato con le forme dell'art.4 dell' . CP_2
Avendo pacificamente comunicato il recesso ben prima della Pt_1 scadenza del termine di 18 mesi, esso era inefficace ai sensi dell'art.4, seconda alinea, dell'ADDENDUM, secondo cui “Qualora le modalità e i termini del pre- sente articolo non vengano rispettati per fatti dipendenti dalla volontà e/o col- pa della la presente scrittura dovrà intendersi risolta”, con conseguente Pt_1 piena operatività delle sole disposizioni del contratto di sub-franchising.
Irrilevante ai fini del corretto esercizio del recesso è la circostanza che
[...] abbia esercitato il recesso in data 30.6.2018 ma con effetti dal 27-10- Pt_1
2018, in quanto, come sopra detto, le clausole contrattuali dell' CP_6
[... chiare nel prevedere che la condizione si dovesse avverare nei 18 mesi dalla sottoscrizione, scadenti giustappunto in data 27-10-2018, sicché ogni valuta- zione anticipata rispetto a tale data non è conforme al testo dell'art.4, prima aliena, con le conseguenze, sopra ricordate, previste dall'art.4, seconda alinea.
La sentenza del tribunale di Firenze che a tale lettura del testo contrat- tuale si è attenuta merita pertanto conferma.
Sotto altro profilo va considerato, e in questo senso va integrata la moti- vazione della sentenza di primo grado, che se anche in ipotesi il recesso opera- to con le modalità attuate dall'appellante (recesso anticipato con effetti differiti al 27-10-2018) fosse stato conforme alle clausole dell' (artt.2, 4, CP_2
8), da ciò non sarebbe conseguita l'impossibilità di di avvalersi della CP_1
8 clausola risolutiva espressa contenuta nell'art.26 del contratto di sub- franchising.
In altre parole, finché questo contratto fosse rimasto efficace, ciascuna delle parti era tenuta a rispettarne gli obblighi e la violazione di quelli posti a carico di , tra cui il pagamento del corrispettivo, comportava la possibi- Pt_1 lità di di avvalersi della clausola risolutiva espressa, con la conseguenza CP_1 che la risoluzione di diritto del CONTRATTO avrebbe perciò stesso reso ineffica- ce il recesso anticipato ad effetti differiti.
Non è corretto, quindi, quanto sostenuto dall'appellante, ovvero che l'esercizio del diritto di recesso anticipato ad effetti differiti avrebbe impedito a di avvalersi della clausola risolutiva espressa. CP_1
Anche il secondo motivo d'appello, nella parte in cui è argomentato “in derivazione” del primo motivo d'appello, è pertanto infondato.
Ma il secondo motivo d'appello è altresì infondato nella parte in cui l'appellante contesta l'esistenza dei presupposti di operatività della clausola ri- solutiva espressa e, in particolare, censura la sentenza di primo grado nel pun- to in cui il giudice, nel dare rilevanza al fatto che l'esecuzione (in parte) dei pa- gamenti delle fatture, il cui omesso pagamento era stato allegato da a CP_1 giustificazione dell'operatività della clausola risolutiva espressa, era avvenuta soltanto dopo che si era avvalsa della clausola risolutiva espressa, aveva CP_1 omesso di considerare:
(i) che l'esecuzione di pagamenti parziali in acconto ed a saldo era la normale prassi tra le parti, tanto è vero che nessuna dichiarazione di risoluzio- ne era stata trasmessa da prima della ricezione della dichiarazione CP_1 di esercizio del diritto di recesso da parte della società odierna appellante;
(ii) che la comunicazione unilaterale di risoluzione per inadempimento trasmessa da era solo successiva all'esercizio del diritto di recesso CP_1 da parte di e, di fatto, era volta solo ad aggirarla del tutto prete- Parte_1 stuosamente al mero fine di sottrarre al pagamento delle quote di CP_1 ammortamento residue alla data di restituzione del punto vendita (così a pag.12 dell'atto d'appello).
9 Il primo assunto è smentito dalle diffide di pagamento in atti (v. doc.6 d parte appellata) inviate da parte convenuta in data 7 novembre 2017 per uno scaduto di €. 4.732,56; in data 15 marzo 2018 per €. 11.576,05 ed in data 26 giugno 2018 per €. 17.505,37. In altre parole, vi è una progressione nell'entità degli scaduti non pagati che porta, infine, alla decisione di avvalersi della CP_1 clausola risolutiva espressa (clausola 26.1. del CONTRATTO).
Il secondo argomento, oltre ad essere infondato in diritto per le ragioni sopra esposte, può essere – in un'ottica di abuso del diritto – semplicemente ribaltato: è l'atto di recesso di che segue di poco l'atto di diffida di pa- Pt_1 gamento del 26-6-2018 e può essere interpretato come un tentativo di salvare l'indennizzo previsto dall'art.5 dell che invece non sarebbe stato CP_2 dovuto in caso di risoluzione del CONTRATTO.
Infine, il secondo motivo d'appello è inammissibile nella parte in cui l'appellante assume l'inesistenza del debito residuo di euro 17.340,22, oggetto della domanda riconvenzionale accolta dal tribunale.
Sul punto il giudice di prime cure ha così motivato: “In tal senso esplica- tive appaiono le diffide di pagamento inviate da parte convenuta in data 7 no- vembre 2017 per uno scaduto di € 4.732,56; in data 15 marzo 2018 per €
11.576,05 ed in data 26 giugno 2018 per € 19.510.36 ed inoltre è per tabulas il parziale/mancato pagamento delle ulteriori fatture n. 3 del 15.09.17; n. 12 del 4.10.17; n. 26 del 1.11.17; n. 48 del 5.12.17; n.11 del 10.01.2018; n. 55 del 2.02.18; n. 114 del 1.03.18; n. 175 del 3.04.18; n. 228 del 2.05.18; n.
293 del 07.06.18; n. 315 del 18.06.18; n. 326 del 26.06.2018; n. 337 del
3.07.2018; n. 348- 18 e n. 350 del 9.07.2018 per un importo di € 17.340.22.
Le contabili prodotte da parte attrice attestano non solo come parte attrice ab- bia effettuato solo pagamenti parziali (delle fatture intimate risultano pagate solo la fatt. n. 326, n. 337, n. 350 e n.366, mentre le altre contabili nelle quali si riferiscono a fatture emesse successivamente alla data di risoluzione) ma anche come i medesimi siano stati eseguiti unicamente nel periodo compreso tra il 24 luglio ed il 30 agosto 2018 dunque in un lasso di tempo successivo alla data in cui la comunicava la risoluzione del contratto (20.07.2018); co- CP_1
10 munque era la stessa a confermare che i pagamenti effettuati dopo la Pt_1 risoluzione del contratto operata dalla in data 20.07.2018 fossero parziali CP_1
e non a saldo del dovuto (v. pec del 27 luglio 2019 doc. n. 32). Sulla somma dovuta da parte attrice a parte convenuta sono dovuti gli interessi legali dalla data di costituzione in giudizio (17.01.2019) fino al saldo”.
L'appellante così ha argomentato il motivo di impugnazione: “Il giudice di prime cure infatti fa riferimento a delle diffide trasmesse dalla società appellata in data 7 novembre 2017 ma non ha considerato che con nota del 12 settem- bre 2018 a mezzo dell'avvocato , peraltro prodotta dalla stessa CP_7 società appellata (cfr. doc. 11, fascicolo avversario), CP_1 Parte_1 aveva trasmesso le ricevute contabili dei pagamenti per 33.821,33 Euro ese- guiti da a favore di (cfr. doc. 11, fascicolo avversario), Parte_1 CP_1
e difatti a dimostrazione dell'inesistenza di ulteriori poste debitorie in capo alla società odierna appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto della nota di risposta trasmessa dall'avvocato Micaela Nicito con la quale quest'ultima riconosceva e non contestava l'esecuzione di tali pagamenti e lun- gi dall'eccepire l'esistenza di debiti residui asseriva solo la legittimità a suo dire della risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale per tardività di tali paga- menti (cfr. doc. 12, fascicolo avversario)”.
Tale motivo non si correla però con la decisione impugnata e in partico- lare con la parte della motivazione in cui il giudice, esaminando le contabili prodotte in giudizio dall'attuale appellante, che avrebbero dovuto fornire la prova dei pagamenti, così ha deciso: “Le contabili prodotte da parte attrice at- testano non solo come parte attrice abbia effettuato solo pagamenti parziali
(delle fatture intimate risultano pagate solo la fatt. n. 326, n. 337, n. 350 e
n.366, mentre le altre contabili nelle quali si riferiscono a fatture emesse suc- cessivamente alla data di risoluzione) ma anche come i medesimi siano stati eseguiti unicamente nel periodo compreso tra il 24 luglio ed il 30 agosto 2018 dunque in un lasso di tempo successivo alla data in cui la comunicava la CP_1 risoluzione del contratto (20.07.2018)”.
11 In altre parole non è specificamente contestato che le ricevute (o conta- bili) di pagamento prodotte dall'attuale appellante non riguardano le fatture azionate in via riconvenzionale, né è contestata la parte della motivazione in cui il giudice di prime cure, a conforto di tale assunto, ha aggiunto “comunque era la stessa a confermare che i pagamenti effettuati dopo la risoluzio- Pt_1 ne del contratto operata dalla in data 20.07.2018 fossero parziali e non a CP_1 saldo del dovuto (v. pec del 27 luglio 2019 doc. n. 32)”.
7.2.- Il terzo motivo d'appello investe il capo della decisione con cui è stata rigettata la richiesta di pagamento delle quote di ammortamento previste dall'art.5 dell' . CP_2
Il tribunale ha respinto la domanda sull'assunto che parte attrice “non ha documentato di aver sostenuto i detti costi non essendoci traccia degli investi- menti sostenuti dalla per l'apertura del punto vendita di Messina nella Pt_1 voce del Bilancio di esercizio del 2017 tra le Immobilizzazioni, né si rileva tra le
Immobilizzazioni Immateriali l'importo di euro “100.000,00 Buono Entrata” so- stenuto dalla e già richiesto dalla stessa nella comunicazione di cui al Pt_1 doc. n. 24 di parte convenuta”.
L'appellante assume che tale decisione sia errata in quanto l'art.5 dell' determina l'importo da restituire in via forfettizzata e senza CP_2 necessità di prova.
La sentenza va confermata sia pure con una diversa motivazione.
Invero, la previsione dell'art.5 dell' opera sul presupposto CP_2 che il recesso dal contratto di sub-franchising avvenga correttamente.
Nel momento in cui il tribunale, con decisione sopra confermata da que- sta Corte, ha escluso che abbia esercitato correttamente il recesso Pt_1 previsto dall' , perciò stesso doveva rigettare la domanda, l'appel- CP_2 lante non avendo diritto alle quote di ammortamento dell'investimento previste dall'art.5 dell' . CP_2
Inoltre, risoltosi il contratto di sub-franchising per inadempimento dell'appellante, anche l' era venuto meno, con conseguente impos- CP_2 sibilità di chiedere la quota di ammortamento.
12 7.3. Con il quarto motivo l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove orali articolate in primo grado, la cui ammissione aveva ribadito anche all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le prove articolate dall'attrice/appellante sono dirette a dimostrare che si era attivata per reperire l'apertura di due nuovi punti vendita a marchio Par- fois.
Il tribunale non ha motivato espressamente la mancata ammissione ma essa è implicita nella soluzione in diritto adottata in punto di non ritualità dell'esercizio del diritto di recesso anticipato.
E, in effetti, le considerazioni sopra svolte sono assorbenti in punto di ir- rilevanza delle prove de quibus, stante l'esito in diritto della lite. Peraltro, le prove sarebbero state in ogni caso irrilevanti in quanto finalizzate a dimostrare l'attivazione di essa attrice/appellante nell'apertura di soli due punti vendita a fronte dei sei previsti dall' . CP_2
7.4. Non resta, infine, che esaminare il quinto motivo che investe il capo sulle spese. Secondo l'appellante il tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di soccombenza reciproca.
La sentenza di primo grado, che ha così argomentato “Le spese proces- suali di parte convenuta, liquidate come in dispositivo, sono a carico di parte attrice”, va confermata con questa integrazione della motivazione.
Le spese fanno carico all'attrice che è la soccombente assolutamente prevalente, avendo perso su tutte le domande proposte in via principale, sulla domanda di pagamento proposta in via riconvenzionale ed avendo vinto soltan- to sulla domanda risarcitoria riconvenzionale di importo (euro 8000,00) davve- ro modesto nel contesto della vicenda per cui è causa e la cui proposizione non ha aggravato in maniera significativa né gli oneri difensivi dell'attrice né l'onere motivazionale del giudicante (alla domanda de qua sono riservati 5 righi della motivazione).
Pertanto, nell'applicare le regole di distribuzione delle spese di lite previ- ste dagli artt.91 e 92 cpc, e, in particolare, nell'esercitare il potere discreziona- le che l'art.92, co.2 cpc assegna al giudice, ritiene la Corte d'Appello che le
13 spese processuali possano essere poste a carico unicamente dell'attrice, che con la sua condotta stragiudiziale e giudiziale ha dato causa alla lite.
8. In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma del- la sentenza impugnata anche in ordine alle spese.
Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccom- benza e sono liquidate in dispositivo in difetto di notula (DM 55/14, e succ. in- tegrazioni;
valore della causa da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00; parame- tri medi per le fasi 1,2,4; parametro minimo per la fase 3, in presenza della so- la attività di trattazione).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite all'appellata, liquidate in euro 12.154,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spe- se generali (15%) e agli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il rad- doppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 4-6-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
14 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito stret- tamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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