CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2023, n. 19071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19071 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che itereergt+~~enéo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. DE ROSA Massimiliano che conclude come da conclusioni scritte che deposita unitamente alle note spese. L'avv. NESE Marcello conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19071 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 13/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Salerno, che dichiarava IN LD responsabile dei reati di omicidio aggravato, anche ai sensi dell'art. 7 .1 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, in danno di AN De NT, e di porto senza giustificato motivo di coltello, e, escluse le aggravanti della premeditazione e dei motivi futili, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni venti di reclusione, ha rideterminato la pena in anni sedici di reclusione, ritenuta l'equivalenza tra le già concesse attenuanti generiche e la contestata aggravante ad effetto speciale. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione IN LD, tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1. Col primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove e all'applicabilità dell'art. 52 cod. pen. Lamenta il difensore che la Corte di assise di appello in sentenza fa proprie le considerazioni del Collegio di primo grado circa l'esclusione dell'esimente e rileva l'aspecificità del relativo motivo di gravame, tutt'altro che aspecifico. Osserva che i giudici di merito si sono limitati a valutare le dichiarazioni testimoniali di NO e ZI, testimoni neppure attendibili. Evidenzia la difesa che: - quest'ultimo ha riferito di non aver mai avuto rapporti con LD, mentre si era recato ad acquistare col medesimo stupefacenti la sera stessa del delitto, e che il coltello era impugnato con la mano sinistra, mentre veniva impugnato con la mano destra;
- lo stesso ha, poi, negato di avere visto il volto e l'occhio tumefatto dell'imputato come attestato, invece, dagli stessi carabinieri. Rileva, inoltre, che la testimonianza di IT NO non poteva in alcun modo essere neutra e ponderata, per le condizioni in cui il suddetto si trovava la tragica notte dell'evento, risultando avere fatto uso di stupefacenti e sostanze psicotrope e non essere in alcun modo lucido, alla luce di quanto testimoniato dalla sua fidanzata, AL MA. Lamenta il difensore che la Corte di assise di appello ha considerato che, pure a volere ritenere una pregressa aggressione di De NT nei confronti dell'imputato, sia decisivo il fatto che il primo usava le mani £.2n 1 nude mentre l'altro il coltello, facendo leva sulla sola sproporzione dei mezzi e non valutando le circostanze specifiche del caso concreto. E che la stessa Corte in particolare non considera che: - LD nella prima parte del litigio si era allontanato, senza rispondere alle provocazioni testimoniate da tutti;
-nella seconda parte del litigio era stato De NT a seguire l'imputato, che se ne stava andando senza accettare la sfida e estraeva il coltello solo quando De NT lo aggrediva violentemente;
- pertanto, il suddetto - come altresì confermato anche dalle conclusioni del medico legale - poneva in essere una reazione non manifestamente sproporzionata. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'erronea applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 71 del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. Si duole il difensore che la Corte di assise di appello, pur rilevando che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno emessa nei confronti di LD era sospesa (per incompatibilità con contestuale misura cautelare) al momento della commissione del delitto, abbia, poi, ritenuto l'aggravante ravvisabile in diritto, nonostante la sospensione di detta misura, priva appunto di ogni effetto giuridico. Rileva, ancora, il difensore che l'art. 71 del suddetto decreto legislativo pone in relazione la commissione del delitto col periodo di applicazione della misura preventiva;
motivo per il quale è erroneo e illogico il ragionamento della Corte territoriale. Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata anche senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è nel complesso infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile, in quanto è costituito da censure in fatto e in parte aspecifiche e generiche. La Corte territoriale, nell'argomentare sull'esclusione dell'esimente della legittima difesa, richiama la ricostruzione effettuata dal primo Giudice, sottolineando come sia il teste NO che il teste ZI abbiano dato conto dei propositi vendicativi del ricorrente che, avendo avuto una prima discussione con De NT al bar, era tornato indietro, dopo essersi armato di coltello a casa di NO, accettando in tal 2 modo la sfida col contendente e dando vita ad una reazione armata sproporzionata rispetto all'aggressione a mani nude. Rileva, inoltre, che a fronte delle due argomentazioni dirimenti della sentenza di primo grado, dell'accettazione della sfida da parte dell'imputato e dell'evidente squilibrio di armi tra i due contendenti, uno solo armato, con ogni riflesso in ordine alla proporzione tra difesa e offesa, l'appello apecificamente si è soffermato sull'antefatto e sulla responsabilità dello stesso, senza opporre adeguate censure a tali argomentazioni che riguardano la seconda fase della complessiva sfida tra i due. Tale essendo l'iter motivazionale dei giudici di merito, facente leva sull'esclusione dell'esimente invocata per difetto dei requisiti dell'attualità del pericolo e della conseguente necessità di reazione, lo stesso non solo è scevro da vizi logici e giuridici, ma è conforme ai consolidati principi di diritto affermati da questa Corte, secondo cui non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato una sfida, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione, sia pure erronea, di dover agire per scopo difensivo ( si veda, per tutte, Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861); e secondo cui è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080: nella fattispecie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'esimente in relazione alla condotta dell'imputato che aveva reagito infliggendo alla vittima una coltellata in direzione di una regione vitale del corpo, sebbene potesse allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto). Il motivo di ricorso, di contro, insiste sulla specificità del motivo di appello nella ricostruzione dell'antefatto, sull'esclusivo rilievo dato dai giudici di merito alle dichiarazioni dei testimoni NO e ZI, che invece non sarebbero attendibili e sarebbero smentiti da emergenze istruttorie (il primo in particolare dalle dichiarazioni della sua fidanzata AL), non documentate in violazione del principio di autosufficienza, incorrendo in relazione a tali profili di censura nella aspecificità e nella genericità. E lamenta la mancata considerazione dell'antefatto e del comportamento provocatorio di De NT, dimostrando ancora una volta di non confrontarsi con le suddette argomentazioni e di sollecitare una non consentita rivalutazione di elementi fattuali. 3 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale evidenzia come l'aggravante di cui all'art. 71 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, dell'essere stato il fatto commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, debba applicarsi a prescindere dalla effettiva eseguibilità, all'epoca della commissione del fatto, della misura di prevenzione cui l'imputato risultava sottoposto (nel caso in esame sospesa per effetto dell'applicazione di misura cautelare, non compatibile in ragione della diversità del luogo di soggiorno). A tale riguardo evidenzia la natura soggettiva di tale circostanza e la volontà legislativa di contrastare, con essa, in maniera più efficace il comportamento di colui che, colpito da misura di prevenzione, commette altri reati di particolare natura;
e, quindi, di prescindere dalla sua concreta effettività, come reso evidente dalla considerazione testuale che essa si applica «sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione», da cui è agevole comprendere che il presupposto ineludibile non è che la misura sia eseguibile, potendo essere addirittura già interamente eseguita, ma che il soggetto risulti sottoposto a provvedimento di prevenzione non cessato da meno di tre anni, come nel caso di LD. Aggiungono i Giudici di appello che la ratio essendi dell'aggravante non è nella violazione della prescrizione connessa alla misura preventiva, quanto piuttosto nel fatto che un soggetto già ritenuto pericoloso commetta un ulteriore specifico reato tra quelli contemplati nell'elenco dell'art. 71 decreto legislativo citato. A fronte di tali considerazioni scevre da vizi logici e giuridici, facenti leva sul chiaro tenore letterale del suddetto art. 71 e sulla sua ratio, le censure difensive sopra riportate, che insistono sulla concreta inefficacia giuridica della misura preventiva personale oggetto di attenzione, si rivelano infondate. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di LD al pagamento delle spese processuali. L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, come da dispositivo.
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili De NT LE, TT VI, De NT SO e De NT AL, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Salerno con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che itereergt+~~enéo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. DE ROSA Massimiliano che conclude come da conclusioni scritte che deposita unitamente alle note spese. L'avv. NESE Marcello conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19071 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 13/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Salerno, che dichiarava IN LD responsabile dei reati di omicidio aggravato, anche ai sensi dell'art. 7 .1 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, in danno di AN De NT, e di porto senza giustificato motivo di coltello, e, escluse le aggravanti della premeditazione e dei motivi futili, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni venti di reclusione, ha rideterminato la pena in anni sedici di reclusione, ritenuta l'equivalenza tra le già concesse attenuanti generiche e la contestata aggravante ad effetto speciale. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione IN LD, tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1. Col primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove e all'applicabilità dell'art. 52 cod. pen. Lamenta il difensore che la Corte di assise di appello in sentenza fa proprie le considerazioni del Collegio di primo grado circa l'esclusione dell'esimente e rileva l'aspecificità del relativo motivo di gravame, tutt'altro che aspecifico. Osserva che i giudici di merito si sono limitati a valutare le dichiarazioni testimoniali di NO e ZI, testimoni neppure attendibili. Evidenzia la difesa che: - quest'ultimo ha riferito di non aver mai avuto rapporti con LD, mentre si era recato ad acquistare col medesimo stupefacenti la sera stessa del delitto, e che il coltello era impugnato con la mano sinistra, mentre veniva impugnato con la mano destra;
- lo stesso ha, poi, negato di avere visto il volto e l'occhio tumefatto dell'imputato come attestato, invece, dagli stessi carabinieri. Rileva, inoltre, che la testimonianza di IT NO non poteva in alcun modo essere neutra e ponderata, per le condizioni in cui il suddetto si trovava la tragica notte dell'evento, risultando avere fatto uso di stupefacenti e sostanze psicotrope e non essere in alcun modo lucido, alla luce di quanto testimoniato dalla sua fidanzata, AL MA. Lamenta il difensore che la Corte di assise di appello ha considerato che, pure a volere ritenere una pregressa aggressione di De NT nei confronti dell'imputato, sia decisivo il fatto che il primo usava le mani £.2n 1 nude mentre l'altro il coltello, facendo leva sulla sola sproporzione dei mezzi e non valutando le circostanze specifiche del caso concreto. E che la stessa Corte in particolare non considera che: - LD nella prima parte del litigio si era allontanato, senza rispondere alle provocazioni testimoniate da tutti;
-nella seconda parte del litigio era stato De NT a seguire l'imputato, che se ne stava andando senza accettare la sfida e estraeva il coltello solo quando De NT lo aggrediva violentemente;
- pertanto, il suddetto - come altresì confermato anche dalle conclusioni del medico legale - poneva in essere una reazione non manifestamente sproporzionata. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'erronea applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 71 del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. Si duole il difensore che la Corte di assise di appello, pur rilevando che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno emessa nei confronti di LD era sospesa (per incompatibilità con contestuale misura cautelare) al momento della commissione del delitto, abbia, poi, ritenuto l'aggravante ravvisabile in diritto, nonostante la sospensione di detta misura, priva appunto di ogni effetto giuridico. Rileva, ancora, il difensore che l'art. 71 del suddetto decreto legislativo pone in relazione la commissione del delitto col periodo di applicazione della misura preventiva;
motivo per il quale è erroneo e illogico il ragionamento della Corte territoriale. Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata anche senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è nel complesso infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile, in quanto è costituito da censure in fatto e in parte aspecifiche e generiche. La Corte territoriale, nell'argomentare sull'esclusione dell'esimente della legittima difesa, richiama la ricostruzione effettuata dal primo Giudice, sottolineando come sia il teste NO che il teste ZI abbiano dato conto dei propositi vendicativi del ricorrente che, avendo avuto una prima discussione con De NT al bar, era tornato indietro, dopo essersi armato di coltello a casa di NO, accettando in tal 2 modo la sfida col contendente e dando vita ad una reazione armata sproporzionata rispetto all'aggressione a mani nude. Rileva, inoltre, che a fronte delle due argomentazioni dirimenti della sentenza di primo grado, dell'accettazione della sfida da parte dell'imputato e dell'evidente squilibrio di armi tra i due contendenti, uno solo armato, con ogni riflesso in ordine alla proporzione tra difesa e offesa, l'appello apecificamente si è soffermato sull'antefatto e sulla responsabilità dello stesso, senza opporre adeguate censure a tali argomentazioni che riguardano la seconda fase della complessiva sfida tra i due. Tale essendo l'iter motivazionale dei giudici di merito, facente leva sull'esclusione dell'esimente invocata per difetto dei requisiti dell'attualità del pericolo e della conseguente necessità di reazione, lo stesso non solo è scevro da vizi logici e giuridici, ma è conforme ai consolidati principi di diritto affermati da questa Corte, secondo cui non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato una sfida, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione, sia pure erronea, di dover agire per scopo difensivo ( si veda, per tutte, Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861); e secondo cui è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080: nella fattispecie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'esimente in relazione alla condotta dell'imputato che aveva reagito infliggendo alla vittima una coltellata in direzione di una regione vitale del corpo, sebbene potesse allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto). Il motivo di ricorso, di contro, insiste sulla specificità del motivo di appello nella ricostruzione dell'antefatto, sull'esclusivo rilievo dato dai giudici di merito alle dichiarazioni dei testimoni NO e ZI, che invece non sarebbero attendibili e sarebbero smentiti da emergenze istruttorie (il primo in particolare dalle dichiarazioni della sua fidanzata AL), non documentate in violazione del principio di autosufficienza, incorrendo in relazione a tali profili di censura nella aspecificità e nella genericità. E lamenta la mancata considerazione dell'antefatto e del comportamento provocatorio di De NT, dimostrando ancora una volta di non confrontarsi con le suddette argomentazioni e di sollecitare una non consentita rivalutazione di elementi fattuali. 3 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale evidenzia come l'aggravante di cui all'art. 71 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, dell'essere stato il fatto commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, debba applicarsi a prescindere dalla effettiva eseguibilità, all'epoca della commissione del fatto, della misura di prevenzione cui l'imputato risultava sottoposto (nel caso in esame sospesa per effetto dell'applicazione di misura cautelare, non compatibile in ragione della diversità del luogo di soggiorno). A tale riguardo evidenzia la natura soggettiva di tale circostanza e la volontà legislativa di contrastare, con essa, in maniera più efficace il comportamento di colui che, colpito da misura di prevenzione, commette altri reati di particolare natura;
e, quindi, di prescindere dalla sua concreta effettività, come reso evidente dalla considerazione testuale che essa si applica «sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione», da cui è agevole comprendere che il presupposto ineludibile non è che la misura sia eseguibile, potendo essere addirittura già interamente eseguita, ma che il soggetto risulti sottoposto a provvedimento di prevenzione non cessato da meno di tre anni, come nel caso di LD. Aggiungono i Giudici di appello che la ratio essendi dell'aggravante non è nella violazione della prescrizione connessa alla misura preventiva, quanto piuttosto nel fatto che un soggetto già ritenuto pericoloso commetta un ulteriore specifico reato tra quelli contemplati nell'elenco dell'art. 71 decreto legislativo citato. A fronte di tali considerazioni scevre da vizi logici e giuridici, facenti leva sul chiaro tenore letterale del suddetto art. 71 e sulla sua ratio, le censure difensive sopra riportate, che insistono sulla concreta inefficacia giuridica della misura preventiva personale oggetto di attenzione, si rivelano infondate. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di LD al pagamento delle spese processuali. L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, come da dispositivo.
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili De NT LE, TT VI, De NT SO e De NT AL, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Salerno con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023.