Sentenza 1 luglio 2010
Massime • 1
La richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, fondata su condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, impone al giudice, se non ritiene di accoglierla, di disporre accertamenti medici da espletarsi con le forme della perizia, e di valutare l'eventuale eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari solo all'esito di detti accertamenti. (Nel caso di specie, si trattava di persona affetta da AIDS conclamata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2010, n. 28738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28738 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2010 |
Testo completo
O S C U R A T A
28 7 38 / 1 0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 01/07/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA EDOARDO FAZZIOLI Dott.
- Consigliere - N. 1957/10 Dott. MARCELLO ROMBOLA'
- Consigliere - MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 12917/2010 Dott. RAFFAELE CAPOZZI
- Consigliere - Dott. MARGHERITA CASSANO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) M.G. "omissis"N. IL
avverso l'ordinanza n. 1085/2009 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 20/01/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar CEDRAM GOLO du be chiests l'annullaments con rimio del posediments imperquats.
Udit i difensor A
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N.12917/10 (1165)
FATTO E DIRITTO
1.Con ordinanza del 20.1.10, il Tribunale del riesame di Messina ha respinto l'appello proposto da avverso il provvedimento del 16.12.09, con la quale il M.G.
Tribunale di Messina aveva disatteso la sua richiesta di sostituire la misura cautelare in carcere, alla quale egli era sottoposto, con altra che gli consensisse di fronteggiare le sue compromesse condizioni di salute, ai sensi degli artt. 275 comma quarto bis e 299 quarto comma ter c.p.p.
2.Il Tribunale ha ritenuto che le patologie da cui era affetto l'indagato, tutte innestantesi su di un'AIDS conclamata, indicate come incompatibili con la detenzione in carcere, non escludevano invece, allo stato, la compatibilità con lo stato detentivo, salva la necessità di effettuare alcune terapie, che ben avrebbero potuto essere espletate in costanza di detenzione, ovvero con ricovero provvisorio in strutture esterne;
ed aveva fatto riferimento ad una relazione del sanitario della casa circondariale, trasmessa l'8.10.09, dalla quale era emerso che le condizioni sanitarie del prevenuto erano stazionarie e che era in corso il trattamento prescritto presso l'ospedale "omissis" M.G. ha proposto3Avverso detto provvedimento del Tribunale di Messina ricorso per cassazione per il tramite dei suoi difensori, che hanno dedotto violazione di legge e motivazione illogica in quanto era stato documentato un aggravamento delle condizioni di salute di esso ricorrente, si che il mancato accoglimento della richiesta di revoca della misura cautelare inframuraria avrebbe comportato l'obbligo di disporre una perizia;
e le sue condizioni di salute non avrebbero potuto essere state accertate solo ed esclusivamente dal medico penitenziario, peraltro trasmesse solo dopo circa quattro mesi, in presenza di istanza fondata sull'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente.
4.Il ricorso proposto da M.G. è fondato.
5.Con esso il ricorrente sostiene l'incompatibilità delle sue condizioni di salute col regime carcerario.
Al riguardo il Tribunale di Messina, con l'ordinanza impugnata, pur avendo rilevato che il M. fosse realmente affetto da tutta una serie di patologie, innestatesi su di un'AIDS conclamata, ha ritenuto che le condizioni di salute del medesimo fossero tuttavia compatibili col regime carcerario, e tanto ha affermato sulla base di una relazione del sanitario della casa circondariale, ove il ricorrente era ristretto, trasmessa l'8.10.09, dalla quale era emerso che le condizioni sanitarie del prevenuto erano stazionarie e che era in corso il trattamento prescritto presso l'ospedale "omissis"
Du O S C U RATA
6.In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere l'art. 299 quarto comma ter c.p.p.seconda parte prevede che, se la richiesta è basata sulle condizioni di salute, di cui all'art. 275 comma quarto bis c.p.p.(se cioè trattasi, come nel caso in esame, di persona affetta da AIDS conclamata), il giudice, se non ritiene di accoglierla, "dispone con immediatezza gli accertamenti medici del caso, nominando un perito ai sensi dell'art. 220 e segg. c.p.p.".
Trattasi di disposizione ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità di stringente interpretazione, tale cioè da consentire al giudice di merito solo di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275 comma quarto bis c.p.p., senza la possibilità di alcuna ulteriore valutazione di merito, si che perfino l'eventuale sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza potrebbe essere apprezzata solo dopo l'accertamento peritale anzidetto, ritenuto dal legislatore indispensabile per offrire al giudice un corretto parametro di comparazione (cfr. Cass. 1^, 14.3.10 n. 1647, rv. 246934).
7.Nella specie il Tribunale di Messina ha ritenuto che nei confronti del ricorrente, pur ritenuto affetto da AIDS conclamata, non fosse ravvisabile un quadro di assoluta incompatibilità con la detenzione in carcere;
tanto ha tuttavia statuito non sulla base di una perizia espletata ex artt. 20 e segg. c.p.p., ma sulla sola scorta di una relazione sanitaria della casa circondariale nella quale il ricorrente era ristretto, relazione sanitaria peraltro pervenuta dopo circa quattro mesi di ritardo rispetto alla richiesta effettuata e sebbene il ricorrente avesse allegato un aggravamento delle proprie condizioni di salute.
8.Il provedimento impugnato è da ritenere pertanto emesso in violazione delle norme di legge sopra evidenziate, in quanto il Tribunale di Messina, in presenza della patologia sopra descritta, nonché di un allegato aggravamento dela stessa, intanto poteva ritenere le condizioni di salute del ricorrente compatibili col regime carcerario, in quanto fosse stata espletata perizia medica ex artt. 220 e segg. c.p.p.; il che nella specie non si è verificato.
Dal che consegue la necessità di un annullare il provvedimento impugnato, con rinvio degli atti al Tribunale di Messina, affinchè, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l'istanza proposta da tenendo presenti i principi di diritto sopra. M.G.
evidenziati.
8.La Cancelleria è richiesta di procedere agli adempimenti di cui all'art. 94 comma primo ter disposizioni attuazione c.p.p.
P.O.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di Messina.
Duckd O S C U R A T A Tex art. 23
95. 332 2.1 LUG. 2010 Roma, 11 Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del dell'istituto penitenziario, ai sensi del'art. 94 comma primo ter
Roma, 1.7.10.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
21 LUG 2010
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provvedimento al direttore disposizioni attuazioni c.p.p.
IL PRESIDENTE
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