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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1337/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di CA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1337/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Antonio Gullì, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in
Borgia (CZ), alla via Solferino n. 30
RICORRENTE contro
, nato l'[...] a [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di CA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni, riportandosi a quelle formulate in ricorso;
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed adottarsi ulteriori provvedimenti accessori, con vittoria delle spese di lite. La ricorrente ha premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente, in data 20.04.1996, in
CA (atto parte II, serie A n. 14 anno 1996); che dall'unione è nato il figlio Persona_1
economicamente indipendente;
che il rapporto coniugale, negli ultimi anni, si era
[...] incrinato, in quanto il resistente, dopo anni di matrimonio, caratterizzati dall'amore e dal rispetto reciproco, avrebbe assunto un comportamento fisicamente e moralmente violento, che avrebbe provocato una rottura irrimediabile dell'unità familiare, rendendo intollerabile la prosecuzione della
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito al resistente;
l'assegnazione della casa familiare ai sigg. e , CP_2 Persona_2 genitori della ricorrente alla ricorrente;
di stabilire che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
con vittoria di spese.
All'udienza del 18 giugno 2025, il giudice ordinava la rinnovazione della notifica nei confronti del resistente, non comparso.
All'udienza del 4 dicembre 2025, dinanzi al Giudice delegato, non compariva il resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, del quale deve essere, dunque, dichiarata la contumacia, e, in assenza di richieste istruttorie e di necessità di ulteriori approfondimenti, il giudice invitava la parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e a discutere la causa e, all'esito, rimetteva la stessa al Collegio per la decisione.
****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale non si è costituito, Controparte_1 nonostante l'avvenuta rituale notifica nei suoi riguardi del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, nonché del verbale dell'udienza del 18 giugno 2025, con il quale si disponeva il rinnovo della notifica.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C. 09/2707, C. 07/25618, C.
06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. , C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I n. P.IVA_1
11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che l'istante non abbia provato la fondatezza della sua domanda.
Ed invero, a base dell'addebito, la ricorrente ha dedotto, con sintetica allegazione, che il marito avrebbe assunto un comportamento violento, sia dal punto di vista fisico che morale, senza ulteriori precisazioni.
A giudizio del collegio la domanda della ricorrete non ha trovato riscontro, non avendo la ricorrente formulato richieste istruttorie, né fornito le relative prove.
In assenza di riscontri o altri elementi probatori provanti la sussistenza del nesso di causalità tra comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, la separazione personale va pronunciata a sensi dell'art. 151 comma I c.c..
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, non essendovi figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti e non dovendo, pertanto, il Collegio pronunziarsi sulla domanda di assegnazione della casa familiare.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 comma I c.c. (atto parte II, serie A n. 14, registro degli atti di matrimonio del Comune di CA dell'anno 1996);
4. dichiara non ripetibili le spese di lite;
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune CA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in CA nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di CA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1337/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Antonio Gullì, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in
Borgia (CZ), alla via Solferino n. 30
RICORRENTE contro
, nato l'[...] a [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di CA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni, riportandosi a quelle formulate in ricorso;
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed adottarsi ulteriori provvedimenti accessori, con vittoria delle spese di lite. La ricorrente ha premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente, in data 20.04.1996, in
CA (atto parte II, serie A n. 14 anno 1996); che dall'unione è nato il figlio Persona_1
economicamente indipendente;
che il rapporto coniugale, negli ultimi anni, si era
[...] incrinato, in quanto il resistente, dopo anni di matrimonio, caratterizzati dall'amore e dal rispetto reciproco, avrebbe assunto un comportamento fisicamente e moralmente violento, che avrebbe provocato una rottura irrimediabile dell'unità familiare, rendendo intollerabile la prosecuzione della
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito al resistente;
l'assegnazione della casa familiare ai sigg. e , CP_2 Persona_2 genitori della ricorrente alla ricorrente;
di stabilire che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
con vittoria di spese.
All'udienza del 18 giugno 2025, il giudice ordinava la rinnovazione della notifica nei confronti del resistente, non comparso.
All'udienza del 4 dicembre 2025, dinanzi al Giudice delegato, non compariva il resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, del quale deve essere, dunque, dichiarata la contumacia, e, in assenza di richieste istruttorie e di necessità di ulteriori approfondimenti, il giudice invitava la parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e a discutere la causa e, all'esito, rimetteva la stessa al Collegio per la decisione.
****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale non si è costituito, Controparte_1 nonostante l'avvenuta rituale notifica nei suoi riguardi del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, nonché del verbale dell'udienza del 18 giugno 2025, con il quale si disponeva il rinnovo della notifica.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C. 09/2707, C. 07/25618, C.
06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. , C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I n. P.IVA_1
11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che l'istante non abbia provato la fondatezza della sua domanda.
Ed invero, a base dell'addebito, la ricorrente ha dedotto, con sintetica allegazione, che il marito avrebbe assunto un comportamento violento, sia dal punto di vista fisico che morale, senza ulteriori precisazioni.
A giudizio del collegio la domanda della ricorrete non ha trovato riscontro, non avendo la ricorrente formulato richieste istruttorie, né fornito le relative prove.
In assenza di riscontri o altri elementi probatori provanti la sussistenza del nesso di causalità tra comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, la separazione personale va pronunciata a sensi dell'art. 151 comma I c.c..
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, non essendovi figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti e non dovendo, pertanto, il Collegio pronunziarsi sulla domanda di assegnazione della casa familiare.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 comma I c.c. (atto parte II, serie A n. 14, registro degli atti di matrimonio del Comune di CA dell'anno 1996);
4. dichiara non ripetibili le spese di lite;
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune CA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in CA nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo